TAR Parma, sez. I, sentenza 2022-01-21, n. 202200016

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2022-01-21, n. 202200016
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202200016
Data del deposito : 21 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/01/2022

N. 00016/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00196/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 196 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Agricola Villa San Donnino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M T F, M F, C I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato B S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Casalgrande, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Coli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Parma, borgo Giacomo Tommasini 20;
Provincia di Reggio Emilia, Regione Emilia-Romagna, Soprintendenza alle Belle Arti, non costituite in giudizio;
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

nei confronti

Tirelli Fausto, non costituito in giudizio;

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento di avvio del procedimento per l’approvazione del progetto definitivo, della dichiarazione di pubblica utilità e dell’apposizione del vincolo di esproprio relativi alla realizzazione dell’intervento di rifacimento del ponte sul torrente Tresinaro collegante le frazioni di Corticella (Comune di Reggio Emilia) e di San Donnino di Liguria (Comune di Casalgrande) - collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo località San Donnino nell’ambito di interventi urgenti di protezione civile conseguenti a eccezionali eventi meteorologici, comunicato all’odierno ricorrente dal Comune di Casalgrande (RE) il 21 luglio 2020;

- della determina del Comune di Casalgrande n. 403/2020, del 10 agosto 2020, di conclusione positiva della Conferenza di Servizi con l’approvazione del progetto definitivo, la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo di esproprio, dei relativi verbali del 27 luglio 2020 e delle determine di convocazione della Conferenza medesima;

- della comunicazione del Comune di Casalgrande dell’agosto del 2020, in merito alla approvazione in Conferenza di Servizi del progetto definitivo, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, l’approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici, la dichiarazione di pubblica utilità;

- delle varianti ai piani urbanistici del Comune di Reggio Emilia (n. 161 del 27 luglio 2020) e di Casalgrande, non note nella loro estensione, e le relative delibere di approvazione dei progetti inerenti al ponte e collegamento alle arginature esistenti in località San Donnino ed in particolare lo studio di fattibilità, il progetto definitivo, il progetto esecutivo ed i relativi allegati;

- dell'accordo di programma tra il Comune di Reggio Emilia ed il Comune di Casalgrande in merito alla realizzazione delle opere;

- del decreto del Comune di Casalgrande avente ad oggetto l’occupazione d’urgenza preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 22-bis del DPR 327/01, della determina del Comune di Casalgrande n. 428 del 26/8/2020;

- del decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia prot. 141 del 7 agosto 2020, non noto alla ricorrente, del PSC e del RUE del Comune di Casalgrande nella parte in cui non tutelano Villa Spalletti;

- in ogni caso, di tutti gli atti di espropriazione, ed in particolare l’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità ed i decreti conseguenti da parte del Comune di Casalgrande (RE);

- delle autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Bologna, in particolare di quella sulla verifica di interesse storico del 2 luglio 2020, di controllo archeologico del 22 luglio 2020 e di autorizzazione paesaggistica del 6 agosto 2020;

- per quanto occorrer possa, del decreto n. 40/20 del Presidente della Regione Emilia Romagna, delle relative ordinanze ed, in particolare, dell’Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, che finanziano le opere di che trattasi;

per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati in data 30 dicembre 2020:

per l’annullamento:

- dei provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo;

- del progetto definitivo ed in particolare dell’allegata relazione generale, nella quale si precisa che l’abbattimento del ponte avverrà nel secondo stralcio, nonché dell'accordo di programma sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia e dal Comune di Casalgrande, assunto con delibera del Comune di Casalgrande n. 94 del 24 luglio 2020 e relativi allegati in ragione della decisione di creare due stralci nei lavori, ripresa anche nella variante al POC delle amministrazioni coinvolte;

- degli ulteriori atti del Comune di Casalgrande, da cui si evince l’omesso esame del vincolo indiretto di cui all’art. 45 del D.lgs n. 42/2004, ed in particolare la convocazione della Conferenza dei Servizi del 22 luglio 2020, la richiesta prot. 31 luglio 2020, la delibera di Giunta n. 73 del 25 giugno 2020;

- di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Emilia, del Comune di Casalgrande, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Società Agricola Villa San Donnino S.r.l., odierna ricorrente, è proprietaria, nel Comune di Casalgrande, dell’immobile denominato Villa Spalletti e del Parco annesso, nelle cui vicinanze è sito il ponte sul torrente Tresinaro oggetto dell’intervento di rifacimento posto in essere dal Comune di Casalgrande e dal Comune di Reggio Emilia, odierni resistenti.

