TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2014-01-03, n. 201400001

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2014-01-03, n. 201400001
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201400001
Data del deposito : 3 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00480/2008 REG.RIC.

N. 00001/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00480/2008 REG.RIC.

N. 00614/2008 REG.RIC.

N. 00615/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 480 del 2008, proposto da:
R B, rappresentato e difeso dall'avv. G L, con domicilio eletto presso avv. L L in L'Aquila, via Pescara,2/4;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

nei confronti di

Comando Regione Carabinieri Abruzzo, Comando Regione Carabinieri Abruzzo-Centro Nazionale Amministrativo, Comando Provinciale Carabinieri L'Aquila, Comando Regione Carabinieri Abruzzo-Compagnia di Tagliacozzo, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

sul ricorso numero di registro generale 614 del 2008, proposto da:
R B, rappresentato e difeso dall'avv. G L, con domicilio eletto presso avv. L L in L'Aquila, via Pescara,2/4;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

nei confronti di

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Logistico Sud-Comando di Sanità - Commissione Medica di 2°Istanza di Roma;

sul ricorso numero di registro generale 615 del 2008, proposto da:
R B, rappresentato e difeso dall'avv. G L, con domicilio eletto presso avv. L L in L'Aquila, via Pescara,2/4;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

nei confronti di

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 480 del 2008:

del provvedimento n. 168/72-11-1993 emesso dal Comando Regione Carabinieri Abruzzo s.m. in data 11 agosto 2008 ad oggetto "recupero coattivo di alloggio di servizio" per la data del 9 ottobre 2008, con accesso forzoso;

quanto al ricorso n. 614 del 2008:

dei giudizi espressi dalla Commissione Medico Ospedaliera di Chieti n. 1081945 del 13 marzo 2008 e del provvedimento recante collocazione in congedo assoluto a far data dal 12 marzo 2008.

quanto al ricorso n. 615 del 2008:

del provvedimento di collocamento in aspettativa n. 799 del 7 maggio 2008.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, già Maresciallo Capo in servizio presso il Comando della Stazione dei Carabinieri di Pereto (AQ) dal 2003, è stato collocato in congedo assoluto in ragione del dedotto superamento del periodo legale di aspettativa;
per l’effetto gli è stato intimato di rilasciare l’alloggio di servizio del quale disponeva.

Il primo dei tre ricorsi in epigrafe contesta appunto l’intimato rilascio dell’alloggio per la data del 9 ottobre 2008, che faceva seguito a precedente intimazione di rilascio in data 30 aprile 2008.

Il ricorrente, nella narrativa del ricorso, ricostruisce il rapporto di servizio, descritto in origine come ottimale, ma in seguito decisamente conflittuale, in ragione anche dell’intervenuto avvicendamento del suo superiore gerarchico, e sfociato, secondo la prospettazione di parte ricorrente, in una “campagna denigratoria e persecutoria”, caratterizzata da continue e pesanti vessazioni e in “veri e propri atti dispotici e di impero”, tali da farlo cadere in uno “stato depressivo” incidente negativamente sul normale andamento e prosecuzione dell’attività lavorativa;
da qui la richiesta di un periodo di aspettativa;
gli accertamenti sanitari finalizzati alla verifica dell’idoneità o meno al servizio confluivano in un parere negativo del Dipartimento di Medicina legale di Chieti in prima istanza, cui seguiva ricorso gerarchico, il cui esito non era reso noto alla data della proposizione del presente ricorso, nel quale si faceva menzione di un provvedimento di congedo assoluto in data 21 aprile 2008 non notificato al ricorrente.

Il ricorso deduce: 1) Violazione degli artt. 7 e 3 della legge 7 agosto 1990, n.241: il ricorrente non ha potuto prendere parte al procedimento che sembrerebbe essersi concluso con il suo collocamento in congedo assoluto, con conseguente perdita del titolo ad occupare l’alloggio di servizio esistente presso la caserma dell’Arma di Pereto;
il provvedimento, peraltro, non reca idonea motivazione.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso proponendo altresì istanza incidentale di sospensiva del provvedimento impugnato.

