TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-05-05, n. 202300699

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-05-05, n. 202300699
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202300699
Data del deposito : 5 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/05/2023

N. 00699/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01467/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2022, proposto da
L A, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Davoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato V G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell'ordinanza di demolizione n. 9/2022 (prot. n. 6629) emessa dal Comune di Davoli (CZ).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Davoli;

Vista l’ordinanza cautelare n. 544/2022 del 1 dicembre 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2023 il dott. A U e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – In data 10 gennaio 2022, il Sig. Arena ha presentato al Comune di Davoli una C.I.L.A.S. per eseguire dei lavori di efficientamento energetico, rientranti nel c.d. “Superbonus 110%” ex art. 119, D.L. n. 34/2020, su un immobile di sua proprietà, sito nel centro storico del Comune e confinante con dei vicoli pedonali di proprietà pubblica.

2. – Con comunicazione del 20 gennaio 2022, il Comune di Davoli ha diffidato il Sig. Arena dal procedere con i lavori, così come descritti nella C.I.L.A.S., in quanto “ nella zona destinata a Centro Storico non risulta ammessa la realizzazione di pannelli fotovoltaici e vanno rispettate le prescrizioni di cui alle norme tecniche ”.

3. – In data 28 gennaio 2022, il Sig. Arena ha, così, integrato la C.I.L.A.S., eliminando l’installazione dei pannelli fotovoltaici e completando i lavori mediante, inter alia , l’installazione di un cappotto termico con spessore di 10 cm.

4. – In data 13 settembre 2022, il Comune di Davoli ha notificato al ricorrente un’ordinanza, ex art. 35, d.P.R. n. 380/2001, di demolizione del cappotto termico realizzato sulle facciate dell’immobile e di ripristino dello stato dei luoghi, motivato sulla scorta delle seguenti due ragioni:

a) “ in difformità a quanto dichiarato nella predetta CILAS, l’area occupata dalla messa in opera del “cappotto” risulta di proprietà comunale e tale intervento ha determinato una riduzione dell’area di transito dei già ristretti vicoli comunali ”;

b) “ Norme tecniche ‘Prescrizioni per l’intervento di recupero degli edifici del centro storico di Davoli’, approvate con D.C.C. n. 16/2008, che prescrivono altresì di mantenere le preesistenze nel loro aspetto e nella consistenza originale’, in quanto trattasi di immobile ricadente in Z.T.O. A – Centro Storico ”.

5. – Il Sig. Arena ha impugnato l’ordinanza di demolizione, chiedendone l’annullamento in forza di due motivi.

A) Violazione dell’art. 14, comma 7, D.Lgs. n. 102/2014, così come integrato dall’art. 13 Dlgs 73/2020;
violazione dell’art. 119, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), D.Lgs 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis), nonché violazione della Direttiva 27/2012 Parlamento e Consiglio Europeo (Direttiva sull’efficientamento energetico), della Direttiva Consiglio Europeo 2013/12 UE e del Reg. UE 2021/1119 Parlamento Europeo e Consiglio (Normativa Europea sul clima)
.

Sostiene il ricorrente che, in forza delle previsioni di cui all’art art 14, c. 7, D. Lgs 102/2014 e all’art. 119, c.3, D.L. n. 34/2020, il cappotto termico, quale intervento di riqualificazione energetica e di manutenzione straordinaria, che consente il raggiungimento della riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza, non farebbe volume, non andrebbe computato nelle altezze, nei volumi e nei rapporti di copertura, e pertanto andrebbe considerato tamquam non esset .

I requisiti previsti dalle norme citate consentirebbero di derogare a tutte le normative, sia a livello nazionale che locale (tra cui anche i regolamenti urbanistici comunali), per la tutela del primario interesse pubblico generale, quale l’efficientamento ed il risparmio energetico, data la nota emergenza climatica che interessa il nostro pianeta.

B) Contraddittorietà della motivazione (art. 3, L. 241/1990) e violazione dell’art. 1, comma 1 e 2 bis e dell’art. 19, comma 3, L. 241/1990.

La motivazione dell’ordinanza di demolizione sarebbe contraddittoria, perché, da un lato, fa riferimento alla difformità delle opere dal titolo abilitativo e, dall’altro lato, indica una assenza del titolo stesso.