In particolare, l’intervento di che trattasi ha avuto origine a seguito del Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 18 marzo 2020, con il quale l’opera è stata inserita nella linea di finanziamento per lavori connessi a calamità nazionali.

Nello specifico, l’intervento di che trattasi, finanziato dal sopra menzionato Decreto per euro 650.000,00 ed avente come soggetto attuatore il Comune di Casalgrande, consisteva nell’integrale rifacimento del ponte esistente sul torrente Tresinaro in località San Donnino tra il Comune di Casalgrande e il Comune di Reggio nell’Emilia, con adeguamento delle arginature esistenti, ed era volto a scongiurare possibili esondazioni del torrente Tresinaro nonché a prevenire l’allagamento degli abitati di San Donnino di Liguria, Corticella e, più a nord, di Rubiera.

Per potervi accedere, tuttavia, gli enti procedenti dovevano presentare la relativa documentazione, entro e non oltre il 1° settembre 2020.

A tal fine, il Comune di Casalgrande ha dato tempestivo corso alle azioni necessarie per adempiere a quanto previsto dal Decreto 40/2020, provvedendo, con Determinazione n. 137/2020 in data 27 marzo 2020, alla “nomina del RUP dell’intervento di rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo Loc. San Donnino” .

Il Comune di Casalgrande ha attivato una interlocuzione con il Comune di Reggio Emilia per la definizione di un accordo, ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990, funzionale alla disciplina dei rapporti inerenti la realizzazione dell’intervento, interessando quest’ultimo entrambi i territori comunali (il torrente Tresinaro segna, in quel tratto, il confine tra i due Comuni).

L’interlocuzione è sfociata nella definizione di una intesa, approvata dalla Giunta Comunale del Comune di Casalgrande con deliberazione n. 94 in data 24 luglio 2020, in base alla quale veniva conferita delega al Comune di Casalgrande per tutti gli aspetti progettuali, espropriativi ed esecutivi.

I predetti Comuni, a fine luglio, hanno poi approvato le delibere di variante al piano regolatore (delibera del Comune di Reggio Emilia n. 161 del 27 luglio 2020).

Nel frattempo, per quanto concerne la tutela demandata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Comune di Casalgrande aveva interessato la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, relativamente al ponte da abbattere, richiedendo la verifica dell’interesse culturale del medesimo, e, al riguardo, il Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna del predetto Ministero, con nota del 2 luglio 2020, ha attestato che il ponte sul torrente Tresinaro non presentava requisiti di interesse culturale, e, poi, con nota del 22 luglio 2020, la sopra menzionata Soprintendenza ha espresso parere favorevole all’esecuzione dell’opera per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica.

In data 22 luglio 2020, al prot. 11407, il Comune di Casalgrande ha ricevuto la consegna degli elaborati del progetto definitivo dell’intervento di che trattasi.

Acquisiti gli elaborati di progetto, il Comune di Casalgrande ha avviato il procedimento per la loro approvazione in Conferenza di servizi decisoria, indicendo, sempre in data 22 luglio 2020, la predetta Conferenza, che si è tenuta in data 27 luglio 2020 in forma simultanea e in modalità sincrona.

Alla seduta del 27 luglio 2020 erano presenti, oltre ai rappresentanti del Comune di Casalgrande, il rappresentante della Agenzia Regionale per la Sicurezza e la Protezione Civile, il rappresentante di ARPAE e il rappresentante dell’AUSL.

La Conferenza di Servizi esprimeva assenso ed approvava il progetto.

In data 29 luglio 2020, la società odierna ricorrente ha presentato osservazioni a riguardo, affermando, fra l’altro, che per il progetto di che trattasi non vi era “una adeguata valutazione del vincolo storico artistico e paesaggistico delle aree interessate all’esproprio. Il vincolo, infatti, riguarda l’intero tracciato viario di via Franceschini che dà accesso alla tenuta di Villa Spalletti in San Donnino di Liguria, di eccezionale valore monumentale ed ambientale. Tale tracciato viene compromesso dalla nuova viabilità delle opere. Viene, inoltre, soppresso il Ponte che, come nella allegata relazione, ha una matrice storica” .

