TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2022-05-27, n. 202200243
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Pubblicato il 27/05/2022
N. 00243/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00143/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 143 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questore della Provincia di Pordenone, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
previa sospensione
del provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età (n. 055955044299) in permesso di soggiorno per attesa occupazione, presentata in data 12 aprile 2021, provvedimento datato 7 ottobre 2021 e notificato all'interessato in data 13 ottobre 2021, già impugnato in via gerarchica con ricorso spedito in data 12 novembre 2021, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, con ogni conseguente provvedimento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 il dott. L E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, in Italia dal 18.08.2020, agisce per l’annullamento del provvedimento del Questore di Pordenone che ha negato la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro / attesa occupazione, nonché per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto davanti al Prefetto.
2. Nella motivazione del provvedimento oggetto del presente giudizio, la Questura ha in primo luogo richiamato gli elementi ostativi già valorizzati nel preavviso di rigetto (indisponibilità di risorse economiche sufficienti al sostentamento e di idoneo alloggio, mancanza di valido passaporto e di dichiarazione consolare accertante la sua identità). In aggiunta, ha rilevato:
- che non può essere disposta in via “automatica” la conversione del titolo di soggiorno, ai sensi dell’art. 32, comma 1, T.U.I., perché l’interessato è stato affidato ai servizi sociali (e in particolare alla Cooperativa Opera Sacra Famiglia di Pordenone) solo in via provvisoria ed urgente;
- che non è pervenuto il parere favorevole del Comitato per i minori stranieri;
- che – a prescindere dal parere – non sussistono i presupposti sostanziali per accordare la conversione, giacché l’interessato non è presente in Italia da tempo apprezzabile (ma vi è giunto solo pochi mesi prima della maggiore età), non ha effettuato un positivo percorso di integrazione durante la minore età, né risultano documentati vincoli familiari nel nostro paese.
3. Nel ricorso, la parte privata rappresenta che per i minori affidati ai sensi della l. 184 del 1983 non è necessario alcun progetto di integrazione civile e sociale. Quanto al parere del Comitato, comunque non necessario ai fini della conversione, esso è intervenuto e ha contenuto favorevole. Ancora, rileva che le dimissioni dal precedente impiego, se impediscono l’emissione di un permesso per motivi di lavoro, non sono impeditive al rilascio di un permesso per attesa occupazione. Infine, si rappresenta che l’ospitalità di cui il ricorrente può beneficiare non ha carattere provvisorio.
4. All’udienza in camera di consiglio dell’11.05.2022, le parti hanno discusso come da verbale. Il ricorso è stato trattenuto in decisione, avvisando le parti dell’intenzione di definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. In primo luogo, si rileva che l’affido è stato disposto dal Tribunale per i minorenni in via d’urgenza ai sensi dell’art. 33, comma 5, della l. 184 del 1983, risultando il minore “non accompagnato e privo di persone adulte di Riferimento” . Tale forma di affido, necessaria e funzionale alla protezione immediata del minore, non è quella cui fa riferimento l’art. 32, comma 1- bis quale condizione per la conversione “automatica” del titolo di soggiorno. A tal fine si richiede, invece, un affidamento a famiglia o comunità familiare avente carattere di stabilità, ai sensi degli art. 2 e 4 della legge 184 del 1983 ( Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 21 marzo 2019, n. 267) .
5.2. Ciò premesso, manca altresì il presupposto alternativo per la conversione del permesso, costituito dalla presenza in Italia per almeno un triennio, unitamente allo svolgimento, con esito positivo, di un progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente abilitato (v. art. 32 commi 1- bis e 1- ter del d.lgs. 286 del 1998). Il ricorrente, nato il 15.02.2003, risulta infatti essere entrato nel territorio italiano solo il 18.08.2020, a meno di sei mesi dal compimento della maggiore età.
6. Quanto al parere favorevole del Comitato, se ne evidenzia la natura non vincolante ( Cons. St., sez. III, 1° giugno 2020, n. 3431) . In ogni caso, una volta escluso che possa disporsi in via “automatica” (condizionatamente al solo parere positivo del Comitato) la conversione, deve ritenersi che la mancata considerazione dell’atto da parte della Questura – determinata, secondo la Difesa erariale, da una conoscenza tardiva dello stesso, non comunicato dall’interessato – non abbia condizionato il contenuto del provvedimento e non sia dunque idoneo a viziarlo.
7. A prescindere dal contenuto del parere, infatti, non sussistono i presupposti per la conversione del titolo di soggiorno previsti dall’art. 32, comma 1- bis del T.U.I. e funzionali a disincentivare pratiche elusive del sistema delle quote di ingresso ( Tar Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 20 gennaio 2021, n. 16;Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 8 aprile 2019, n. 329) . Al contempo, non sono stati valorizzati dall’interessato (né riscontrati dalla Questura) elementi sostanziali che, nonostante la brevità del soggiorno, possano dimostrare una sufficiente integrazione civile, sociale ed economica nel nostro paese.
8. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
8.1. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.