TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-02-28, n. 202403920

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-02-28, n. 202403920
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202403920
Data del deposito : 28 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2024

N. 03920/2024 REG.PROV.COLL.

N. 09323/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9323 del 2023, proposto da
F T, rappresentato e difeso dagli avvocati M A S e G A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M A S in Roma, corso Vittorio Emanuele II;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione esaminatrice del Concorso a 400 posti di Notaio, indetto con D.D. 3.12.2019, c/o Ministero della Giustizia, non costituita in giudizio;



nei confronti

Fiammetta Nucci, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

previa adozione delle opportune misure cautelari, ivi espressamente comprese la sospensione degli atti impugnati e il rinvio per una nuova valutazione e/o ammissione con riserva alle prove orali,

del verbale n. 216 del 7.6.22 relativo alla procedura di concorso a 400 posti di notaio indetto con decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia del 3.12.19 (pubblicato in GU n. 97 del 10.12.19, 4° serie speciale per 300 posti, innalzati a 400 con DDG della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia del 17.5.21, in GU del 18.5.21, 4°), con cui la Commissione esaminatrice, in seguito alla lettura del primo e del secondo elaborato scritto del ricorrente (contenuti nella busta avente numero identificativo 413), ha dichiarato “non idoneo il candidato senza procedere alla lettura dell'elaborato successivo”; e della relativa scheda di valutazione a formulazione standard allegata allo stesso verbale;

di ogni altro atto presupposto, antecedente e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa, nei limiti del proprio interesse, dei risultati delle prove scritte del predetto concorso, pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia dal 2 al 5 maggio 23;

e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a riammettere il ricorrente alla procedura e a procedere (con Commissione in diversa composizione) a rivalutarne il secondo elaborato e ad assumere ogni conseguente atto della procedura concorsuale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso in epigrafe sono stati impugnati il verbale n. 216 del 7.6.22 relativo alla procedura di concorso a 400 posti di notaio indetto con decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia del 3.12.19, con cui la Commissione esaminatrice, in seguito alla lettura del primo e del secondo elaborato scritto del ricorrente (contenuti nella busta avente numero identificativo 413), ha dichiarato “non idoneo il candidato senza procedere alla lettura dell'elaborato successivo”, e la relativa scheda di valutazione a formulazione standard allegata allo stesso verbale.

Il ricorrente ha dedotto che la Commissione esaminatrice, dopo la lettura del primo elaborato da lui redatto (atto inter vivos di diritto civile), non avendo ravvisato alcuna ipotesi di nullità o di grave insufficienza, ex art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 166/06, aveva ritenuto, all’unanimità, di procedere alla lettura del secondo elaborato (atto inter vivos di diritto commerciale), al cui esito, tuttavia, aveva dichiarato “non idoneo” il candidato ricorrente, senza procedere alla lettura del suo terzo e ultimo elaborato, rilevando, nella scheda di motivazione standard allegata al verbale, gli asseriti vizi di cui ai punti 2, 6, 8, 9 e 13.

A sostegno del ricorso sono state proposte le seguenti censure:

1.violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 d.lgs. n. 166/06; 1 e 3 l. n. 241/90; 3, 10, 11, 24, 97, 111 e 117, comma 1, Cost. (anche in relazione agli art. 6 e 13 Cedu) e 41 e 47 Carta di Nizza. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 8 del d.d.g. 3.12.19 con cui è stato indetto il concorso. Violazione e/o falsa applicazione del principio della valutazione complessiva dell’idoneità del candidato; dei principi di imparzialità, trasparenza, proporzionalità, ragionevolezza dell’azione amministrativa. Carenza di motivazione, difetto di adeguata istruttoria, disparità di trattamento, travisamento dei fatti e dei presupposti in diritto, ingiustizia manifesta, contraddittorietà con precedenti determinazioni, violazione dei criteri di valutazione delle prove scritte stabiliti dalla Commissione nei verbali 11.1.22 n. 12 e 13.1.22 n. 14.

La Commissione aveva ravvisato nell’elaborato del ricorrente quattro ipotesi di vizio riconducibili all’art 11, comma 7, d.lgs. n 166/06, che si sostanziavano in tre gravi insufficienze:

- per quanto attiene “la capitalizzazione del conferimento dell’opera”, un travisamento della traccia (punto 2), nonché un errore di diritto nell’atto (asserita previsione della “capitalizzazione del conferimento d’opera quale effetto naturale dell’esatto adempimento dell’opera stessa”, punto 8.b) e un errore in motivazione e parte teorica (dove sarebbero state ribadite le “scelte erronee di cui al punto 8 con motivazioni erronee e non conformi ai dati normativi”, punto 9);

- per quanto attiene l’apposizione di un “termine di durata della prestazione d’opera da parte di C”, una contraddittorietà con la motivazione (punto 6) “per non aver giustificato l’apposizione” di tale termine;

- per quanto attiene l’asserita applicazione “alla società di persone l’art. 2355 bis c.c. previsto invece per la s.p.a., senza tener conto della disciplina specifica prevista dal legislatore per la s.a.s.”, un errore di diritto in atto (punto 8.a) e nella “motivazione” e nella “parte teorica” (punto

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