Inoltre, il cappotto termico di 10 centimetri non ostacolerebbe affatto il transito nel vicolo comunale, che è pedonale e peraltro già chiuso al passaggio per il pericolo di caduta massi.

L’installazione del cappotto termico non violerebbe la normativa di cui al D.C.C, n. 16/2008, perché sarebbe rispettoso delle prescrizioni riguardanti il contesto estetico del centro storico, avendo utilizzato colori non “accesi” e avendo mantenuto la configurazione originaria delle facciate preesistenti.

Sotto altro profilo, il ricorrente contesta che il Comune abbia atteso cinque mesi dall’integrazione della CILAS per contestare la non conformità degli stessi e poi inviargli otto mesi dopo l’ordinanza di demolizione.

Il lungo tempo trascorso tra la presentazione e integrazione della CILAS avrebbe leso, infine, il legittimo affidamento del privato che, medio tempore, avrebbe completato i lavori di rifacimento della facciata dell’immobile.

6. – Si è costituito in causa il Comune per chiedere il rigetto nel merito del ricorso.

7. – A seguito della camera di consiglio del 30 novembre 2022, questo Tribunale ha emesso l’ordinanza cautelare n. 544 del 1 dicembre 2022, con la quale ha sospeso gli effetti dell’ordinanza di demolizione.

8. – All’udienza pubblica del 12 aprile 2023, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

10. – Il Collegio ritiene che il ricorso sia suscettibile di favorevole accoglimento, sotto il profilo dell’eccesso di potere per contraddittorietà e carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

10.1. – In primo luogo, un difetto di motivazione – frutto di un correlato difetto di istruttoria – emerge con riferimento alla contestata “riduzione dell’area di transito dei già ristretti Vicoli comunali” per effetto della posa del cappotto termico sull’immobile.

Dalle fotografie rappresentative dei luoghi, depositate in causa, si evince che i predetti vicoli siano percorribili solo a piedi e che il passaggio su di essi non sia ostruito, o reso più difficoltoso, dalla riduzione della loro larghezza di soli 10 cm (corrispondente allo spessore del cappotto termico).

La riduzione dell’area di transito è a tal punto minima, da apparire irrilevante.

Si consideri, inoltre, che il predetto cappotto termico non ricopre, dal tetto fino a terra, tutti e quattro i lati dell’immobile: sul lato nord e sul lato ovest dell’immobile il cappotto termico è stato installato a partire da una altezza pari a 3 metri da terra, in quanto non comprende il piano terra.

Tra l’altro, uno di questi due lati è proprio la facciata dell’immobile prospiciente la via principale.

Non si vede, pertanto, quale possa essere l’intralcio al passaggio pedonale lungo tali prospetti dell’immobile, se il cappotto non comprende il piano terra.

10.2. – In secondo luogo, un vizio della motivazione emerge anche con riferimento alla dedotta violazione delle Prescrizioni tecniche per il recupero degli edifici del Centro storico del Comune, posto che, da quanto si può appurare dalle fotografie relative all’immobile ultimato (cfr. All. 2 e 3 del ricorrente), non risulta affatto che siano state apportate modifiche rilevanti ai prospetti.

Emerge, al contrario, che il prospetto dell’immobile sia rimasto inalterato – comprensivo anche dei “mattoncini a vista” – e che l’intonaco sulla facciata non abbia colori “accesi”, che si differenzino in modo rilevante da quelli degli altri immobili circostanti.

10.3. – Sulla scorta dei descritti elementi, appare così fondato il motivo di difetto di motivazione e di istruttoria dedotto in ricorso, e ciò giustifica l’accoglimento del ricorso con assorbimento degli ulteriori profili di censura.

11. – Per completezza di analisi, il Collegio evidenzia da ultimo che, nel peculiare caso di specie, visto anche il minimo impatto sul suolo pubblico dell’opera contestata, possano essere individuati gli opportuni provvedimenti amministrativi, da un lato, e gli accorgimenti tecnici, dall’altro, che consentano di contemperare l’interesse pubblico al corretto sviluppo urbanistico, anche su suolo pubblico, con quello dell’efficientamento energetico.

12. – In conclusione, il ricorso appare fondato nei termini di cui in motivazione e va, pertanto, accolto.

13. – La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

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