Successivamente, in data 6 agosto 2020, il Comune di Reggio Emilia ha trasmesso al Comune di Casalgrande la delibera del proprio Consiglio Comunale n. 161 in data 27 luglio 2020, mediante la quale ha, in primis , presto atto dei contenuti del progetto, comportante variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti (RUE-POC), nonché apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità necessari per la realizzazione dell’intervento di rifacimento del ponte sul torrente Tresinaro ed ha espresso l’assenso preliminare alle varianti urbanistiche conseguenti all’approvazione del progetto, al RUE e al POC.

Sempre in data 6 agosto 2020, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha espresso il proprio parere positivo sul progetto di che trattasi, ai fini della tutela paesaggistica ed archeologica del sito.

In data 7 agosto 2020, la Provincia di Reggio Emilia, con decreto del proprio Presidente n. 141, ha disposto di non formulare riserve ai sensi degli articoli 32, 33 e 34 della LR n. 20/2000 in merito alla variante al PSC, RUE e POC del Comune di Casalgrande e alla variante al RUE e POC del Comune di Reggio Emilia, nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto definitivo del ponte sul torrente Tresinaro tra le frazioni di Corticella e San Donnino ed ha, altresì, espresso parere motivato positivo relativamente alla Valutazione Ambientale delle predette varianti agli strumenti urbanistici, nel rispetto delle prescrizioni riportate nei pareri degli enti espressisi sul progetto.

In data 10 agosto 2020, il Comune di Casalgrande, in qualità di soggetto attuatore, con determinazione n. 403/2020 a firma del RUP, ha assunto il provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi, di cui in epigrafe, con cui ha approvato la variante parziale al PSC e al RUE, il POC stralcio relativo all’opera, il progetto definitivo dell’intervento ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’intervento, dandone comunicazione anche all’odierna ricorrente.

In data 13 agosto 2020, il Comune di Casalgrande, con determinazione n. 414/2020 a firma del RUP, ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento, ha assunto la determina a contrarre e ha approvato gli atti di gara per l’aggiudicazione dell’appalto del primo stralcio.

I lavori sono stati aggiudicati con determina n. 427/2020 in data 26 agosto 2020, interessando esclusivamente le aree coinvolte dal primo stralcio.

Avverso i sopra menzionati atti, puntualmente elencati in epigrafe, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 19 ottobre 2020, la società Agricola Villa San Donnino S.r.l., chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione degli artt. 21, 25, 45 del D.Lgs n. 42/2004, Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, invalidità derivata;

2) Violazione della Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 4/2018, violazione del D.Lgs n. 152/2006 (art. 7 bis, 11, 12 e ss), in tema di assoggettamento a VIA;
Direttiva UE sulla VIA, eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento;

3) Violazione dell’art. 37 della Legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 27/2017, dell’art. 45, secondo comma, del D.lgs n. 42/2004, errore nei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione;

4) Violazione degli artt. 23, 27 del D.lgs n. 50/2016, errore nei presupposti, difetto di istruttoria, e di motivazione;
invalidità derivata;

5) Violazione degli artt. 12, 21, 142 e ss del D.Lgs n. 42/2004, violazione dell’art. 25 del D.Lgs n. 50/2006, difetto di istruttoria, irragionevolezza, errore nei presupposti;
invalidità derivata;

6) Violazione del D.lgs n. 327/01 ed in particolare dell’art. 22 bis;
del buon andamento e dell’imparzialità, della partecipazione, eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento;
violazione dell’art. 95 e ss del D.Lgs n. 42/2004, incompetenza, eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di istruttoria.

Si è costituito in giudizio, in data 20 ottobre 2020, il Comune di Casalgrande, chiedendo la reiezione del ricorso.

Si è costituito in giudizio, in data 26 ottobre 2020, il Comune di Reggio Emilia, chiedendo anch’esso la reiezione del ricorso.

All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 28 ottobre 2020, è stata emessa l’ordinanza n. 126/2020, con cui è stata respinta la proposta domanda cautelare rilevata “l’insussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile per parte ricorrente, atteso che, a fronte della realizzazione del primo stralcio del progetto di che trattasi, avente ad oggetto la realizzazione del nuovo ponte accanto a quello, privo di interesse culturale secondo quanto statuito dalla competente Soprintendenza, già esistente (che verrà, in un secondo tempo, abbattuto), vengono interessate esclusivamente aree demaniali e il viale alberato di che trattasi è oggetto di modesti lavori necessari per la realizzazione del primo stralcio di un progetto finanziato nell’ambito di interventi urgenti di protezione civile conseguenti a eccezionali eventi meteorologici, per cui sussiste un’evidente preminente interesse pubblico alla realizzazione ai fini della prevenzione di eventuali problemi idraulici;” .

