TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2014-03-07, n. 201400161

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2014-03-07, n. 201400161
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201400161
Data del deposito : 7 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00508/2012 REG.RIC.

N. 00161/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00508/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 508 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M P, rappresentato e difeso dall'avv. E V, con domicilio eletto presso Andrea Greco Avv. in Reggio Calabria, via Nazionale Pentimele, 202;

contro

Comune di Taurianova, rappresentato e difeso dall'avv. T P, con domicilio eletto presso Eugenia Trunfio Avv. in Reggio Calabria, via Pio XI, 161;

nei confronti di

P G N, G C;

M C R, rappresentata e difesa dall'avv. M M, con domicilio eletto presso M M Avv. in Reggio Calabria, Via Cappuccinelli, 20;

per l'annullamento



1. della Determina n. 135 dell’11.07.2012 adottata dal Responsabile del Settore 2° -Area Economico Finanziaria- del Comune di Taurianova (relativa al concorso pubblico per la copertura di 2 posti di Istruttore Amministrativo Cat. C -di categoria C giuridica e C1 economica- a tempo pieno e indeterminato per titoli ed esami, scritti e orali, con riserva del 50% al personale interno, indetto e pubblicato dal Comune di Taurianova (RC) con bando del 29.09.2010) con cui si prende mero atto del contenuto del verbale n. 13 del 05.07.2012 della commissione giudicatrice secondo il quale viene riformulata la graduatoria finale di merito che risulta essere quella allegata alla determina e viene dichiarato vincitore della procedura concorsuale, per il posto non riservato al personale interno, il dott. N P G;



2. del Verbale n. 13 del 05.07.2012 con il quale la Commissione giudicatrice del suddetto concorso pubblico riformulava la graduatoria finale di merito;

e conseguentemente



3. della Determina n. 97 del 25.05.2011 adottata dal Responsabile del 2° Settore - Area Economico Finanziaria - del Comune di Taurianova, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso e si è proceduto alla nomina dei vincitori;



4. dell’Avviso n. 0011331 del 16.05.2011 con il quale il Presidente della commissione giudicatrice ha comunicato ai candidati l’esito della prova orale del concorso tenutasi il 13.05.2011;



5. del Verbale n. 12 del 13.05.2011 della commissione giudicatrice relativo alla formazione della graduatoria finale di merito;



6. del Verbale n. 10 del 31.03.2011 della commissione giudicatrice relativo alla valutazione dei titoli dei candidati ammessi alla prova orale;

NONCHE', della Determina n. 214 del 20.12.2012, pubblicata il 03 gennaio 2013, adottata dal Responsabile del Settore 2° - Area Economico Finanziaria - del Comune di Taurianova recante oggetto: “Procedura concorsuale per la copertura di n. 2 posti Istruttore Amministrativi - Cat. C – Esecuzione indirizzi di cui alla delibera della G.C. n. 157/2012. Approvazione nuova graduatoria finale di merito e nomina nuovo vincitore”,

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente,

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Taurianova e di M C R;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A. In data 29 settembre 2010 il Comune di Taurianova, con determina n. 153/2010 del Responsabile del Settore 2° -Area Economico Finanziaria-, indiceva un concorso pubblico per la copertura di 2 posti di Istruttore Amministrativo Cat. C - di categoria C giuridica e C1 economica - a tempo pieno e indeterminato per titoli ed esami, scritti e orali, con riserva del 50% al personale interno.

L’odierno ricorrente, P M, presentava domanda, partecipava alla selezione pubblica e superava le prove concorsuali, collocandosi nella graduatoria finale di merito al quarto posto tra gli idonei con punti 60,0, preceduto dal dott. N P G in terza posizione con punti 60,4 e dai dott. R M C e C G, rispettivamente seconda e primo con punti 60,9.