Si costituiva l’Amministrazione che chiedeva il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare, deducendo di aver già posto in esecuzione il provvedimento di rilascio dell’alloggio di servizio;
evidenziava, inoltre, che l’alloggio di servizio in Pereto non competeva più al B fin dal 6 giugno 2006, data a cui risaliva il trasferimento del detto B alla Stazione Carabinieri di Campo di Giove, provvedimento impugnato con ricorso al TAR che, con sentenza n.561/2007, lo aveva rigettato;
di fatto il B non aveva mai preso servizio a Campo di Giove, stanti le sue condizioni di salute, né mai liberato l’alloggio in uso presso la Stazione Carabinieri di Pereto;
l’Amministrazione, dal canto suo, aveva atteso il ripristino delle normali condizioni di salute per ottenere la restituzione dell’alloggio, cui infine si risolveva stante il definitivo collocamento in congedo con provvedimento n.368/52-3-2005-Aff.Divi. del 13 dicembre 2007.

Con il ricorso n. 614/2008 R.G. il ricorrente impugna i giudizi medici resi dalle Commissioni Mediche Ospedaliere di I e II grado, che lo hanno dichiarato permanentemente inidoneo al servizio, determinando poi il, del pari impugnato, provvedimento di collocamento in aspettativa e quindi di congedo assoluto;
dal richiesto annullamento degli atti impugnati, il ricorrente desume il suo diritto alla riammissione in servizio permanente effettivo nell’Arma dei Carabinieri, il cui riconoscimento pure chiede con il ricorso.

Avverso detti giudizi, il ricorrente deduce: 1) Violazione dell’art.3, punto 4, L. 7 agosto 1990, n.241: omessa indicazione del termine e autorità cui ricorrere;
2) Violazione dell’art. 3 della L. n.241/90: mancanza della motivazione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione: il verbale della Commissione medica in secondo grado è totalmente confermativo di quello della CMO di Chieti, ma, secondo quanto ritenuto dal consulente psichiatrico e medico legale di parte, il B non presenterebbe alcuna lesione di carattere psichiatrico tale da renderlo inidoneo al servizio, e, al contrario, denoterebbe caratteristiche del tutto compatibili ed anzi auspicabili nel personale in forze nel delicato ruolo di custode dell’ordine pubblico (iperattività, sicurezza, energia, rigidità etica, ipercritica, ecc.);
in ogni caso, gli organi tecnici non hanno indagato l’eziologia e la nosodromia dei disturbi riscontrati, e non hanno svolto alcuna analisi dell’attività di servizio del ricorrente;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 46 e 52 del D.M. 18 aprile 1990, in relazione agli artt. 22, 24 e 36 della l. n.113/1954: la collocazione in congedo assoluto viola le disposizioni della L. n.113/1954, secondo cui l’aspettativa non può durare più di due anni e, qualora l’ufficiale sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall’art.. 22, e, allo scadere del periodo massimo di aspettativa, è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità: nel caso di specie, il ricorrente è stato collocato in congedo assoluto ancora prima del termine di scadenza del periodo massimo di aspettativa.

L’Amministrazione, nel costituirsi, chiedeva dichiararsi il ricorso irricevibile e comunque infondato: in particolare, il ricorrente avrebbe avuto notizia degli atti impugnati a seguito di notifica individuale, ritualmente effettuata quanto al giudizio della Commissione medica di I grado e rifiutata (come da verbale in atti) quanto al giudizio della Commissione medica di II grado;
in ogni caso, a seguito di istanza di accesso, la documentazione in questione è stata ritualmente consegnata al ricorrente come da verbale di consegna in atti fin almeno dal 21 maggio 2008;
il ricorso sarebbe comunque infondato, essendo i giudizi medici fondati sugli accertamenti sanitari e confermati dalla stessa documentazione medica prodotta dal ricorrente, e il collocamento in congedo assoluto esito vincolato dell’accertata inidoneità.

Con il ricorso n. 615/2008 R.G., il ricorrente impugnava il provvedimento recante il suo collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio per la durata complessiva di gg. 137, di cui gg. 18 dal 14.7.2005 al 31.7.2005 e gg. 119 dall’8.8.2005 al 4.12.2005 a norma dell’art. 15 legge 31.7.1954, n.599.