Si sono costituiti in giudizio, in data 20 novembre 2020, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo la reiezione del ricorso.

In data 30 dicembre 2020, parte ricorrente ha depositato motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento degli atti di cui in epigrafe, deducendo l’insussistenza di ragioni di urgenza del predetto intervento, in quanto il ponte esistente sarebbe oggetto di demolizione solo coi lavori del secondo stralcio.

In data 8 febbraio 2021, è stata pubblicata l’ordinanza n. 576/2021, con cui la Sezione Quarta del Consiglio di Stato ha respinto il proposto appello cautelare, rilevando che “dall’esame dei documenti depositati in giudizio, e in particolare dal Comune di Casalgrande (allegati 18.12 e 18.44), ad un esame tipico della presente fase cautelare, risulta che l’area sottoposta a vincolo non risulta toccata dai lavori di realizzazione del nuovo ponte;
Rilevato in ogni caso che è riservata all’amministrazione la scelta, connotata da ampia discrezionalità, in ordine al momento più opportuno per demolire il ponte esistente, per consentire il collegamento viario nelle more della costruzione del nuovo ponte;
Considerato infine che i paventati rischi idraulici, dovuti alle pile ottocentesche del ponte attualmente esistente, risulterebbero vieppiù aggravati dalla sospensione dei lavori per la costruzione del nuovo ponte sul torrente Tresinaro;
”.

In data 13 maggio 2021, la difesa erariale ha depositato memoria per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in cui ha contrastato le censure svolte da parte ricorrente avverso i provvedimenti impugnati, censure relative alla mancata considerazione dei vincoli esistenti.

In particolare, il Ministero odierno resistente ha affermato che “In primo luogo, l’intervento non ricade in zona tutelata con D.M. del 08/05/1973 e quindi non è sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 21;
- solo una porzione dell’area di intervento ricade effettivamente in area soggetta a vincolo indiretto ai sensi dell’art. 45 del D.lgs 42/2004 con D.M. del 02/01/1978;
- ma l’intervento ottempera i punti 1) e 2) del Decreto di tutela indiretta;
- per quanto riguarda il punto 3) della tutela indiretta “I progetti relativi dovranno ottenere il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Ambientali e architettonici dell’Emilia di Bologna”, si evidenzia che il parere favorevole è stato espresso ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., emesso con il citato prot. 16975 del 06/08/2020.”
.

Le parti hanno poi depositato ulteriori memorie e, infine, all’udienza pubblica del 23 giugno 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato nel merito e va respinto.

2.1. - Col primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati sostenendo che l’area su cui incide l’opera di che trattasi è sottoposta a vincolo indiretto monumentale in base a Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del 1978 e, pertanto, le opere previste in progetto “dovevano essere autorizzate dalla Soprintendenza al fine di verificarne la compatibilità ” ma ciò non sarebbe avvenuto, atteso che “La Conferenza di Servizi si è conclusa, senza che sia stata richiesta l’autorizzazione della Soprintendenza inerente al vincolo monumentale indiretto di cui all’art. 45 D.lgs 42/2004 per le opere contestate. Per questo la Soprintendenza non si è presentata e non si è espressa” e, pertanto, tale omissione renderebbe illegittima la predetta Conferenza di Servizi ed i provvedimenti da essa adottati, attesa la mancata valutazione del vincolo monumentale di che trattasi.

Tale motivo è stato più volte ribadito da parte ricorrente nelle memorie prodotte, sostenendo che la valutazione paesaggistica non assorbe quella monumentale, valutazione che, secondo la predetta parte ricorrente, è stata omessa nel presente caso.

2.2. - Il motivo è infondato.

Il Collegio osserva che le varie deduzioni di parte ricorrente sul punto sono infondate per una plurima serie di ragioni.

