TAR Palermo, sez. I, sentenza 2020-12-22, n. 202002967
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Testo completo
Pubblicato il 22/12/2020
N. 02967/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00934/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 934 del 2019, proposto da
Agcm - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato della Salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Sanicam Palermo S.p.A., Centro Medico Mantia S.r.l., Centro di Educazione Psicomotoria S.r.l., Emoteam Laboratori Analisi Società Consortile A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Gabriella Valenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Aiop Associazione Italiana Ospedalità Privata per la Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mazzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Caltanissetta 1;
per l'annullamento
- del Decreto dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana – Dipartimento per la Pianificazione Strategica (D.A.) n. 2087 del 9 novembre 2018 (in GURS, suppl. ord. - P. I, n. 51 del 30 novembre 2018) con cui l'Assessore in carica ha provveduto alla “Determinazione [degli] aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato - biennio 2018-2019”; se e per quanto occorra, della nota dell'Assessore regionale della Salute della Regione Siciliana, prot. n. 25702 del 25 marzo 2019, avente ad oggetto «Riscontro messaggio p.e.c. del 29 gennaio 2019, inerente al Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 2087/2018 (“Determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato - biennio 2018-2019”), e contestuale istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.»; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, che si anteponga alla pretesa sostanziale quivi azionata dall'Autorità ricorrente ai sensi dell'art. 21-bis, legge 10 ottobre 1990, n. 287 ss.mm.ii.; e conseguentemente, per la declaratoria, dell'obbligo dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana di conformarsi ai principi posti a tutela della concorrenza e del mercato, eliminando le violazioni indicate in seno al parere motivato (rif. n. S3488/dse), emesso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 21-bis, legge 10 ottobre 1990, n. 287 ss.mm.ii, relativo al Decreto Assessorale n. 2087/2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 30 novembre 2018, n. 51, recante “Determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato - biennio 2018-2019”, e a ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente inviato alla Regione Sicilia in data 29 gennaio 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Assessorato della Salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica, di Sanicam Palermo S.p.A., del Centro Medico Mantia S.r.l., del Centro di Educazione Psicomotoria S.r.l., del centro Emoteam Laboratori Analisi Società Consortile A R.L.;
Visto l’atto di costituzione ad opponendum dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata –a AIOP – regione sicilia.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
IN FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito semplicemente AGCM o Autorità) ha impugnato, ai sensi del comma 3 dell’art. 21- bis della L. 287/1990, i provvedimenti in epigrafe indicati, tra cui il D.A. n. 2087 del 2 novembre 2018, con cui l’Amministrazione regionale ha provveduto alla determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato per il biennio 2018-2019. Si impugna altresì, ove necessario, la nota prot. 25702 del 25/0/2019 con cui l’Amministrazione ha riscontrato il messaggio della stessa Autorità del 29/01/2019.
1.1 In particolare, l’Autorità ha premesso che il ricorso in esame prende le mosse dalla segnalazione pervenuta (il 03 dicembre 2018) da una parte privata, con contestuale richiesta di intervento ex art. 21- bis L. 10 ottobre 1990, n. 287, riguardo al Decreto Assessoriale n. 2087/2018 ed in relazione ai criteri adottati dall’Amministrazione sugli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica privata. Nella predetta segnalazione, giunta all’Autorità, veniva stigmatizzato il reiterato utilizzo, da parte dell’Amministrazione regionale, del criterio della c.d. “spesa storica” ai fini della assegnazione, da parte delle ASP di competenza, dei budget per l’assistenza specialistica privata. E ciò malgrado i precedenti pareri già resi dalla stessa Autorità nel 2016 (parere AS1387 del 20/03/2017, in relazione al D.A. n. 2632/2016 in ordine alla determinazione degli aggregati di spesa per il 2016) e nel 2017 (parere AS1524 del 19/07/2018, in relazione al D.A. n. 2777/2017 relativo alla “ Sostituzione dell’articolo 2 del DA n. 2777/2017 del 29 dicembre 2017 relativo alla determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato - Anno 2017 ”).
Secondo quanto prospettato nella segnalazione pervenuta all’Autorità, i provvedimenti adottati dall’Amministrazione regionale, per la determinazione degli aggregati di spesa e l’assegnazione dei budget per il 2018/2019, costituirebbero una reiterata violazione dell’art. 106 TFUE.
In relazione all’atto oggetto di segnalazione, il Decreto Assessoriale, al di là della proclamata intenzione di procedere alla rivisitazione del sistema precedentemente in essere, tuttavia, secondo l’Autorità, evidenzierebbe solo che, “ nelle more della revisione dei criteri che definisca un nuovo modello di ripartizione delle risorse finanziarie a livello provinciale e per branca per fare fronte ai bisogni di prestazione specialistiche da privato ”, occorra ancora “ avvalersi nell’immediato, ai fini del riparto delle risorse, del dato consolidato che ha il pregio di assicurare la stabilità dei rapporti consentendo ai privati di sostenere investimenti per garantire standard elevati alle prestazioni rese, introducendo per l’anno 2019 indicatori quali-quantitativi da utilizzare per l’assegnazione dei budget alle singole strutture ”.
1.2 Ciò premesso, l’Autorità osserva che l’Assessorato abbia dapprima quantificato l’ “ aggregato regionale di spesa per l’assistenza specialistica da privato […] per ciascun anno del biennio 2018-2019 […] in complessivi € 445.595.000,00 al netto del ticket e della quota fissa di 10 € per ricetta per i soggetti non esenti da ticket ”, stabilendo quindi i criteri per la determinazione dei singoli budget per le strutture specialistiche accreditate e convenzionate con il S.S.R..
In particolare, l’Autorità evidenzia che l’Amministrazione regionale, con l’impugnato decreto, abbia stabilito nei seguenti termini:
- per l’anno 2018 :
1. ripartire il 100% dell’aggregato di spesa provinciale per le branche di nefrologia e radioterapia […] in proporzione alla produzione remunerata delle prestazioni di “Emodialisi” e della branca di “Radioterapia” nell’anno 2017;
2. ripartire il 100% dell’aggregato di spesa “ex GSA” e “Ambulatoriale Enti in GSA” […] in rapporto ai rispettivi contratti sottoscritti nell’anno 2017 per l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali;
3. ripartire il 100% dell’aggregato di spesa provinciale per branca (con esclusione di quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2) […] in rapporto ai singoli budget assegnati nell’anno 2017»;
- per l’anno 2019:
1. si è confermata la medesima disciplina di cui ai precedenti punti 1 e 2 per gli aggregati di spese per le branche di radioterapia e nefrologia, per “ex GSA” e “Ambulatoriale Enti in GSA;
2. per le stanti branche si è invece previsto: a) che il 95% sia assegnato in rapporto ai singoli budget assegnati nell’anno 2018; b) che il residuo 5% debba essere distribuito sulla base dei criteri e dei meccanismi di calcolo di cui all’Allegato “C” allo stesso decreto .
1.3 L’Autorità sottolinea ancora come il Decreto Assessoriale preveda, altresì, che solo il 50% delle strutture accreditate e convenzionate, ovvero quelle che ottengono il maggior punteggio, potranno in concreto concorrere ad acquisire la quota aggiuntiva di budget del 5%, per la parte assegnata, tenendo conto dei primi tre indicatori rilevanti (ossia ‘composizione del fatturato’, ‘abbattimento dei tempi di attesa’ e ‘fattori qualitativi’, per un peso ponderato complessivo di 80 su 100). Solo per la parte di budget aggiuntivo, assegnata sulla base degli ultimi due