Con determina n. 97 del 25 maggio 2011 il Responsabile del Settore 2° - Area Economico Finanziaria - del Comune di Taurianova dava atto della graduatoria finale di merito formulata dalla commissione giudicatrice e tuttavia, sulla base delle preferenze previste a parità di merito e di titoli, invertiva le prime due posizioni, collocando al primo posto la candidata R M C (risultata in utilizzazione presso il Comune di Taurianova quale LPU) e in seconda posizione il dott. C, e contestualmente approvava la graduatoria definitiva degli idonei, dichiarando vincitrice della procedura concorsuale - relativamente al posto riservato al personale esterno - per l’appunto la candidata R.

Su ricorso di C e ricorso incidentale della R, questo Tribunale Amministrativo con sentenza n. 128 del 9 febbraio 2012 stabiliva “… che gli atti impugnati vanno annullati nella parte in cui il Comune ha attribuito 8 punti alla controinteressata e 1,5 punti al ricorrente, con obbligo per la Commissione, secondo quanto esposto in precedenza, di procedere a nuovo conteggio del punteggio dei titoli della controinteressata in ragione dell’orario di servizio concretamente risultante dall’effettiva integrazione oraria”.

In esecuzione di detta sentenza il Comune di Taurianova decideva di:

“1. annullare parzialmente la propria determinazione n. 97 del 25.05.2011 nella parte in cui vengono attribuiti 8 punti per titoli di servizio alla concorrente R M C e 1,4 punti al concorrente C G;



2. di riconvocare la Commissione giudicatrice perché proceda ad un nuovo conteggio del punteggio per titoli della concorrente R M C, invitando in tal senso il Presidente della stessa, dott. M P – funzionario della Prefettura di Reggio Calabria - al quale sarà contestualmente trasmessa copia della sentenza del TAR, copia della deliberazione della G.C. n. 32/2012 e copia della presente determinazione”.

Si riuniva la Commissione giudicatrice e dopo avere proceduto ad un nuovo conteggio del punteggio per titoli della concorrente R M C, attribuiva al candidato C G, per il curriculum vitae , un nuovo punteggio pari 0,90, a fronte del relativo punteggio di 0,20 assegnatogli durante la procedura concorsuale in sede di valutazione dei titoli.

Il Comune di Taurianova, con successiva determina n. 135 dell’11 luglio 2012, prendeva atto della nuova graduatoria finale di merito (in cui il dott. P risulta collocato al terzo posto con il punteggio originario di 60,0, il dott. C G al secondo posto con punti 60,2 e il dott. N P G al primo con punti 60,4,) e dichiarava vincitore del concorso, relativamente al posto per il personale esterno, il candidato N P G.

Con atto notificato il 10 settembre 2012 e depositato il 9 ottobre 2012 insorge il dott. P, riscontrando l’illegittimità degli atti impugnati per le ragioni di diritto di seguito esposte:

I. “Violazione dell’art. 3 Legge 241/1990, difetto di motivazione – Violazione dei principi costituzionali di legalità, buon andamento e imparzialità art. 97 Cost. – Nonché violazione dei criteri di trasparenza, ragionevolezza, logicità e congruità (art. 1 legge 241/1990) – Sviamento dalla causa tipica, Eccesso di potere per illogicità manifesta e disparità di trattamento”: il Tar aveva provveduto a decurtare punti 1,4 al dott. C per mancanza del relativo titolo, ma non aveva richiesto alla commissione una nuova valutazione del punteggio dei titoli del candidato (diversamente da quanto stabilito per i titoli della dr.ssa R), ma nonostante ciò la commissione ha ritenuto di effettuare una nuova valutazione del curriculum vitae , operando però un incremento da 0,20 a 0,90 del punteggio originario, attribuendo al servizio di “archivista” svolto dal controinteressato alle dipendenze di una società privata (Dacla Sercice s.r.l.), è stata meritevole ex se di punti 0,70 (mentre per tutto il resto del curriculum , gli aveva attribuito il punteggio di 0,20), senza fornire sul punto alcuna motivazione. Ugualmente dicasi per il candidato N Giovanni, al cui curriculum vitae è stato addirittura assegnato punti 1, senza che anche su questo punto venisse fornita una motivazione. L’illegittimità dell’operato della Commissione risulta confermato dal fatto che al ricorrente per il curriculum vitae sono stati attribuiti punti 0, nonostante sia laureato in giurisprudenza, e abbia dichiarato e documentato lo svolgimento di importanti attività professionali e di studio, ulteriori a quelle già valutate sotto altre tipologie di titoli.

II. “Violazione e falsa applicazione del Regolamento per la disciplina dei concorsi del Comune di Taurianova –Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5, 8 e 9, lett. B) del Bando di concorso – Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti”: il controinteressato C ha dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso, con riferimento al “Titolo di studio e professionale richiesto per l’accesso”, di essere in possesso della “Laurea specialistica in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale”, ancorché il bando di concorso all’art. 3 prescriveva quale requisito per l’ammissione il possesso del “Diploma di Scuola Media Superiore di durata quinquennale” e all’art. 5, co. 1, lett. h) specificava che i concorrenti erano tenuti a dichiarare nella domanda “di essere in possesso del titolo di studio previsto dal precedente art. 3”. Ora, è ben vero che la laurea costituisce titolo superiore al richiesto “Diploma quinquennale”, ma l’omessa indicazione dello stesso non è ininfluente, atteso che l’art. 8 del bando la include espressamente tra le “cause di esclusione dal concorso”. E comunque la commissione non poteva valutare la laurea del dr. C anche “quale titolo superiore rispetto a quello previsto per l’accesso”, attribuendogli punti 2, dal momento che la laurea è il titolo grazie al quale il dr. C è stato ammesso al concorso.

III. “Violazione del D.P.R. 445/2000 - Violazione e falsa applicazione del Regolamento per la disciplina dei concorsi del Comune di Taurianova – Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, lett. A), punto c) del Bando di concorso – Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti – Eccesso di potere per disparità di trattamento”: il concorrente N dichiarava nella domanda di essere rispetto agli obblighi militari nella seguente posizione: “Milite assolto” e, quindi, la commissione giudicatrice, in sede di valutazione dei titoli, gli attribuiva punti 1, ma nel curriculum vitae lo stesso candidato dichiarava che nell’anno 2002/2003 ha ricoperto il ruolo di impiegato amministrativo presso la Ditta Apa di Reggio Calabria ed è stato “dispensato dagli obblighi di leva in base al decreto del 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2003, ai sensi dell’art. 7, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504”, articolo che prevede la dispensa dal servizio di leva per chi si trova in condizioni di “difficoltà economiche o familiari ovvero particolari responsabilità lavorative”. Vi sarebbe un’evidente contraddizione tra le due dichiarazioni rese dal candidato per cui delle due l’una: o ha effettivamente prestato il servizio militare e quindi ha diritto al punteggio che la commissione gli ha attribuito, oppure è stato dispensato dagli obblighi di leva e di conseguenza il punteggio assegnato non gli spetta.

Concludeva il ricorrente chiedendo l’annullamento della graduatoria finale di merito del concorso pubblicata con determina n. 135/12 “nella parte in cui assegna al candidato dr. C G punti 60,20 e al candidato dr. N P G punti 60,40, ordinando alla Commissione giudicatrice di procedere alla riformulazione della graduatoria secondo i criteri di legge, collocando il dott. P M nella posizione utile a lui spettante”.

B. In pendenza del ricorso promosso dal P, interveniva la sentenza del Consiglio di Stato n. 5119 del 28 settembre 2012, che riformava in parte la sentenza n. 128/2012 pronunciata nella controversia tra i candidati C G e R M C. Il Comune di Taurianova ottemperava alla sentenza del Consiglio di Stato, adottando la Delibera della Giunta Comunale n. 157 del 07.12.2012 e la successiva Determina del Responsabile del Settore 2° n. 214 del 20.12.2012 con cui, sulla scorta delle evidenze di seguito testualmente riportate: “1. la riforma della sentenza TAR n. 128/2012 è parziale e riguarda la sola parte appellata dalla candidata R alla quale, pertanto, devono essere nuovamente attribuiti punti 8 per titoli di servizio;

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