2.2.1. - In primis , va rilevato che, come dedotto dalla difesa del Comune di Casalgrande, la Conferenza di Servizi è stata indetta “al fine di acquisire contestualmente tutti i pareri, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali sul Progetto in oggetto” da tutte le Amministrazioni coinvolte, fra cui vi era anche la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (d’ora in poi, Soprintendenza), la quale ha ritenuto di non partecipare alla Conferenza di Servizi e ha formulato, in tre distinte occasioni, il proprio parere scritto in merito all’intervento, avendo a disposizione sia il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia il Progetto definitivo.

Ne deriva, dunque, che alla predetta Soprintendenza erano stati richiesti tutti i pareri dovuti dalla stessa, ivi compreso quello afferente alla tutela del vincolo indiretto monumentale, e tale richiesta è stata evasa dalla stessa con parere n. 16975 del 6 agosto 2020, con cui la predetta Soprintendenza ha espresso parere positivo sul progetto di che trattasi, formulando alcune prescrizioni ai fini paesaggistici e altre prescrizioni relativamente alle indagini archeologiche da svolgere.

Da quanto sopra esposto risulta, dunque, che la Conferenza di Servizi ha chiesto alla Soprintendenza, così come alle altre Amministrazioni coinvolte, l’espressione di tutti i pareri previsti per legge, fra cui vi era anche la valutazione del vincolo indiretto previsto dal Decreto 2 gennaio 1978, e ciò è avvenuto come confermato dalla stessa difesa della Soprintendenza che, nella memoria depositata in data 13 maggio 2021 riportata nella parte in fatto, ha dato atto della circostanza che l’intervento di che trattasi “non ricade in zona tutelata con D.M. del 08/05/1973 e quindi non è sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 21;
- solo una porzione dell’area di intervento ricade effettivamente in area soggetta a vincolo indiretto ai sensi dell’art. 45 del D.lgs 42/2004 con D.M. del 02/01/1978;
- ma l’intervento ottempera i punti 1) e 2) del Decreto di tutela indiretta;
- per quanto riguarda il punto 3) della tutela indiretta “I progetti relativi dovranno ottenere il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Ambientali e architettonici dell’Emilia di Bologna”, si evidenzia che il parere favorevole è stato espresso ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., emesso con il citato prot. 16975 del 06/08/2020”
.

Da quanto sopra esposto, dunque, ne deriva che la Soprintendenza ha esaminato il predetto vincolo indiretto, ritenendo l’intervento compatibile con lo stesso, ed il fatto che nulla abbia dedotto specificamente nel predetto provvedimento del 6 agosto 2020 relativamente a tale vincolo deriva dalla circostanza, evidenziata dal Comune di Casalgrande, relativa alla “piena conformità del manufatto alle prescrizioni del decreto di apposizione del predetto vincolo e alla assenza di qualsivoglia profilo ostativo” , atteso che, come sempre condivisibilmente affermato dal sopra menzionato Comune, “Se non vi è nulla da dire, non si dice nulla e le conseguenze sono già definite dal corpo normativo” .

Inoltre, sul punto, il Collegio osserva che la Soprintendenza reca, al proprio interno, tutte le funzioni relative ai vari ambiti disciplinati dal Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n. 42/2004) e, pertanto, la stessa ben può esprimere con un unico atto le varie valutazioni di sua competenza (paesaggistica, archeologica e monumentale), non essendovi certo bisogno di uno specifico provvedimento per ogni ambito di intervento, modalità che sarebbe, del resto, contraria al principio di non aggravamento del procedimento e di economicità dell’azione amministrativa.

2.2.2. - Sul punto, poi, parte ricorrente afferma, nella propria memoria del 1° giugno 2021, che “Dagli atti è emerso che il vincolo indiretto era stato trascritto, ma con un errore. La trascrizione del decreto del 1978, che prevede anche il vincolo indiretto…, è stato trascritto solo verso una delle due società destinatarie del decreto stesso …. L’errore si è trascinato negli atti successivi, sedimentandosi nei documenti di pianificazione e di progettazione, e da ultimo nelle relazioni progettuali dello studio tecnico incaricato. Tutte le autorità coinvolte si sono basate sulle relazioni incomplete al progetto, redatta dallo studio tecnico Piacentini, che, quindi, non conosceva il vincolo. Pertanto, gli enti coinvolti hanno adottato i relativi provvedimenti, senza avere la consapevolezza del vincolo indiretto.” .

