TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza cautelare 2009-11-04, n. 200900381
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N. 00381/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 00618/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 618 del 2009, proposto da:
O A, rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto presso A G Avv. in Reggio Calabria, via Vico Vitetta N. 36;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Capo della Polizia n.333- E/MD.233/8 del 29.05.2009 notificato in data 29.6.2009 con il quale è stata inflitta la sanzione del richiamo scritto;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 04/11/2009 il dott. Giulio Veltri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che da un primo, sia pur sommario, esame dei motivi di ricorso non emergono elementi sufficienti a suffragare la concessione dell’invocata tutela cautelare, avuto in particolare riguardo, oltre che ai profili di fondatezza delle censure, alla mancanza di un concreto ed imminente pericolo di pregiudizio per la sfera giuridica del ricorrente durante il tempo necessario a giungere ad una decisione definitiva.