TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-11-14, n. 202300868
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Testo completo
Pubblicato il 14/11/2023
N. 00868/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2021, proposto da -O-, rappresentato e difeso dall'avvocato M I A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;
per l'annullamento
del decreto n. 308346-2020/9006782/DS01 del 5.3.2021, notificato in data 20.3.2021, con il quale il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Ministero della Giustizia ha irrogato al ricorrente (già cessato dal servizio) la sanzione della destituzione, nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, già Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, arruolato in data 19.11.1990 e cessato dal servizio -O- il 3 luglio 2012, ha impugnato il decreto del 5.3.2021 meglio indicato in epigrafe, con cui il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha irrogato a suo carico la sanzione disciplinare della destituzione.
1.1. Occorre premettere in fatto che l’interessato, allorché prestava servizio presso la C.C. di -O-, con decreto del 6 marzo 2006 veniva sospeso dal servizio ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 449/1992 per essere stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Successivamente, in attesa della definizione del procedimento penale cui era sottoposto, con decreto del 15 marzo 2011 veniva reintegrato in servizio.
Dopo che la Corte d’appello -O-, con la sentenza n. -O-/2019, ha definito il procedimento penale, l’Amministrazione ha avviato il procedimento disciplinare a carico dell’interessato.
In data 27.7.2020 è stato quindi notificato al ricorrente l’atto di contestazione di addebiti per le infrazioni di cui all’art. 6, comma 2, lett. a), b) e d) del d.lgs. n. 449/1992, per avere tenuto il comportamento di seguito indicato: « i-O-, -O- in particolare provvedendo, nelle rispettive qualità:
- -O-;
- -O-;
- -O-;
- -O-;
- -O-.
Così come accertato in sede penale con sentenza della Corte di Appello -O- n. -O-/19 datata 2 luglio 2019 e divenuta irrevocabile il 25 settembre 2019, con cui la Corte di Appello -O- in composizione collegiale dichiara “di non doversi procedere in ordine ai reati ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione” ma ritiene altresì che “non emerge quella evidenza della prova che, in presenza di una causa estintiva del reato, è richiesta dal comma 2 dell’art. 129 c.p.p. per poter addivenire ad una assoluzione nel merito” ».
Il procedimento disciplinare si è poi concluso con l’adozione del provvedimento di destituzione, oggetto dell’odierna impugnazione.
1.2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi.
I) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 449/1992. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART. 120 D.P.R. N. 3/1957. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART. 1 L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA – TRASPARENZA, DEL BUON ANDAMENTO DELL’ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ”.
Il ricorrente lamenta la violazione del termine di 120 giorni per l’avvio del procedimento disciplinare di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 449/1992, in quanto la sentenza della Corte d’Appello è stata pubblicata in data 2 luglio 2019 ed è divenuta irrevocabile in data 25 settembre 2019, mentre la notifica dell’atto di contestazione è avvenuta il 27 luglio 2020.
In via subordinata, per il caso in cui si ritenga di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il dies a quo per l’avvio del procedimento decorre dalla data in cui l’Amministrazione ha notizia della sentenza, il ricorrente deduce che, essendo intercorse varie richieste di aggiornamenti alla Corte d’Appello da parte dell’Amministrazione, dovrebbe presumersi che quest’ultima abbia avuto notizie già nel 2019 - sebbene il Ministero affermi nel provvedimento impugnato di avere ricevuto la sentenza in data 9 giugno 2020 - e che per motivi ignoti non abbia potuto esercitare tempestivamente l’azione disciplinare.
Soggiunge, poi, il ricorrente che il procedimento disciplinare si sarebbe estinto ex art. 120 del d.P.R. n. 3/1957, ai sensi del quale “ Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto ”. Ciò in quanto, nella fattispecie, dalla data di convocazione/discussione, avvenuta in data 10 novembre 2020, alla data di notifica dell’atto definitivo (20 marzo 2021) sono decorsi 120 giorni.
II) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ARTT. 12-16 D.LGS. 449/1992 - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA (ART. 24 COST.), ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL