TAR Bologna, sez. I, sentenza 2010-02-12, n. 201001014

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2010-02-12, n. 201001014
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201001014
Data del deposito : 12 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00107/2005 REG.RIC.

N. 01014/2010 REG.SEN.

N. 00107/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 107 del 2005, proposto da:
C C B M, rappresentato e difeso dagli avv. L C, A P, con domicilio eletto presso Marco Masi in Bologna, via San Vitale 40/3/A;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Forlì-Cesena, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento emesso dal Questore di Forlì-Cesena il 9.12.2004 e notificato al ricorrente il 29.12.2004;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Forlì-Cesena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2010 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

E’ impugnato il decreto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno emesso nei confronti della ricorrente in data 9.12.2004 dal Questore di Forlì - Cesena.

Con articolati motivi il ricorrente deduce la violazione dell’art.1/8°c della L..n. 222/2002 e l’illegittimità costituzionale della disposizione per contrasto con varie norme tra cui gli art. 3, 27 e 97 della Costituzione;
violazione degli art. 3, 7, 9 e 10 della L. n. 241/1990;
eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e d’istruttoria, sviamento e violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione.

I profili di ricorso sono infondati..

Occorre anzitutto porre in evidenza che l’art.1/8°c lett.a) e c) della L. n. 222/2002 dispone l’inapplicabilità delle disposizioni riguardanti la regolarizzazione del lavoratori extracomunitari che risultino destinatari di provvedimenti di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero denunciati per uno dei rati previsti dagli art.380 e 381 del c.p.p., salvo che il procedimento si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o che non costituisce reato, che l’imputato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall’art.411 del c.p.p..

Nei confronti del ricorrente risulta una pregressa espulsione con false generalità disposta dalla Prefettura di Forlì - Cesena in data 31.01.1998 circostanza che è ostativa alla regolarizzazione dello straniero ai sensi dell’art.1/8°c lett. a) della L. n. 222/2002.

Ne consegue che in forza della su citata disposizione la legalizzazione del lavoro irregolare non si applica ai lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un valido provvedimento di espulsione, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento stesso in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale.

Trattasi di fattispecie tassativa che non lascia margini di discrezionalità all’amministrazione.

Va poi rilevato che ai sensi dell’art.5/6°c del decreto non possono fare ingresso nel territorio dello Stato gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno e che sia trascorso il periodo di divieto d’ingresso essendo in ogni caso rimessa all’amministrazione la valutazione dei presupposti circa il reingresso dello straniero nello Stato.

Tale autorizzazione non risulta essere mai stata rilasciata nei confronti del ricorrente.

Quanto alla questione d’illegittimità costituzionale dell’art.1/8°c lett. a) del D.L. n. 19/2002 conv. nella L. n. 222/2002 censurato in relazione agli art. 3 e 97 della Costituzione, si osserva che con sentenza n. 206 del 26.5.2006 la Corte Costituzionale ha ritenuto la norma in questione non irragionevole, considerato che la regolamentazione dell’ingresso nel territorio nazionale si collega alla discrezionale ponderazione da parte del legislatore di svariati interessi quali la sanità e la sicurezza, l’ordine pubblico e la politica nazionale in tema d’immigrazione, sicchè è rimessa all’apprezzamento del legislatore la disciplina delle ipotesi in cui la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato possa essere di pregiudizio agli interessi pubblici coinvolti.

Per quanto precede il ricorso è infondato e quindi deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate tra le parti.

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