TAR Bari, sez. I, sentenza 2014-12-19, n. 201401606

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2014-12-19, n. 201401606
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201401606
Data del deposito : 19 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01184/2010 REG.RIC.

N. 01606/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01184/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1184 del 2010, proposto da:
Conserve Alimentari Futuragri S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti R D V e Vincenzo D'Isidoro, con domicilio eletto presso Rosa Cerabino, in Bari, Via Melo 141;

contro

U.T.G. - Prefettura di Foggia;
Questura di Foggia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;

per l'annullamento

- del decreto prot n. 900/2010/AREA III del 24.07.2010, nella parte in cui ha autorizzato la circolazione in deroga degli autocarri a servizio dell’industria per la trasformazione e la conservazione del pomodoro sita nella zona ASI di Foggia anziché per il periodo estivo richiesto dalla ricorrente, di massima produzione del pomodoro, unicamente per il giorno 24.07.2010;

- la nota n. 100000/8282/220.20 del 24.07.2010, con la quale il Dirigente della Polizia Stradale di Foggia ha espresso parere favorevole per la giornata del 24.07.2010, se ed in quanto lesiva;

- di tutti gli atti connessi, preordinati e conseguenti comunque lesivi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 il dott. Corrado Allegretta e udito l’avv. dello Stato Giovanni Cassano;

Visto l’atto depositato in data 11 novembre 2014, col quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Ritenuto che sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa;

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