Il ricorso deduce: 1) Violazione dell’art. 3 della L. n.241/90: mancanza della motivazione. Eccesso di potere per carenza di motivazione: il provvedimento non reca le ragioni di fatto e giuridiche che hanno determinato la decisione, limitandosi a riferire meri dati di fatto;
2) eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza. Eccesso di potere per illogicità ed erroneità: il provvedimento è palesemente contraddittorio con altri pregressi, in particolare con il contenuto della comunicazione datata 31 agosto 2005 nella quale, dato atto del superamento del limite massimo di gg 45 di licenza straordinaria fruibili nell’anno da parte del ricorrente, lo stesso veniva collocato in aspettativa a decorrere dal 23 agosto 2008, mentre nel provvedimento impugnato si fa riferimento ad una data diversa (8.8.2005).

Le parti depositavano memorie e documentazione.

All’esito della pubblica udienza del 6 novembre 2013, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio per i tre ricorsi.

DIRITTO

I. Va preliminarmente disposta la riunione dei tre ricorsi in epigrafe in ragione della loro connessione soggettiva e oggettiva, inerendo a vicenda procedimentale sostanzialmente unitaria.

II. Va, pure preliminarmente, precisato che i ricorsi in esame si qualificano come esclusivamente “impugnatori”, intesi, come è evidente dalla loro epigrafe e, più ancora, dalle loro conclusioni, all’annullamento degli atti amministrativi impugnati, rispettivamente recanti ordine di rilascio dell’alloggio di servizio (quanto al ricorso n. 480/2008 R.G.), giudizio espresso dalla Commissione Medico ospedaliera di Chieti e dalla Commissione medica di II istanza di Roma di inidoneità al servizio e conseguente provvedimento di congedo assoluto dal 12 marzo 2008 (ricorso n. R.G. 614/2008) e provvedimento di collocamento in aspettativa del 7 maggio 2008 per infermità non dipendente da causa di servizio per la durata complessiva di gg. 137 (quanto al ricorso n.615/2008 R.G.).

Esulano dal presente giudizio le controverse vicende che hanno condotto agli impugnati esiti, quanto in particolare alle cause scatenanti (secondo la prospettazione di parte ricorrente) le lamentate e accertate infermità, che, per quanto è dato comprendere dagli atti difensivi prodotti, sono oggetto di separati procedimenti giurisdizionali pendenti innanzi ad altre Autorità giudiziarie.

III. La questione si incentra essenzialmente sulla verifica dei presupposti di atto per il collocamento definitivo in congedo del ricorrente, di cui al provvedimento n.368/52-32-2005 – Aff. Div. Del 13 dicembre 2007, nel quale si assume il superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio fissato in giorni 731.

Più puntualmente, e all’esito del giudizio della Commissione medica di II istanza, il B è stato definitivamente collocato in congedo a partire dal 13 marzo 2008.

III.1) Vero è che il B ha contestato gli esiti del giudizio reso dalle Commissioni Mediche Ospedaliere dell’Ospedale Militare di Chieti (in I grado), della Commissione di II istanza di Roma, organi che entrambi hanno giudicato il sottufficiale non idoneo al servizio militare incondizionato e infine “permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato nell’Arma dei Carabinieri, in modo assoluto”.

E’ dunque logicamente prioritaria la delibazione dell’impugnazione riferita appunto ai giudizi resi dalle Commissioni Mediche Ospedaliere (ricorso n. 614/2008 R.G., I e II motivo).

III.2) In proposito, la difesa dell’Amministrazione ha tenacemente sostenuto la tardività della detta impugnazione, stante la piena conoscenza degli atti in questione da parte del B in epoca ben anteriore ai sessanta giorni precedenti la notifica del ricorso;
il giudizio della Commissione medica di I grado è stato ritualmente notificato al ricorrente, che risulta, invece, aver rifiutato la consegna del giudizio della Commissione medica di II grado (giusta verbale in atti);
tutti gli atti, compresi i giudizi in esame, sono stati poi messi a disposizione del ricorrente a seguito di istanza di accesso da questi formulata, a far data dal 28 maggio 2008 (cfr. verbale di consegna in atti);
da tale data decorrerebbe quindi il termine decadenziale di legge per la relativa impugnazione.

