TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2018-07-30, n. 201801464
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Testo completo
Pubblicato il 30/07/2018
N. 01464/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01479/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2017, proposto da
M D G G, rappresentato e difeso dall'avvocato M D G G, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, G De Rada, 2;
contro
Consiglio Giudiziario di Cz Presso La Corte di Appello di Cz non costituito in giudizio;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla sezione autonoma per magistrati onorari del CONSIGLIO GIUDIZIARIO, presso la Corte di Appello di CZ, in data 8.11.2017, prot. n.13281/FC del 14.11.2017, notificato in data 16.11.2017 e con esso tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 la dott.ssa F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dott.ssa De Gregorio Gareri Maria Grazie ha impugnato il provvedimento del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro di non luogo a provvedere per insussistenza dei presupposti a procedere su sua richiesta di nuova valutazione per la conferma a Got, dolendosene della illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Ha chiesto altresì l’annullamento dei provvedimenti già intervenuti nel 2004 e 2005 nonchè “delle sentenze intervenute”.
Il Ministero della Giustizia si è costituito chiedendo il rigetto per palese infondatezza.
Il Consiglio giudiziario, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito.
All’udienza pubblica del 4 luglio 2018, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Alla base del proposto ricorso vi è l’ambizione della ricorrente alla conferma a Giudice onorario, conferma negata nel lontano 2004 e già oggetto di pronunce del Giudice amministrativo.
Deve preliminarmente questo Tar, anche per meglio concentrare il reale ambito della impugnazione, dichiarare da un lato l’irricevibilità dei provvedimento del 2004 e del 2005 già oggetto di vaglio giurisdizionale e dall’altro l’inammissibilità del ricorso ove rivolto all’annullamento delle relative sentenze intervenute.
2. L’impugnazione è, invece, ammissibile nella parte in cui ha ad oggetto il parere di non luogo a provvedere emesso dal Consiglio giudiziario, in quanto atto che seppur atto endo-procedimentale ha rilevanza esterna determinando uno stallo del procedimento.
Ciò premesso il Collegio deve dedicarsi ai vizi dedotti, non celando la difficoltà di comprendere le deduzioni della ricorrente.
In primo luogo con il lamentato vizio di “elusione di giudicato” ed eccesso potere, da riqualificare come eccesso di potere per travisamento dei fatti, la D G G si duole della ricostruzione da parte dell’atto impugnato delle sentenze amministrative intervenute sulla vicenda.
Come correttamente eccepito dall’Avvocatura dello Stato, le inesattezze del CG nel ripercorrere storicamente la vicenda giudiziaria sono ininfluenti ai fini della legittimità della conclusione adottata.
In particolare nessun rilievo sulla determinazione finale ha avuto -) l’errore nel riportare come dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l’originaria revoca dell’incarico, in luogo del reale esito di improcedibilità per cessazione della materia del contendere stante l’intervenuto provvedimento di autotutela sulla revoca, - ) la circostanza che in motivazione si riporti come rigettata la revocazione in primo e secondo grado e non piuttosto dichiarata inammissibile per difetto di giudicato, -) l’inesattezza di aver riportato come rigettato il ricorso verso il parere del CG in luogo della sua dichiarazione di inammissibilità per essere atto endo-procedimentale.
L’organo, infatti, osservando il difetto di pronunce di accoglimento delle impugnazioni della ricorrente, ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla istanza di nuova valutazione per la conferma a Got in quanto, come già affermato, nel 2014 e nel 2016 non vi erano elementi di novità per procedere al riesame della decisione del 2004.
3. In secondo luogo parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 42 quinquies del RD 12/1941: la non conferma del 2004 sarebbe stata adottata su medesima motivazione del provvedimento di decadenza del 2005, poi annullato, sicchè l’annullamento di questo provvedimento avrebbe inficiato anche il primo.
La non chiarezza del vizio impone al Tar doppia motivazione.
Se la ricorrente si duole del difetto motivazione del provvedimento del 2004 il motivo risulta irricevibile perché attinente a provvedimenti ultradecennali.
Se, invece, il vizio deve essere inteso nel senso che il Cg doveva riprocedere a rivalutazione per essere stata travolta dalla revoca della decadenza anche il provvedimento di non conferma, il vizio è infondato.
Il provvedimento di non conferma a Got ha valenza autonoma e come tale è rimasto intatto dalle sorti dell’annullamento in autotutela del diverso provvedimento della decadenza dal ruolo di Got: essa, tra l’altro, è stata legittimamente adottata, per come ha affermato il Tar Lazio, a suo tempo investito, all’esito del triennio e su parere negativo del Cg per come previsto 42 quinques dell’Ordinamento Giudiziario.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo di ufficio in difetto della relativa nota.