TAR Roma, sez. II, sentenza 2011-11-22, n. 201109155

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2011-11-22, n. 201109155
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201109155
Data del deposito : 22 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03875/2011 REG.RIC.

N. 09155/2011 REG.PROV.COLL.

N. 03875/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3875 del 2011, proposto dal Sig. R C, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A G e F D N, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Vigliena, 10;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, via dei Portoghesi, 12, è ex lege domiciliato;
Comando Generale della Guardia di Finanza in persona del Comandante Generale, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;

per l'esecuzione del giudicato

nascente dalla sentenza n.2715 del 23.3.2011, pubblicata il 28.3.2011, notificata il 31.3..2011 e passata in giudicato, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II^, ha annullato il giudizio di non idoneità del ricorrente, espresso dall’Amministrazione in data 26.10.2010, nell’ambito del Concorso per il reclutamento di 952 Allievi Finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza (bandito con determinazione n.174313 del 10.6.2010, pubblicata in GURI, 4^ Serie Speciale, n.48 del 18.6.2010)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 il Cons. avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 21.4.2011, il ricorrente chiede che venga dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione intimata di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio, Sez. II^, n.2715/2011 del 23.3.2011 , pubblicata il 28.3.2011.

Con essa il T.A.R. del Lazio, Sez.II^, ha annullato il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva escluso il ricorrente dal concorso (per il reclutamento di 952 allievi finanzieri della Guardia di Finanza) indetto con bando pubblicato in GURI n.48, 4^ Serie Speciale, del 18.6.2010, avendolo erroneamente ritenuto inidoneo perché affetto da “discromatia”.

La predetta sentenza è stata ritualmente notificata al Ministero delle Finanze presso l’Avvocatura Generale dello Stato (in data 31.3.2011), nonché al Comando Generale della Guardia di Finanza (in data 1.4.2011) ed al Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza (1.4.2011) ed è passata in giudicato, come attestato da apposita certificazione della Segreteria del C.G.A., prodotta in atti.

Non ostante il ricorrente abbia notificato la sentenza in questione, ai fini di ottenerne l’esecuzione, l’Amministrazione è rimasta inerte, omettendo di avviare gli atti consequenziali, volti al reclutamento dell’interessato.

Quest’ultimo si è pertanto visto costretto ad adìre questo TAR chiedendo che la sentenza venga fata eseguire giudizialmente.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione si è opposta all’accoglimento del ricorso.

All’udienza del 21.10.1999 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Dalla documentazione versata in atti (e, nella specie, dalla certificazione rilasciata dal competente Ufficio ricezione ricorsi presso il Consiglio di Stato) risulta che la sentenza della quale la ricorrente chiede l'esecuzione, è passata in giudicato.

Essa è stata regolarmente notificata all'Amministrazione in data 31.3.2011, al fine di ottenerne l’esecuzione.

Dalla sentenza in questione sorge l’obbligo dell’Amministrazione di dare ulteriore corso all’iter dell a procedura di arruolamento del ricorrente, il quale ha infatti superato tutte le prove del concorso.

Ma l'Amministrazione è rimasta inerte, omettendo di adottare gli atti strumentali.

Non resta pertanto al Collegio che dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. del Lazio, Sez. II^, n.2715/2011 del 23.3.2011, pubblicata il 28.3.2011, assegnando all'uopo il termine di sessanta giorni per provvedere in conformità.

Si ravvisano giuste ragioni per condannare l'Amministrazione inottemperante al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessive €.2.000.000.

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