TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-08-18, n. 202313369
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Testo completo
Pubblicato il 18/08/2023
N. 13369/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08443/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8443 del 2015, proposto da T A, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli, 55;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
F F, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota MD SSMD 0058758 datata 30/04/15 con la quale il capo del II reparto informazioni e sicurezza dello Stato Maggiore Difesa ha respinto la richiesta del ricorrente ad ottenere la proroga di un anno del mandato di addetto alla vigilanza presso l'ufficio dell'addetto per la difesa in Addis Abeba (Etiopia)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 giugno 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso di cui in epigrafe il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, impugna la nota del 30.04.2015 con la quale il capo del II reparto informazioni e sicurezza dello Stato Maggiore Difesa ha respinto la richiesta del ricorrente medesimo di proroga di un anno del mandato di addetto alla vigilanza presso l'ufficio dell'addetto per la difesa in Addis Abeba (Etiopia). Impugna, altresì, la direttiva dello Stato Maggiore della Difesa del 10 marzo 2015 nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’art. 1, co. 364, della legge n. 190/2014 al personale prestante servizio “presso le rappresentanze diplomatiche all’estero/Rappresentanze Permanenti presso le Organizzazioni Internazionali”.
Espone in fatto di aver prestato servizio in qualità di “Addetto alla vigilanza” presso l’Ufficio dell’Addetto Militare per il Ministero della Difesa in Addis Abeba (Etiopia); detto servizio aveva la durata di tre anni, prorogabili, a richiesta o per particolare esigenze, per un ulteriore anno. Successivamente, la legge di stabilità per il 2015 (n. 190/2014), entrata in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015, ha innalzato a quattro anni la durata del mandato del personale militare destinato a ricoprire incarichi all’estero ma l’amministrazione, recependo i contenuti della predetta normativa, con la direttiva del Capo di Stato Maggiore della Difesa del 6 marzo 2015 ha previsto alcune deroghe al mandato quadriennale, tra cui anche la durata dell’incarico di addetto alla vigilanza svolto presso le Rappresentazione Diplomatiche all’estero/rappresentanze permanenti presso le Organizzazioni Internazionali. La richiesta del ricorrente di prolungamento del proprio periodo all’estero di un ulteriore anno è stata, dunque, rigettata.
Avverso gli impugnati provvedimenti il ricorrente ha articolato il seguente motivo di diritto:
1) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e della legge n. 190/2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – cd. legge di stabilità 2015).
Con la modifica introdotta dalla legge di stabilità il legislatore avrebbe inteso fissare il periodo di mandato del personale militare che