III.3) Osserva il Collegio che, anche a voler prescindere dalle vicende relative alla contestata “notificazione” rifiutata del giudizio della Commissione medica di II grado, che, secondo la tesi sostenuta dall’Amministrazione, dovrebbe comunque intendersi “virtualmente” perfezionata, risulta dal succitato verbale del 28 maggio 2008 (in produzione di parte resistente, comprensivo degli allegati documentali) che il ricorrente ha avuto copia della documentazione sanitaria relativa agli anni 2006, 2007, 2008 (allegati dal n.1 al n.29) comprensiva di entrambi i giudizi in questione (all’allegato n.29, costituito appunto dal verbale della Commissione medica di II grado impugnato).

Tale circostanza, se pure non integra “notifica” dell’atto, vale tuttavia a significare la piena disponibilità dello stesso e dunque la sua “conoscenza”, e, per quanto rileva nella presente sede, a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione.

III.4) Ne discende che, almeno a far data dal 28 maggio 2008, il B avrebbe dovuto impugnare gli esiti negativi del giudizio della Commissione medica di II istanza in data 12 marzo 2008 che, confermando il giudizio della Commissione di I grado, rendeva definitivo il giudizio di permanente non idoneità al servizio dello stesso B.

La mancata (tempestiva) impugnazione rende non esaminabile il secondo motivo del ricorso n.614/2008, che attacca gli atti in questione (e puntualmente il giudizio reso dalla Commissione di II istanza) per difetto di motivazione.

III.5) Né può, ad avviso del Collegio, al fine di superare la eccepita tardività, valorizzarsi il primo motivo di ricorso (che afferisce alla mancata indicazione negli atti del termine e dell’Autorità cui ricorrere), in ragione della sicuramente qualificata posizione dello stesso ricorrente, sottufficiale dell’Arma all’epoca degli atti impugnati, nei confronti del quale non può certo ritenersi scusabile l’”ignorantia legis” in materia basale quale il termine decadenziale per l’impugnazione degli atti amministrativi.

E’ dunque tardiva l’impugnazione dei giudizi resi dalle Commissioni mediche, con conseguente irricevibilità del ricorso in parte de qua.

IV. Il terzo motivo del ricorso n. 614/2008 contesta frontalmente l’atto che pone il ricorrente in congedo assoluto per ritenuto superamento del periodo massimo di aspettativa (731 giorni), nei termini che seguono: “il ricorrente è stato collocato in congedo assoluto ancor prima del termine di scadenza del periodo massimo di aspettativa. Dunque in violazione delle disposizioni sopra enunciate”.

L’atto in questione data la collocazione in congedo assoluto al 12 marzo 2008.

IV.1) Anche con riferimento a tale atto, la difesa dell’Amministrazione deduce la tardività dell’impugnazione, facendo riferimento al rifiuto di ricevere la notifica dell’atto come documentato in atti (cfr. doc. n.15 della produzione di parte resistente: annotazione di P.G. del 15 maggio 2008).

Dalla lettura degli atti di causa risulta peraltro che il “congedamento” del militare daterebbe nei fatti ad epoca addirittura precedente, come risultante dalle relative “operazioni” eseguite in data 5 marzo 2008, nel corso delle quali il ricorrente è stato assistito da due legali di fiducia rispettivamente del Foro di Roma e di Avezzano (“avendo il medesimo reiteratamente dichiarato di non accettare il contenuto del… foglio…”).

E’probabilmente a tale circostanza che la difesa ricorrente fa riferimento quando deduce che il congedo sarebbe stato intimato prima dello scadere dell’aspettativa.

Non è dubbio, tuttavia, che solo in epoca successiva il ricorrente ha avito piena contezza della rilevanza della questione e della sua dipendenza dalle ulteriori evenienze occorse e rimesse alle Commissioni mediche, a quella data in tesi non definite, o almeno non in base ad atti noti al destinatario nella loro e materialità.

Quello che il ricorrente dunque deve contestare è il congedo assoluto a far data dal 12 marzo 2008, stante peraltro l’intervenuta rettifica (revoca o ammollamento) del precedente, come evidenziata nello stesso atto impugnato.

