TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-06-03, n. 202005892
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Testo completo
Pubblicato il 03/06/2020
N. 05892/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01002/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Società Italiana per Condotte D'Acqua S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati D I, A L, B L, G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio avv. B L in Roma, via Flaminia 79;
contro
Astral - Azienda Strade Lazio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, A R, M O, M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio avv.A R in Roma, via Sistina n. 48;
nei confronti
Siteco S.r.l., S.M. Edilizia S.r.l., Fer Impianti S.r.l., Gp Ingegneria S.r.l., Sirem S.r.l., Saim S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Toce Domenico e C. Sas, C.M.B. Società Cooperativa, Donati S.p.A., Technital S.p.A., Coding S.r.l. non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A) della nota prot. 0001362 del 20 gennaio 2020 con la quale ASTRAL ha comunicato a Condotte l’esclusione dalla gara per l’<Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere di ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo, nella tratta extraurbana Riano-Morlupo, da progr. Km 0+000 a progr. Km 5+989,31 di progetto> – Lotto II CIG 721385664A - e la revoca dell’aggiudicazione disposta a favore di Condotte;
B) della determinazione di ASTRAL n. 7 del 17 gennaio 2020, recante “Esclusione del concorrente Società Italiana per Condotte D'Acqua S.p.A. e revoca della aggiudicazione definitiva disposta con Determinazione n. 17 del 30 gennaio 2019;
C) di tutti gli atti ed i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, anche se allo stato non conosciuti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente in data 11/03/2020:
A) della nota prot. 0004794 del 26 febbraio 2020 e della determinazione n. 59 del 25 febbraio 2020, con la quale ASTRAL ha disposto l’aggiudicazione definitiva dalla gara per l’<Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere di ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo, nella tratta extraurbana Riano-Morlupo, da progr. Km 0+000 a progr. Km 5+989,31 di progetto> – Lotto II CIG 721385664A a favore del Raggruppamento Temporaneo costituito dalle imprese SITECO S.r.l., (Capogruppo) S.M. EDILIZIA S.r.l.; SIREM srl; FER IMPIANTI S.r.l.; G.P. INGEGNERIA S.r.l.; SAIM S.r.l.; TOCE DOMENICO & C. S.a.s.;
B) di tutti gli atti ed i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, anche se allo stato non conosciuti.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA il 4\5\2020 :
A) della nota prot. 0004794 del 26 febbraio 2020 e della determinazione n. 59 del 25 febbraio 2020, con la quale ASTRAL ha disposto l’aggiudicazione definitiva dalla gara per l’“Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere di ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo, nella tratta extraurbana Riano-Morlupo, da progr. Km 0+000 a progr. Km 5+989,31 di progetto” – Lotto II CIG 721385664A a favore del Raggruppamento Temporaneo costituito dalle imprese SITECO S.r.l., (Capogruppo) S.M. EDILIZIA S.r.l.; SIREM srl; FER IMPIANTI S.r.l.; G.P. INGEGNERIA S.r.l.; SAIM S.r.l.; TOCE DOMENICO & C. S.a.s, (doc. 16);
B) di tutti gli atti ed i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, anche se allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Astral - Azienda Strade Lazio S.p.A. e di Siteco S.r.l. e di S.M. Edilizia S.r.l. e di Fer Impianti S.r.l. e di Gp Ingegneria S.r.l. e di Sirem S.r.l. e di Saim S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 26 maggio 2020 la dott.ssa Lucia Gizzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con ricorso ritualmente notificato, Società italiana per Condotte d’acqua Spa in amministrazione straordinaria – in persona dei commissari straordinari pro-tempore – (d’ora in avanti, Condotte) ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la nota n. 0001362 del 20.1.2020, con la quale Azienda stradale Lazio – Astral Spa (d’ora in avanti, Astral) le ha comunicato l’esclusione dalla gara per l’“Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere di ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo, nella tratta extraurbana Riano-Morlupo, da progr. Km 0+000 a progr. Km 5+989,31 di progetto” – Lotto II CIG 721385664A – e la revoca dell’aggiudicazione disposta in suo favore; nonché la determinazione di Astral n. 7 del 17.1.2020, recante “Esclusione del concorrente Società Italiana per Condotte D'Acqua S.p.A. e revoca della aggiudicazione definitiva disposta con Determinazione n. 17 del 30 gennaio 2019”.
