TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-10-21, n. 202206530
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Pubblicato il 21/10/2022
N. 06530/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01208/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 16.
contro
Ufficio Territoriale del Governo Benevento, Ministero Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11;
Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio Napoli alla Piazza Matteotti, n.1.
per l'annullamento:
a) del provvedimento di esclusione disposto nei confronti della società-OMISSIS-dalla Città Metropolitana di Napoli relativamente alla procedura telematica aperta per l'affidamento dei "lavori di adeguamento impiantistico, eliminazione delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico dell'I.S. "-OMISSIS-" di via -OMISSIS-CIG -OMISSIS-", notificato a mezzo pec in data -OMISSIS- b) per quanto occorra, della nota R.U. -OMISSIS- dell'UTG di Benevento, mai comunicata nè notificata, di contenuto sconosciuto, richiamata nel provvedimento sub a);c) per quanto occorra, dei verbali di gara;d) per quanto occorra, del bando di gara;e) per quanto occorra, del Disciplinare di gara;f) per quanto occorra, del Capitolato Tecnico;g) per l'accertamento del diritto della società ricorrente ad ottenere l'aggiudicazione della commessa;h) per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove eventualmente stipulato, e per l'accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire l'aggiudicazione della relativa commessa;i) in via subordinata, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per l'effetto dell'esecuzione degli atti impugnati;l) di ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorchè non conosciuto e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Benevento, del Ministero dell’Interno e della Città Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del Tar, la società ricorrente ha esposto quanto segue:
a) La direzione gestione tecnica edilizia scolastica, con determinazione n.-OMISSIS- ha bandito la “Procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento impiantistico, eliminazione delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico dell’I.S. “-OMISSIS-” di via -OMISSIS-CIG -OMISSIS-”;
b) Nella seduta di gara del -OMISSIS- l’operatore economico -OMISSIS- risultava primo in graduatoria;attraverso il Portale Gare Telematiche, il 10.09.2020, veniva data notizia del risultato di gara a tutti i partecipanti;
c) Con nota assunta al protocollo con il progressivo n. -OMISSIS- la -OMISSIS- comunicava di essere stata destinataria successivamente alla presentazione dell’offerta, di un provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Benevento (n. -OMISSIS-) – ed impugnato innanzi al TAR Campania – Napoli (RG n.1903/2020, Sez. I);
d) Successivamente, con nota prot.n.-OMISSIS- l’indicata società trasmetteva l’ordinanza di sospensione del provvedimento interdittivo (ordinanza n. 1862 del 2020), con la quale, tra l’altro, il TAR invitava la Prefettura a “riesaminare la posizione della ricorrente alla luce degli elementi sopra evidenziati, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza e previa esibizione della documentazione sopra citata ad opera della ricorrente”;
e) La Prefettura comunicava che “in esecuzione della citata ordinanza si è proceduto al prescritto riesame confermando, con provvedimento n.-OMISSIS-, la sussistenza dei motivi ostativi già emersi alla data di adozione del precedente provvedimento interdittivo che, per quanto a conoscenza di questa Prefettura, non risulta impugnato”;
f) Con comunicazione acquisita al protocollo RU -OMISSIS- l’UTG di Benevento trasmetteva copia della comunicazione interdittiva antimafia n.-OMISSIS- adottata nei confronti della -OMISSIS-;
g) La comunicazione di esclusione veniva, quindi, formalizzata con nota RU-OMISSIS- notificata tramite il Portale Gare Telematiche.
Con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del T.a.r., la società ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento di esclusione e ne ha contestato la legittimità per i seguenti motivi:
I. Violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mancata comunicazione di avvio del procedimento, eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria. violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità e buon andamento ex art. 97 della costituzione;
II. Violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, difetto di motivazione, eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria. violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità e buon andamento ex art. 97 della costituzione;
III. Violazione artt. 82 e ss d.lgs. n. 159/11, Violazione degli artt. 3, 43, 97 Cost., errore sui presupposti, difetto di istruttoria, assoluto difetto di motivazione;
IV. Violazione artt. 82 e ss d.lgs. n. 159/11, violazione artt. 3, 43, 97 cost. errore sui presupposti. difetto di istruttoria, assoluto difetto di motivazione.
La società ricorrente ha, in ogni caso, chiesto l’aggiudicazione dell’appalto e il risarcimento del danno.
L’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, il Ministero dell’Interno e la Città Metropolitana di Napoli si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 21 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto il ricorso è fondato.
La Citta Metropolitana, con provvedimento n.-OMISSIS-, ha escluso la ricorrente dalla gara sopra menzionata, in applicazione dell’art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto è stato emesso nei confronti della ricorrente il provvedimento interdittivo antimafia n. -OMISSIS-di conferma dell’originaria interdittiva n. -OMISSIS-.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5383 del 2022, ha, però, annullato le interdittive citate emessa nei confronti della società ricorrente, alla luce della sopravvenuta sentenza n. -OMISSIS-, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 67, comma 8, del
codice antimafia, nella parte in cui ricomprendeva - tra le condanne che fondano automaticamente la comunicazione interdittiva antimafia - anche quelle relative ai reati di cui agli artt. 640, secondo comma, n. 1), e 640-bis c.p.
Caducata le interdittive antimafia, sono così venuti così meno gli unici presupposti su cui si basa il provvedimento di esclusione emesso dalla Città Metropolitana di Napoli nella procedura in argomento e oggetto dell’odierna impugnazione.
Ne consegue che il ricorso va accolto e, per l’effetto, il provvedimento di esclusione impugnato va annullato.
La circostanza che l’accoglimento del ricorso sia dipeso dalle citate sentenze del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.