IV.2). Reputa nondimeno il Collegio di prescindere dalla questione di rito, attesa la natura dirimente della questione e la sua attinenza a diritti, e di esaminare funditus i fatti.

Si tratta dunque di capire, nella sostanza, se a tale data (12 marzo 2008) il ricorrente avesse o meno superato i 731 giorni di assenza per aspettativa nel quinquennio precedente.

IV.3) In proposito, il Collegio deve anzitutto osservare che l’atto in questione fa riferimento a “tutta la documentazione sanitaria riferita al periodo di aspettativa fruito” nel’ultimo quinquennio, alla dedotta ultimazione del periodo massimo previsto di gg. 731 di aspettativa (“tenuto conto che l’anno 2008 è stato bisestile”), e all’indicazione dell’ultimo giorno di servizio individuato nel 12 marzo 2008.

La nota informativa n.169/417-10-1-2002 del 4 dicembre 2008, depositata in atti, riassume i periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente in maniera precisa, come segue: gg. 18 dal 14 al 31 luglio 2005;
gg. 119 dall’8 agosto al 4 dicembre 2005;
gg. 594 dal 28 luglio 2006 al 12 marzo 2008, per un totale de 731 giorni, così integrando il presupposto per il superamento del periodo massimo di aspettativa e il possibile congedo assoluto.

Le assenze, inoltre, risultano puntualmente documentate (cfr. doc. n.17 e relativi allegati della produzione di parte resistente), da uno specchio dimostrativo e riepilogativo riferito rispettivamente agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008.

Analogo computo, inteso eventualmente a contestare talune delle assenze o dei periodi ai fini del detto computo, non è stato prodotto al ricorrente, onde il Collegio non può che tenere per buono il calcolo operato (e documentato) dall’Amministrazione resistente.

IV.4) Il terzo motivo del ricorso n.614/2008 R.G. è dunque infondato, giacché l’atto impugnato fa appunto riferimento al superamento dell’aspettativa massima nel quinquennio alla data del 12 marzo 2008, data ultima del servizio effettivo del militare.

L’effetto è quello imposto dall’art. 16 della legge 31 luglio 1954, n.599, ben nota e richiamata dallo stesso ricorrente, secondo cui l’aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, mentre l’art. 29 della medesima legge stabilisce che, ove il sottufficiale non abbia acquistata l’idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell’idoneità.

Va peraltro ribadito che la difesa del ricorrente nessuna circostanza evidenzia atta a inficiare il computo da ultimo operato dall’Amministrazione ai fini del raggiungimento del periodo massimo di aspettativa fruibile ovvero a integrare circostanza elidente taluno dei periodi computati.

IV.5) Giova infine osservare, come evidenziato dalla difesa di parte resistente, che il provvedimento di collocamento in congedo, in presenza dei requisiti di legge (superamento dei 731 giorni di aspettativa nel quinquennio congiuntamente al giudizio di non idoneità al servizio), ha natura vincolata e non consente l’esercizio di discrezionalità nella sua emanazione.

V. Il conteggio operato dei giorni di aspettativa, per quanto irrilevante ai fini che ne occupano (ma solo eventualmente agli effetti di un riconteggio della decorrenza iniziale delle competenze spettanti in ragione di tale fatto, non avendo neanche successivamente il ricorrente recuperato l’idoneità fisica tale da consentirgli il rientro in servizio, giusta i sopra esaminati giudizi delle competenti Commissioni mediche ospedaliere di I e II grado), è contestato dal ricorrente con il ricorso n.615/2008 R.G. solo con riferimento al periodo di gg. 119 e in particolare per il periodo dall’8 al 23 agosto 2005, nella sostanza sulla scorta di una evidenziata contraddizione con un precedente provvedimento che datava l’aspettativa non già a decorrere dall’8 agosto 2005 ma dal successivo 23 agosto 2005.

V.1) Osserva in proposito il Collegio che l’operato “riconteggio” delle assenze, effettuato peraltro a seguito di richieste dello stesso ricorrente intese alla verifica del proprio stato di servizio in relazione alla situazione sanitaria, come già sopra evidenziato, è sfociato nella rettifica (in correzione) del provvedimento di collocamento in aspettativa impugnato che il ricorrente non ha affatto contestato sul piano sostanziale (dando diversa giustificazione delle assenze o del relativo computo documentate invece dall’Amministrazione) ma limitandosi alla mera constatazione della diversa indicazione risultante nel precedente provvedimento, come detto rettificato.

La effettuata contestazione è dunque inidonea a inficiare la correttezza del provvedimento giacché non elide affatto i presupposti di fatto (le assenze dal servizio non giustificate da causa di servizio) alla base del provvedimento.

V.2) Giova aggiungere che il primo motivo di ricorso è palesemente infondato, posto che, in ragione della natura vincolata del provvedimento, i dati di fatto (come detto non smentiti né confutati), in presenza di un esito obbligato dalla stessa disposizione di legge, sono del tutto sufficienti a sorreggerne l’impianto motivazionale e dispositivo.

VI. Il consolidamento, per tardiva impugnazione, dei giudizi delle Commissioni mediche (di cui al ricorso n.614/2008) e l’infondatezza della svolta impugnativa avverso il collocamento in aspettativa (di cui al ricorso n.615/2008) implica l’intangibilità anche del provvedimento di collocamento in congedo assoluto per intervenuto superamento del periodo massimo di aspettativa (di cui al terzo motivo del ricorso n.614/2008) e il rigetto della sua impugnativa per infondatezza.

VII. Infondato è altresì il ricorso avverso l’intimato rilascio dell’alloggio di servizio (di cui al ricorso n. 480/2008), rilascio obbligato stante il venir meno della causa giustificativa costituita dal permanere del rapporto di servizio.

VIII. La difesa di parte resistente ha chiesto espressamente (nella memoria di costituzione nel ricorso n.614/2008 R.G. la cancellazione di espressioni ritenute offensive utilizzate dal ricorrente nei suoi atti difensivi, con riferimento a quelle contenute nel ricorso introduttivo riferite a pretese condotte “illecite” poste in essere da “spregiudicati appartenenti all’Arma”.

VIII.1) In proposito, il Collegio non può far a meno di osservare che la vicenda è stata sempre caratterizzata, per quanto è dato comprendere dalla congerie degli atti depositati, da sicura animosità, evidentemente indotta da rapporti istituzionali e interpersonali non equanimi, di cui vi è traccia negli strascichi tuttora (a quanto è dato sapere) pendenti innanzi ad altre Autorità giudiziarie.

I detti rapporti interpersonali, esulanti dal mero rispetto reciproco delle gerarchie, sono in particolare sfociati in denunce e querele, i sui esiti nelle competenti sede questo Collegio ignora.

Le espressioni utilizzate in ricorso dalla difesa di parte ricorrente non fanno che richiamare, pertanto, la prospettazione fattuale che il ricorrente sostiene nei predetti giudizi (penali e penali-militari) nei confronti delle persone fisiche (singoli militari dell’Arma, suoi superiori o colleghi) cui egli imputa la incresciosa vicenda amministrativa e si spiegano nel contesto dei rapporti predetti e dei procedimenti pendenti.

VIII.2) Il loro utilizzo nella presente sede, limitata alla verifica di legittimità degli atti impugnati alla stregua dei soli motivi sollevati e da cui pertanto esula, come già sopra detto, la ricerca e/o la valutazione delle cause dell’inasprimento dei rapporti interpersonali (che il ricorrente adduce, tra l’altro, come ragione del progressivo aggravamento delle sue condizioni di salute), è giustificabile solo nella predetta ottica e non valutabile come offensivo o ingiurioso.

L’accertamento delle eventuali responsabilità personali, che non rilevano, sulla legittimità degli atti amministrativi, non affatto elidendone i presupposti di fatto e di diritto per quanto sopra detto, è, per il resto, evidentemente rimessa (come di fatto già è) agli organi competenti cui spetta ogni valutazione sul merito delle accuse nella sostanza formulate.

IX. L’esito della controversia, definita in buona parte in rito, e la risalenza delle vicende inducono a ritenere giustificata la integrale compensazione delle spese di lite.

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