Con bando pubblicato sulla G.U.C.E. il 22.9.2017, Astral ha indetto una procedura di gara avente ad oggetto l’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dei lavori di realizzazione delle opere di ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo, nella tratta extraurbana Riano-Morlupo da progr. Km 0+000 a progr. Km
5+989,31 di progetto. La gara era unica e divisa in due lotti: Lotto 1 dal Km 0+000 al Km 3+657 di progetto - CIG 7213850158 e Lotto 2 dal Km 3+657 al Km 5+989,31 di progetto - CIG 721385664A.
Il criterio di aggiudicazione di ciascun lotto era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, da valutarsi attraverso l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore.
Alla procedura di gara per il Lotto 2 ha preso parte, tra le altre, Condotte, la quale, avendo presentato l’offerta migliore, ha conseguito l’aggiudicazione dell’appalto con la determinazione n. 17 del 30.1.2019.
In sede di controllo sull’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicataria, Astral ha ricevuto, il 28.10.2019, un certificato dell’Agenzia delle Entrate da cui risultava un’irregolarità fiscale di Condotte. In risposta ai chiarimenti chiesti dalla Stazione appaltante, l’Agenzia delle Entrate, in data 29.11.2019, ha comunicato una serie di cartelle di pagamento a carico dell’aggiudicataria e ha precisato che la stessa si trovava in amministrazione straordinaria.
All’esito di un confronto procedimentale con Condotte e di un supplemento istruttorio, Astral ha adottato la determinazione n. 7 del 17.1.2020, con cui l’ha esclusa dalla procedura di gara e le ha revocato l’aggiudicazione definitiva disposta con la determinazione n. 17 del 2019, per le seguenti ragioni: violazione dell’art. 80, comma 4, del d.lg.s n. 50 del 2016, essendo state accertate a carico di Condotte due cartelle di pagamento, relative all’anno di imposta 2015, dell’importo di euro 47.227,76 (la n.09720180107624475, notificata il 23.5.2018) e dell’importo di euro 56.594,35 (la n. 09720180128800575, notificata il 23.5.2019); violazione dell’art. 80 comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, per essere stata Condotte, durante la procedura di gara, interessata da un procedimento di concordato preventivo; violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, per aver omesso Condotte di rendere tempestivamente edotta la Stazione appaltante in merito alle violazioni accertate, nonché in merito allo stato di crisi economica in cui versava già alla formulazione dell’offerta.
Avverso questo atto, e la relativa nota di comunicazione, è insorta Condotte, deducendo a fondamento del gravame, con un primo gruppo di censure, violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., degli artt. 3 e 6 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 161, commi 1 e 6, e 186-bis del r.d. n. 267 del 1942 (l. fall.), degli artt. 80 e 110 del d.lgs. n. 50 del 2016, dell’art. 48 del d.lgs. n. 270 del 1999, dell’art. 93 del r.d. n. 267 del 1942 (l. fall.); nonché eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. Ad avviso della società ricorrente, ella sarebbe stata sempre in possesso dei requisiti di partecipazione: al tempo dell’offerta (2.1.2018), quando ancora doveva emergere il debito fiscale e non era sottoposta a procedure concorsuali; al tempo dell’aggiudicazione (30.1.2019), quando la società era stata ammessa alla amministrazione straordinaria (e quindi era “in continuità”) e il debito fiscale era insinuato nella procedura; al tempo dell’esame dei requisiti (dicembre 2019) e dell’emissione del provvedimento di esclusione della società dalla gara e di revoca della aggiudicazione (20.1.2020), quando la società aveva già avviato l’amministrazione straordinaria e i debiti tributari erano insinuati (in privilegio) nella massa passiva per essere soddisfatti nel rispetto