TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2022-11-24, n. 202203327
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Testo completo
Pubblicato il 24/11/2022
N. 03327/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01729/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1729 del 2022, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati F S, P C, S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S S in Palermo, via Leonardo Da Vinci n. 111;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento n-OMISSIS-di prot. datato 01/08/2022, notificato in data 05/08/2022, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, I Reparto – SM – Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri, determinava la: “[...] “cessazione dalla ferma per grave mancanza disciplinare” a carico del Carabiniere in ferma -OMISSIS-, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 951, comma 1 e 1357, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Per l'effetto, il predetto militare cessa dal rapporto di servizio e viene collocato in congedo illimitato, ai sensi dell'art. 952, commi 1 e 3 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 [...]”;
- nonché, per quanto di rilievo ai fini dell'annullamento del superiore atto:
− della nota -OMISSIS- 18-07-2022 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare – 3^ Divisione Disciplina, di trasmissione del procedimento disciplinare di stato al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per le determinazioni di competenza;
− della nota n.-OMISSIS- di prot. del 29 settembre 2021 della Legione Carabinieri “Sicilia” - Compagnia di Termini Imerese, di comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p.;
− della nota n.-OMISSIS-di prot del Comando Legione Carabinieri “Sicilia” – SM Ufficio Personale, contenente l'ordine di inchiesta formale;
− della nota n.-OMISSIS- di protocollo del 11 febbraio 2022 della Legione Carabinieri Sicilia – Compagnia di Cammarata di contestazione degli addebiti;
− della Relazione Finale di inchiesta formale n-OMISSIS-di protocollo del 13/03/2022 della Legione Carabinieri Sicilia – Compagnia di Cammarata;
− dell'Ordine di deferimento a commissione di disciplina del 31/03/2022 del Comando Legione Carabinieri “Sicilia” – SM Ufficio Personale;
− del Verbale della seduta della Commissione di disciplina del 03/05/2022 della Legione Carabinieri Sicilia – Gruppo di Palermo; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 il dott. G P Di N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 60 e all’art. 74 d.lgs. 104/2010; accertata l’integrità del contraddittorio e ritenuto che l’istruttoria è completa; dato alle parti l’avviso che il ricorso