TAR Venezia, sez. II, sentenza 2021-11-11, n. 202101368
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Testo completo
Pubblicato il 11/11/2021
N. 01368/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01855/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 1855 del 2008, proposto da
L A B M e L S, rappresentati e difesi dall'avvocato P V G, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M B, G G, A I, M M, N O, G V, domiciliatario ex lege in Venezia, S. Marco, 4091;
nei confronti
A S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A I, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Bissolati, 6;
per l'annullamento
del permesso di costruire prot. 2008/239155 del 6/6/2008 avente ad oggetto un fabbricato destinato a foresteria sportiva con relativa piscina olimpionica in Venezia Lido via Quattro Fontane.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e della A S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2021 la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti, nella premessa di essere titolari di un immobile in Venezia Lido, hanno impugnato il permesso di costruire indicato in epigrafe, rilasciato dal Comune di Venezia in favore della controinteressata e avente ad oggetto la realizzazione, su un fondo posto nelle vicinanze della proprietà dei ricorrenti, di una piscina olimpionica e di un fabbricato destinato a foresteria sportiva.
Avverso tale provvedimento i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di gravame:
1) con il primo motivo si deduce che il P.R.G. dell'isola del Lido del Comune di Venezia destina l'area ove sorgerà l'impianto a zona "F", e cioè a zona a standards urbanistici, e, in particolare, a "spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport": nel caso di specie, tuttavia, la controinteressata sarebbe stata autorizzata alla realizzazione dell’impianto senza che la convenzione accessoria stipulata con l’Amministrazione prevedesse obblighi puntuali a relativo carico in ordine alla gestione della piscina olimpionica; difetterebbe, in particolare, ogni indicazione delle modalità relative all’utilizzo della piscina da parte dalla cittadinanza o delle associazioni sportive; ed infatti, a detta dei ricorrenti, la convenzione che dovrebbe disciplinare l'uso pubblico dell'impianto sportivo in realtà si limiterebbe a regolare solo l'utilizzo della foresteria sportiva;
2) con il secondo motivo di gravame si lamenta, ancora, che non sarebbe stato acquisito il parere del CONI, necessario ai sensi