TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-07-18, n. 202300385

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-07-18, n. 202300385
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202300385
Data del deposito : 18 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2023

N. 00385/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00565/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 565 del 2016, proposto da
A.R.Ce.R. Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio eletto presso lo studio Norma Daniele in L'Aquila, via Monte Matese N° 7;

contro

Asl 01 Avezzano/Sulmona/L'Aquila Direttore Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R D, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Avezzano, 11;

Commissario Ad Acta Sanità Regione Abruzzo, Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

nei confronti

O.S.A. Soc. Coop., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione n. 1434/2016 avente ad oggetto "servizi di assistenza domiciliare ex asl aq - presa d'atto maggiore fabbisogno territoriale anno 2015 e incremento prestazioni all'interno del quinto d'obbligo - importo complessivo pari ad € 567803,55 - cooperativa o.s.a. - c-i-g- n. 6792103cb2 autorizzatoria n. 920262/2016"

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 01 Avezzano/Sulmona/L'Aquila Direttore Generale e di Commissario Ad Acta Sanità Regione Abruzzo e di Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. M G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.§. L’Associazione A.R.Ce.R. Abruzzo rappresenta i centri di riabilitazione privati provvisoriamente accreditati dalla Regione Abruzzo. Con deliberazione n. 1434 del 7/9/2016, la ASL 1 ha riconosciuto la remunerabilità di prestazioni riabilitative rese dalla Cooperativa O.S.A. in favore del S.S.N. per prestazioni domiciliari rese durante l’annualità 2015 per un importo pari ad euro 567.803,55.

La ricorrente, ritenendo tale provvedimento “gravemente illegittimo ed ingiustamente lesivo dei diritti e degli interessi dei centri associati”, ha impugnato la deliberazione adottata dall'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L) di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, in data 7 settembre 2016, recante il n. 1434/2016, avente ad oggetto "Servizio di Assistenza Domiciliare ex Asl Aq - Presa d'atto maggiore fabbisogno territoriale anno 2015 e incremento prestazioni all'interno del quinto d'obbligo - Importo complessivo pari ad € 567.803,55 (iva inclusa al 4%) – Cooperativa O.S.A. - n. 6792103CB2 Autorizzatoria n. 920262/2016".

Il gravame è sostenuto dai seguenti motivi di diritto:

1. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 e segg. del D.lgs. n. 502 del 1992 e succ. mod. e di ogni altra norma e principio in materia di accreditamento delle Istituzioni sanitarie;
violazione e falsa applicazione delle disposizioni e dei principi di cui alla L.R.A. n. 32/2007;
violazione e falsa applicazione del decreto assunto dal Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanità della Regione Abruzzo, recante il n. 55/2016;
eccesso di potere per carente e/o errata istruttoria, per contraddittorietà, illogicità manifesta, errore sui presupposti”;

2. “Violazione ed errata applicazione dell'art. 11 del R.D. n. 2440/23 nonché dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010, contraddittorietà, errata istruttoria;
errore sui presupposti”.

Si è costituita l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

All’udienza pubblica del 21 giugno 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.§. Con deliberazione recante il n. 1434 del 7 settembre 2016, la A.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila ha riconosciuto la remunerabilità di prestazioni riabilitative rese dalla Cooperativa O.S.A. in favore degli utenti del S.S.N. oltre l'importo fissato nel contratto approvato con delibera n. 815 del 20.5.2015.

2.§.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi