TAR Trieste, sez. I, sentenza 2013-12-12, n. 201300657

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2013-12-12, n. 201300657
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201300657
Data del deposito : 12 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00221/2013 REG.RIC.

N. 00657/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00221/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 221 del 2013, proposto da:
V L N, rappresentato e difeso dagli avv. D C e L D P, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;

contro

Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l'annullamento

-del provvedimento prot. 597/10-9-2007-T dd 9.5.2013 con il quale il Comandante Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia ha stabilito il trasferimento d'autorità del ricorrente senza alloggio di servizio per necessità di tutelare e preservare la funzionalità del reparto ritenendo sussistente una situazione di perturbamento del servizio con possibile danno per il prestigio dell'Istituzione


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente impugna il provvedimento 9 maggio 2013 con cui il Comandante della Legione Carabinieri ha disposto il suo trasferimento d’autorità da Grado a Trieste per una serie di comportamenti considerati non corretti e non consoni al ruolo rivestito.

A sostegno il ricorrente deduce i motivi di censura di seguito compendiati:

1. Difetto di istruttoria e di motivazione, violazione art 3 della legge 241 del 1990 e dell’art 1468 del D lgs 66/10, sviamento.

Il trasferimento risulta punitivo nonostante il riferimento a ragioni di opportunità.

2. Violazione art 59 del dPR 545 del 1986 per mancato avvio di procedimenti disciplinari, violazione del principio del giusto procedimento. Le presunte manchevolezze addebitate al ricorrente potevano indurre a procedimenti disciplinari ma non a un trasferimento, in tal modo non consentendo all’interessato di difendersi nei modi opportuni.

3. Sviamento ed erronea valutazione dei fatti. Il ricorrente è stato ripetutamente valutato positivamente nel suo operare sia nei confronti dell’autorità giudiziaria sia del personale sottoposto.

4. Violazione dell’art 97 Cost. e della circolare del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri 3 agosto 2006 n. 1280/20-1.1987. La moglie del ricorrente si trova in stato di grave malattia che richiede la vicinanza del marito.

Resiste in giudizio il Ministero che contesta l’intero ricorso.

Infine nella pubblica udienza del 4 dicembre 2013, dopo approfondita discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Oggetto del presente ricorso è il provvedimento 9 maggio 2013 con cui il Comandante della Legione Carabinieri ha disposto il trasferimento d’autorità del ricorrente da Grado a Trieste per una serie di comportamenti considerati non corretti e non consoni al ruolo rivestito.

Va da subito evidenziato come il ricorso non risulta fondato.

Va premesso come un carabiniere, come e ancor più di un militare, per la delicatezza dei compiti affidati, per il rapporto fiduciario che deve legarlo alla popolazione e per la specifica normativa che disciplina l’attività dell’Arma, non solo non ha alcun diritto alla permanenza in una determinata località ma è soggetto a trasferimenti sulla base di scelte discrezionali non sindacabili, salvo sussistano evidenti profili di sproporzionalità, irragionevolezza e travisamento.

Orbene, nel caso in esame le ragioni di opportunità sottese al trasferimento emergono chiaramente dalla motivazione del provvedimento gravato, e non vengono smentite se non in maniera del tutto generica dal ricorrente nel suo ricorso. Va tenuto presente come non si controverte in materia di sanzione disciplinare, ma di un semplice trasferimento disposto per ragioni di opportunità e per esigenze di assicurare un miglior servizio, compromesso a tutta evidenza dal comportamento del ricorrente stesso, ancorché in buona fede e non sanzionabile disciplinarmente.

A nulla rilevano i lodevoli precedenti di servizio dell’interessato, che non valgono certo a superare la necessità del suo trasferimento.

Tutte le restanti censure impingono nel merito discrezionale delle scelte amministrative, non sindacabile in sede di giudizio di legittimità. Va ribadito che il trasferimento in oggetto risulta del tutto indipendente da eventuali questioni disciplinari.

Quanto alla grave malattia della moglie del ricorrente, l’amministrazione ne ha tenuto conto, anche se le esigenze familiari non possono prevalere su quelle del buon andamento dell’amministrazione.

Per le ragioni esplicitate il ricorso va rigettato laddove sussistono ragioni per compensare le spese di giudizio.

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