TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-12-11, n. 201701287

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-12-11, n. 201701287
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201701287
Data del deposito : 11 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2017

N. 01287/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01304/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2011, proposto da:
Comune di Altamura, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M P L con domicilio eletto presso lo studio Domenico Cocola in Bari, via Salandra n. 36;

contro

Riva del Sole Soc. Coop. a r.l.;

per l’accertamento dell’obbligo del Consorzio “Riva del Sole” di corrispondere la somma di euro 4.052,00 per le causali di cui al ricorso, con conseguente condanna al pagamento di tale somma, maggiorata di interessi legali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza smaltimento del giorno 29 novembre 2017 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso notificato il 16/611 e depositato il 6/7/11, il Comune di Altamura ha chiesto all’intestato Tribunale di condannare la soc. coop. Riva del Sole al pagamento della somma di euro 4.052,00 pari alla quota di spettanza della società relativa ai lavori di ampliamento della fognatura nera nonché della realizzazione della condotta premente e dell’impianto di sollevamento su via Grottole, come da progetto esecutivo approvato con d. G.C. n. 1191/1998.

1.1 - Il Comune ha dedotto che la cooperativa è proprietaria di suoli oggetto di un piano di lottizzazione approvato con d.C.C. n. 245/1996, in relazione al quale è stata stipulata una convenzione di lottizzazione in data 21/1/99 che prevede la realizzazione a cura e spese dei lottizzanti delle opere di urbanizzazione primaria, comprese le reti di smaltimento delle acque bianche e nere.

Con d. C.C. n. 208/98, il Comune ha poi approvato la realizzazione di opere di ampliamento della fognatura nera nonché la realizzazione della condotta premente e dell’impianto di sollevamento su via Grottole per un importo complessivo di L. 500.000.000, da suddividersi tra le lottizzazioni servite.

In base alla prospettazione del Comune, il fondamento dell’obbligo di corrispondere tale somma risiede nella previsione recata dall’art. 3 d. G.C. n. 1191/98 (di approvazione del progetto esecutivo) secondo cui “le lottizzazioni servite dalle opere da realizzarsi, al momento della richiesta di utilizzo, dovranno corrispondere la quota parte della spesa in relazione ai volumi loro assentiti”.

Nonostante le ripetute diffide (in atti), la Cooperativa non ha ancora corrisposto la quota di sua spettanza pari ad euro 4.052,00, come da prospetto allegato alla determina dirigenziale n. 564/06.

2 – La Cooperativa non si è costituita.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi