TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-12-31, n. 202113646

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-12-31, n. 202113646
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202113646
Data del deposito : 31 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/12/2021

N. 13646/2021 REG.PROV.COLL.

N. 06855/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6855 del 2021, proposto da
P B, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato V A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Axa Immobilsport S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota di ROMA CAPITALE prot 61249 del 24/05/2021 e della Determinazione Dirigenziale numero repertorio co/1074/2021 del 05/05/2021 numero protocollo co/53094/2021 del 05/05/2021 comunicata con la citata nota prot 61249 del 24/05/2021 con la quale il Direttore del X Municipio, Giacomo Guastella, opponeva diniego alla istanza di accesso civico generalizzato formalizzata il 12/01/2021 per quanto appresso riportato: “Per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, valutate le osservazioni della controinteressata, ai sensi dell'Art. 5 bis c.2 D.Lgs 33/2013 ed Art. 35 c.1 lettere a) e c) del Regolamento di Roma Capitale - D.A.C. n.6/2019 per il diritto di accesso ai documenti, dati ed informazioni, il diniego di accesso alla documentazione amministrativa, richiesta al Municipio Roma X dal Sig. P B con istanze prot.n. CO/3201 - prot.n. CO/4244 del 14.01.2021 e prot.n. CO/24343 del 2.03.2021”;

- del Provvedimento di Riesame prot RC20210018049 del 16 giugno 2021 di ROMA CAPITALE – Segretariato Generale – Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con il quale si dichiarava inammissibile il riesame proposto avverso il diniego di accesso civico sopra citato;

- del provvedimento di ROMA CAPITALE prot n 68899 del 11 giugno 2021 comunicato in pari data di riscontro dell'accesso documentale prot CO/584115 del 18 maggio 2021 con il quale è stata trasmessa copia della richiesta prot CO/31508 del 10 marzo 2021 alla controinteressata senza indicazione di tutti i dati richiesti e, invece, si negava l'accesso della comunicazione della controinteressata giunta al prot comunale CO/37434 del 1 aprile 2021 di opposizione all'accesso civico del ricorrente;

- ove occorrer possa, della comunicazione della controinteressata Axa Immobilsport S.r.l. giunta al prot comunale CO/37434 del 1 aprile 2021 di opposizione all'accesso civico (contenuto ignoto) ove possa essere interpretata in senso ostativo all'accoglimento del presente ricorso;

- comunicazione della controinteressata Axa Immobilsport S.r.l. giunta al prot comunale CO/37434 del 1 aprile 2021 di opposizione all'accesso civico;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente estremi non conosciuti

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente:

a) di accesso civico ai Titoli Abilitativi edilizi ed urbanistici delle n 2 strutture e tensostrutture realizzate all'interno del Centro Sportivo Eschilo Sporting Village, sito in Roma, Via Eschilo 85 - 00125 Roma, di cui una ad uso palestra ad oggi attrezzata per attività di pesistica e cross fit al coperto e l'altra per campi di paddle pure al coperto e meglio rappresentati nella fotografia allegata sub doc 2 all'istanza di accesso in atti dell'Amministrazione;

b) di accesso documentale a:

1. relativamente alla nota di Roma Capitale prot 31508 del 18 marzo 2021 (già trasmessa in copia l'11 giugno 2021) indirizzata alla controinteressata Axa Immobilsport S.r.l. della:

i. documentazione probante della data di spedizione della richiesta prot 31508;

ii. documentazione probante del mezzo di spedizione utilizzato dalla Amministrazione della richiesta prot 31508 (raccomandata, mail o pec);

iii. nel caso di richiesta prot 31508 spedita per raccomandata, documentazione probante la data di effettiva ricezione da parte della Axa Immobilsport S.r.l. della suddetta nota;

2. copia della nota della Axa Immobilsport S.r.l. del 1 aprile 2021 acquisita agli atti del Municipio Roma X con prot.n. CO/37434/2021.

il tutto con conseguente diritto di prendere visione ed estrarre copia integrale di quanto richiesto sia a mezzo di accesso civico sia di accesso documentale;

E PER LA CONDANNA

di ROMA CAPITALE all'ostensione dei documenti richiesti con istanza di accesso civico generalizzato formalizzata il 12/01/2021 e con istanza di accesso documentale del prot CO/58415 del 18/05/2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 la dott.ssa E S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che in data 19 ottobre 2021 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio introdotto con il ricorso in esame, chiedendo la compensazione delle spese di lite;

Rilevato che con atto depositato in data 2 novembre 2021 Roma Capitale ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente, dichiarando di accettare la stessa, e manifestando l’accordo in merito alla compensazione delle spese di lite;

Considerato che pur non essendo stato notificato l’atto di rinuncia, lo stesso debba intendersi ritualmente presentato;

Infatti, nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale;
inoltre, la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue;
l'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429);

Considerato che, pur a fronte della mancanza di notifica dell’atto di rinuncia, è comunque intervenuta l’espressa adesione, da parte della resistente Amministrazione, alla rinuncia al ricorso, come da atto depositato in data 2 novembre 2021, il che ne attesta l’acquisita formale conoscenza, rendendola rituale;

Ritenuto di dover, quindi, dare atto della rinuncia al ricorso introduttivo e di dover dichiarare estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 84 c.p.a.;

Ritenuto, quanto alle spese di lite, di doverne disporre la compensazione tra le parti in adesione alla concorde richiesta delle stesse.

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