TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-11-28, n. 201301593

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-11-28, n. 201301593
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201301593
Data del deposito : 28 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00923/2009 REG.RIC.

N. 01593/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00923/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 923 del 2009, proposto da:
Erg Eolica Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti S V, M B, N B, V C I, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. V C J in Bari - Mar. S. Giorgio, via Abate Eustasio, 5;

contro

Comune di Crispiano e Regione Puglia, non costituite;

per l'annullamento

della nota della Regione Puglia - Area-Politiche per l'Ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio Ecologia - Ufficio V.I.A. n. 4008 del 26 marzo 2009, avente per oggetto: "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da allocare nel Comune di Crispiano (TA)";

nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso, anche se non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 il dott. Antonio Pasca e udito per le parti il difensore avv. Francesca Benedetto, per delega dell'avv. V C J;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame Erg Eolica Italia s.r.l. impugna il provvedimento di cui in epigrafe avente ad oggetto l’assoggettamento dell’intervento di cui si tratta alla realizzazione di misure di compensazione ambientale da concordarsi con il Comune interessato.

La ricorrente, società che si occupa di impianti di generazione di energia elettrica e in particolare di parchi eolici, ha presentato progetto per realizzazione dell’impianto di cui sopra.

Con l’impugnato provvedimento la Regione intimata ha condizionato l’approvazione dell’intervento all’attuazione di misure ambientali compensative.

La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost.;
violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 241/1990;
violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 5, l. 239/2004;
violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. 387/2003;
violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del Regolamento Regione Puglia n. 16/2006 e del co. 16 dell’art. 3 della l. Regione Puglia n. 40/2007;
eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e per sviamento.

In ipotesi: illegittimità costituzionale dell’art. 16, co. 3, l.r. 40/2007 per violazione dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 1 l. 241/1990, all’art. 1 co. 5 l. 239/2004 e all’art. 12 d.lgs. 387/2003.

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 co. 158 l. 244/2007;
violazione e falsa applicazione dell’art. 10 l. 62/1953;
eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione.

3) Illegittimità dell’art. 14 Regolamento Regione Puglia n. 16/2006, del co. 16 dell’art. 3 l.r. 40/2007 e del punto 9. delle Linee Guida approvate dalla deliberazione della Giunta Regione Puglia 1.8.2008 n. 1462 per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 117 Cost. in relazione all’art. 12 d.lgs. 387/2003 e all’art. 6 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.9.2001, nonché per eccesso di potere per manifesta irragionevolezza.

4) Illegittimità nella sua interezza del regolamento Regione Puglia 16/2006, del co. 16 dell’art. 3 l. r. 40/2007 e del punto 9. delle Linee Guida approvate con delibera G.R. 1462/2008 per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 117 Cost. in relazione al principio fondamentale della materia governo del territorio del numero chiuso degli strumenti di pianificazione, all’art. 12 d.lgs. 387/2003 e all’art. 6 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/9/2001.

Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.

All’udienza del 9 ottobre 2013 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Ed invero, l’impugnato provvedimento è stato superato dal successivo evolversi della vicenda amministrativa, alla stregua di quanto in tal senso dichiarato dalla ricorrente con atto depositato in data 3.10.2013.

Tale dichiarazione è stata peraltro reiterata e confermata a verbale dal procuratore della ricorrente nel corso dell’odierna udienza pubblica.

In tal senso deve dunque provvedersi.

Sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.

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