TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-12-23, n. 202403777

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-12-23, n. 202403777
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202403777
Data del deposito : 23 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2024

N. 03777/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01449/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1449 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A&C Network s.r.l., A.A.P.I. - Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane, IGPDecaux s.p.a. in fusione con IGP s.p.a., e Vox Communication s.r.l, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Marco Napoli e Jacopo Emilio Paolo Recla, con domicilio eletto presso lo studio Marco Napoli in Milano, corso Venezia 10;



contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano e Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, con domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;



nei confronti

Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato prof. Alberto Clini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Urban Vision s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo e Carlo Maria Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Tanzarella in Milano, via Senato 37;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della deliberazione n. 1699 del 22 dicembre 2023, con la quale la Giunta Comunale di Milano ha approvato “le linee di indirizzo politico per la definizione di un Accordo di Collaborazione con IM SpA per l'implementazione del progetto relativo all'installazione delle nuove cabine telefoniche digitali e dei connessi servizi innovativi sul territorio cittadino”; e ciò limitatamente alla parte in cui detta delibera:

i. non contempla la necessità dell’indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni di suolo pubblico occorrenti all’installazione delle cabine telefoniche digitali e degli impianti pubblicitari che ne sono parte integrante;

ii. impegna il Comune di Milano ad istituire (ad esclusivo vantaggio delle odierne controinteressate) una “corsia preferenziale” per la “velocizzazione dell’iter autorizzativo” previsto ex lege per “evadere le istanze/richieste per la messa a disposizione delle aree e/o strutture, nonché le connesse procedure autorizzatorie di occupazione suolo pubblico e di installazione dei relativi impianti pubblicitari previsti nelle nuove cabine, applicando il relativo canone pubblicitario”.

- ove occorrer possa, dell’Accordo di Collaborazione che IM e il Comune di Milano hanno stipulato in data 6 marzo 2024 e della determinazione n. 1660 del 5 marzo 2024 (non disponibile in copia) con la quale risulta esser stato approvato lo schema del predetto Accordo;

- di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, conseguenziale e/o comun-que connesso

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A&C NETWORK S.R.L il 11\10\2024 :

annullamento degli atti già gravati con il ricorso introduttivo;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano, di Telecom Italia s.p.a. e di Urban Vision s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2024 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorso è proposto avverso la delibera 22.12.2023 n. 1699 della Giunta Comunale di Milano, con la quale sono state approvate le linee d’indirizzo per la definizione di un accordo di collaborazione con IM s.p.a. per l’implementazione di un progetto relativo all’installazione di nuove cabine telefoniche digitali e dei connessi servizi innovativi sul territorio cittadino.

Inizialmente presentato come ricorso straordinario al Capo dello Stato, il gravame è stato trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione del Comune di Milano ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

La delibera di Giunta impugnata approva le linee d’indirizzo per un accordo da sottoscrivere con la società di gestione della rete telefonica nazionale per la distribuzione sul territorio comunale di 468 cabine telefoniche digitali in sostituzione di altrettante analogiche. L’atto è contestato nella parte in cui non prevede una gara pubblica per la concessione.

Con unico motivo di ricorso è invocata l’applicazione della direttiva europea 2006/123/CE, recepita dall’art. 16 del D.Lgs. 26.3.2010 n. 59 (direttiva Bolkstein).

Telecom Italia s.p.a., evocata in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, di legittimazione e d’interesse. Nel merito ha controdedotto affermando l’inapplicabilità della Bolkstein in fattispecie.

A seguito di accesso documentale, le ricorrenti hanno proposto ricorso per motivi aggiunti contestando il recepimento del

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