Tale constatazione risulta del tutto irrilevante ai fini del giudizio, atteso che il fatto che i progettisti non fossero asseritamente a conoscenza di tale vincolo non pregiudica comunque il progetto dagli stessi redatto in quanto, al riguardo, è fondamentale che di tale vincolo fosse a conoscenza l’Amministrazione preposta alla relativa tutela tramite espressione di parere, ossia il Ministero dei beni e delle attività culturali, e tale conoscenza da parte del Ministero, come ribadito dalla memoria prodotta in giudizio dalla difesa dello stesso, risulta acclarata come risulta accertato che lo stesso, per il tramite della Soprintendenza, nella valutazione del progetto ha considerato tale vincolo e, pertanto, risultano condivisibili ancora una volta le affermazioni del Comune di Casalgrande secondo cui “Il vincolo non deriva dagli atti urbanistici (funzionali a renderlo noto ai terzi), ma da un provvedimento assunto dal MIBACT, Ministero ai cui organi periferici, per definizione, deve essere ed è noto, così come è nota le attuale vigenza di detto vincolo.” .

Per quanto sopra esposto, dunque, non risulta omessa la valutazione del vincolo monumentale da parte dell’Amministrazione preposta alla tutela dello stesso, ossia il Ministero dei beni e delle attività culturali, che ha preso parte al procedimento autorizzatorio dei lavori tramite la locale Soprintendenza che ha espresso i richiesti pareri.

2.2.3. - Parte ricorrente sostiene, inoltre, che “nel caso di un parere sui vincoli storico - artistici, vi è una norma speciale, quella dell’art. 25 del D.lgs 42/2004, in cui, ai fini dell’assenso, è necessaria la presenza dell’autorità preposta che si deve esprimere a verbale con una dichiarazione motivata. Nel caso specifico, la Soprintendenza non era presente e non è stata rilasciata alcuna dichiarazione in merito alla tutela dell’interesse monumentale, anche perché non è stata richiesta in modo specifico dall’autorità procedente. La conclusione positiva della Conferenza è, quindi, priva di valenza ai fini dell’ottemperanza al decreto Ministeriale del 1978…” .

Anche tale censura è, però, infondata, atteso che l’art. 25 del D.lgs. n. 42/2004 testualmente dispone che “1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'articolo 21. 2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva è assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo…” .

Orbene, da quanto sopra riportato emerge con chiarezza che non vi è alcun obbligo di partecipazione diretta da parte degli organi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali alle Conferenze di Servizi, ben potendo gli stessi esprimere il proprio parere anche con distinto provvedimento scritto (come avvenuto nel presente caso con il parere n. 16975 del 6 agosto 2020), in quanto la norma invocata da parte ricorrente si limita a stabilire che il parere espresso in Conferenza di Servizi, qualora la Soprintendenza vi partecipi, sostituisce l’autorizzazione di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 42/2004 ma non certo a stabilire che la partecipazione in presenza del predetto Ufficio ministeriale è obbligatoria pena l’illegittimità della deliberazione adottata, illegittimità che può derivare unicamente dalla mancata acquisizione dei necessari pareri emessi dalla medesima Soprintendenza, pareri che, come già detto sopra, sono stati resi nel procedimento di che trattasi.

3.1. - Col secondo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto “Il Comune di Casalgrande rappresenta l’opera come strada locale e come tale non assoggettata al procedimento di verifica ambientale” ma ciò sarebbe errato visto che l’opera “insiste su un corso d’acqua” e, pertanto, verrebbero in rilievo le disposizioni di cui all’allegato B), punto b.1.5), della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 4/2018, secondo cui “se le opere interessano la regolamentazione delle acque, come la realizzazione di un nuovo ponte e le relative arginature …, il piano deve essere sottoposto al vaglio della competente Commissione Ambientale, per lo screening” , circostanza pacificamente non avvenuta nel caso de quo .

3.2. - Il motivo è infondato.

Il Collegio osserva che il progetto di che trattasi non doveva essere sottoposto a screening di VIA, come invece dedotto da parte ricorrente, atteso che lo stesso ha ad oggetto il rifacimento del ponte ed il collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata e non coinvolge, dunque, il corso d’acqua, atteso che la richiamata norma regionale (legge n. 4/2018, allegato b) prevede, al punto B.1.5, che sia richiesto lo screening di VIA per le “Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua;” , opere dunque del tutto differenti rispetto a quelle previste dal progetto di che trattasi.

