TAR Venezia, sez. II, sentenza 2021-11-11, n. 202101368
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Testo completo
Pubblicato il 11/11/2021
N. 01368/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01855/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1855 del 2008, proposto da
L A B M e L S, rappresentati e difesi dall'avvocato P V G, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M B, G G, A I, M M, N O, G V, domiciliatario ex lege in Venezia, S. Marco, 4091;
nei confronti
Alberoni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Impellizzeri, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Bissolati, 6;
per l'annullamento
del permesso di costruire prot. 2008/239155 del 6/6/2008 avente ad oggetto un fabbricato destinato a foresteria sportiva con relativa piscina olimpionica in Venezia Lido via Quattro Fontane.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e della Alberoni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2021 la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti, nella premessa di essere titolari di un immobile in Venezia Lido, hanno impugnato il permesso di costruire indicato in epigrafe, rilasciato dal Comune di Venezia in favore della controinteressata e avente ad oggetto la realizzazione, su un fondo posto nelle vicinanze della proprietà dei ricorrenti, di una piscina olimpionica e di un fabbricato destinato a foresteria sportiva.
Avverso tale provvedimento i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di gravame:
1) con il primo motivo si deduce che il P.R.G. dell'isola del Lido del Comune di Venezia destina l'area ove sorgerà l'impianto a zona "F", e cioè a zona a standards urbanistici, e, in particolare, a "spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport": nel caso di specie, tuttavia, la controinteressata sarebbe stata autorizzata alla realizzazione dell’impianto senza che la convenzione accessoria stipulata con l’Amministrazione prevedesse obblighi puntuali a relativo carico in ordine alla gestione della piscina olimpionica; difetterebbe, in particolare, ogni indicazione delle modalità relative all’utilizzo della piscina da parte dalla cittadinanza o delle associazioni sportive; ed infatti, a detta dei ricorrenti, la convenzione che dovrebbe disciplinare l'uso pubblico dell'impianto sportivo in realtà si limiterebbe a regolare solo l'utilizzo della foresteria sportiva;
2) con il secondo motivo di gravame si