Infatti, nel presente caso, il progetto prevede la sostituzione del ponte esistente escludendo modifiche delle arginature esistenti e, pertanto, atteso che, come rilevato anche dal Comune di Casalgrande, “non si interviene sulle arginature, se non per consolidarle, senza alcuna incidenza sul deflusso delle acque, che non vengono in alcun modo regolate” , non si rientra fra i progetti afferenti la canalizzazione o regolazione di corsi d’acqua, da assoggettare a screening di VIA.

4.1. - Col terzo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto “Nell’attività di pianificazione del Comune di Casalgrande non si tiene conto del vincolo storico - artistico, che è presente nelle aree interessate dalla variante. Sia la norma del Codice Urbani …, che le norme regionali … in tema di pianificazione, impongono questa verifica. Si tratta di un vaglio sia formale. Le norme di piano devono dare atto della presenza del vincolo, il che non appare dalle mappe allegate e comunicate ….. Ma anche sostanziale, nel senso che le scelte della pianificazione devono rispettare il vincolo storico – artistico, anche ai sensi del secondo comma dell’art. 45 D.lgs 42/2004…. Nulla di tutto ciò emerge nell’attività pianificatoria del Comune di Casalgrande, nonostante il vincolo sia trascritto nella Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari.” .

4.2. - Il motivo è infondato.

Il Collegio osserva che, con tale motivo, parte ricorrente ripropone, sotto altra angolazione, le censure già svolte col primo motivo di ricorso, relativamente alla mancata considerazione del vincolo indiretto e, pertanto, al riguardo, valgono le argomentazioni già svolte con riferimento a tale motivo, rilevando che il necessario rispetto del vincolo da parte del progetto deve essere attestato dalla Soprintendenza, come avvenuto nel presente caso, non essendo rilevante, ai fini - che qui interessano - dell’approvazione del progetto, che lo stesso vincolo, sussistente, sia inserito nell’attività pianificatoria del Comune ma che lo stesso sia stato rispettato dal progetto presentato e che tale rispetto sia attestato dai competenti organi Ministeriali, cosa avvenuta nel presente caso tramite il parere della Soprintendenza del 6 agosto 2020 più volte richiamato.

5.1. - Col quarto motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto lo studio di fattibilità del progetto dovrebbe presentare soluzioni alternative, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, ma ciò non sarebbe avvenuto nel presente caso in quanto “Lo studio svolto dall’amministrazione…non rispetta la normativa sopra richiamata: non sono analizzate soluzioni alternative, ma solo quella della realizzazione di un nuovo ponte. Non si esamina la possibilità di un intervento di manutenzione straordinaria che, meglio di ogni altra soluzione, avrebbe potuto conciliare le esigenze di sicurezza con quelle di tutela e conservazione del bene culturale.” .

5.2. - Il motivo è infondato.

Il Collegio osserva che risulta per tabulas che in sede di progetto di fattibilità tecnica ed economica sono state analizzate tre soluzioni alternative, tra le quali anche quella di intervenire con la realizzazione di una nuova struttura in corrispondenza di quella attuale (proposta n. 3) e, dunque, non sussiste la dedotta illegittimità dello studio di fattibilità, che ha preso in considerazione più soluzioni fra cui, anche, quella del mantenimento del ponte, ricostruito, nella sua sede attuale.

6.1. - Col quinto motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto “L’iter sviluppato in Soprintendenza pecca dell’assenza di valutazione sulla natura dell’area vincolata, interessata dalla realizzazione delle opere contestate. La mancata di questo elemento falsa il giudizio conseguente, sia alla valutazione di interesse storico del ponte esistente, che sulla verifica paesaggistica” .

6.2. - Il motivo è infondato.

Il Collegio osserva che, per quanto concerne il vincolo indiretto imposto dal Decreto ministeriale del 2 gennaio 1978, già si è ampiamente argomentato circa il fatto che le prescrizioni dello stesso sono rispettate dal progetto di che trattasi e che la competente Soprintendenza si è espressa sul punto col parere del 6 agosto 2020, come attestato dalla Avvocatura erariale nella propria memoria.

Con riferimento, poi, al Decreto ministeriale 8 maggio 1973, il Collegio osserva che lo stesso ha dichiarato Villa Spalletti e l’annesso Parco di interesse particolarmente rilevante ma tale vincolo monumentale non rileva ai fini dell’intervento in oggetto, atteso che l’area del vincolo è estranea all’area dell’intervento, come dedotto dal Comune di Casalgrande secondo cui il predetto vincolo “si colloca esclusivamente su aree e immobili ubicati sul lato destro della pubblica via Franceschini, attualmente censiti al foglio 1 del catasto, immobili del tutto estranei all’area dell’Intervento” , e come confermato dalla difesa della Soprintendenza nella propria memoria e, infine, riaffermato anche dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 576/2021.

7.1. - Col sesto motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto “L’amministrazione procedente adisce la procedura espropriativa, secondo i dettami dell’art. 22 bis del Dlgs 327/01, in assenza dei presupposti legittimanti, e cioè non v’è urgenza ” visto che “In secoli di storia di San Donnino, mai si è verificata una esondazione” e, inoltre, si tratterebbe di esproprio di bene vincolato per cui dovrebbe trovare “applicazione la disciplina di cui all’art. 95 e ss del D.lgs 42/2004, che prevede la competenza in materia del Ministero della Cultura e nel caso in cui agisca un’altra amministrazione, vi deve essere una specifica autorizzazione” .

7.2. - Il motivo è infondato.

Al riguardo, risultano condivisibili le deduzioni formulate sul punto dal Comune di Casalgrande secondo cui “La realizzazione dell’opera in esame è, per tabulas, urgente, urgenza attestata dalla Autorità di Protezione Civile e sottolineata dal fatto che una previsione del marzo 2020 dovesse essere accantierata, come è stato, entro il 31 agosto 2020. La procedura si è adeguata alla lex specialis prevista in materia di protezione civile” e, inoltre, “Non si tratta di esproprio di bene vincolato, non insistendo il vincolo ad esso preordinato su un bene culturale ex art. 10 d.lgs. 42/2004.” .

8.1. - Col settimo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, in particolare dell’ordinanza di protezione civile che ha incluso l’area di San Donnino negli interventi da realizzare (intervento consistente, nel presente caso, nel rifacimento del ponte sul torrente Tresinaro) in quanto la predetta area non sarebbe stata colpita dal alcun evento naturale “e, quindi, senza che le opere siano connesse all’evento” .

8.2. - Il motivo è infondato.

L’inclusione dell’area di San Donnino con relativo intervento, contenuta nel Decreto n. 40 del 18 marzo 2020, risulta del tutto logica e conseguente alle precedenti ordinanze che avevano individuato i territori colpiti da calamità, fra cui vi era anche il territorio della Provincia di Reggio Emilia.

9.1. - Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 30 dicembre 2020, parte ricorrente ha sostenuto che “L’amministrazione ha sottoposto i privati ad una procedura espropriativa, accelerata, descritta sulla base dell’esigenza di rimuovere le pile ottocentesche del ponte esistente, quale fonte di pericolo per il deflusso delle acque in fase di piena” ma, visto che “i lavori di rimozione delle pile del vecchio ponte non avverranno prima di dodici mesi e cioè del tempo necessario all’esecuzione del primo stralcio di lavori” , ne deriva l’illegittimità degli atti impugnati, atteso che “Tale decisione incrina le ragioni d’urgenza della procedura” .

9.2. - I motivi aggiunti sono infondati.

Come condivisibilmente dedotto dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 576/2021 “è riservata all’amministrazione la scelta, connotata da ampia discrezionalità, in ordine al momento più opportuno per demolire il ponte esistente, per consentire il collegamento viario nelle more della costruzione del nuovo ponte” .

In altri termini, la successione temporale dei lavori in due stralci (e l’abbattimento del ponte originario solo nel secondo stralcio) consegue all’esigenza di mantenere un collegamento fra le due rive del torrente Tresinaro e si dimostra, dunque, del tutto ragionevole e non inficia in alcun modo le ragioni di urgenza della procedura adottata.

10. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato nel merito e va respinto, non sussistendo nemmeno le ragioni invocate da parte ricorrente per la disposizione di apposita verificazione, atteso che risulta acclarato, per quanto ammesso dalla stessa difesa erariale, che “solo una porzione dell’area di intervento ricade effettivamente in area soggetta a vincolo indiretto ai sensi dell’art. 45 del D.lgs 42/2004 con D.M. del 02/01/1978” , vincolo però non ostativo all’intervento di che trattasi per tutto quanto sopra ampiamente illustrato.

11. - Le spese del presente giudizio, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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