TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-10-31, n. 202200721

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-10-31, n. 202200721
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202200721
Data del deposito : 31 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2022

N. 00721/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00860/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 860 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R M, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

-del provvedimento negativo del 13.8.2021 della Regione relativo alla richiesta di applicazione dell'art. 100 del DL 104/2020 convertito in L. n. 126/2020, nonché dell'art.182 del DL 34/2020 convertito in legge 77/2020 per la prosecuzione della concessione demaniale;

-della determinazione negativa del 13.8.2021 del Comune di Alghero;

-della nota prot. n. 2137 del. 19.01.2021 e prot. n. 23683 del 10.06.21 del Servizio di preavviso di diniego;

-nonché di tutti gli atti anteriori, presupposti, preparatori, conseguenti o comunque connessi, ancorché non conosciuti, compresi tutti gli atti finalizzati all’adozione del provvedimento impugnato anche se non conosciuti dalla società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha esposto di essere titolare di concessione sull’area demaniale di 414 mq sita in Alghero, località -OMISSIS- , “ per mantenervi un chiosco bar in legno ".

Nel dettaglio, l'area era stata concessa, nel 1975, a -OMISSIS-, con subentro poi, nel 1979, del marito -OMISSIS- e, con ulteriore subingresso, nel 2013, della società ricorrente della figlia -OMISSIS-; ciò anche in quanto il precedente concessionario non aveva assolto con regolarità il pagamento dei canoni e non era in grado di farvi fronte.

Con l'autorizzazione al subingresso, seguiva il conseguente annullamento del precedente parere di decadenza già espresso dalla Regione in danno del concessionario -OMISSIS- per mancato pagamento, da parte del predetto, dei canoni demaniali per le annualità pregresse (2007-2012).

La concessione demaniale aveva una durata sino al 31.12.2009, poi prorogata ex lege sino al 2015 ed ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2020.

L’area di concessione demaniale (sul mare) comprendeva: 70,50 mq area scoperta; 114,26 mq area occupata da impianti di facile rimozione (chiosco bar-ristorazione); 229,24 mq di pertinenze demaniali.

2. Nel corso del rapporto molte problematiche erano sorte a causa di inadempienze nel pagamento dei canoni sia da parte del primo subentrante, sia da parte dell’attuale società concessionaria.

La società ricorrente, con il sub-ingresso, si era fatta carico, anche, di estinguere, integralmente, le obbligazioni insolute, con accettazione dei canoni specificamente quantificati dalla PA in relazione al periodo di avvenuto utilizzo (riferito cioè a rapporti obbligatori pregresse e scadute).

A causa dei molteplici omessi pagamenti (essendo stati compiuti solo pagamenti parziali), con cumulo di canoni annuali non saldati, la Regione, con provvedimento del 30.5.2019 ha dichiarato decaduta dalla concessione la società odierna ricorrente.

Con nota del 4.6.2019 la RAS, Servizio Demanio, chiedeva anche, nell’immediatezza della revoca, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Capitaneria di porto di Porto Torres, di procedere all’ingiunzione di sgombero della struttura da emettere nei confronti della società ricorrente e procedere all’avvio della procedura di incameramento della struttura tra le pertinenze demaniali marittime di cui all’art. 29 cod. nav.

Tale procedimento esecutivo non è stato posto concretamente in attuazione dal Ministero, con conservazione, in via di fatto, della detenzione delle aree in capo alla stessa concessionaria inadempiente e dichiarata decaduta dalla concessione (status conservato, a prescindere dalla situazione di mero fatto).

La RAS, in data, 4.9.2019 ha richiesto il rilascio spontaneo del bene demaniale.

3. La pronunciata decadenza, del 30.5.2019, per mancato pagamento dei canoni, è stata impugnata dalla società ricorrente davanti al TA.R. Sardegna (con ricorso -OMISSIS- n. -OMISSIS-), attualmente pendente.

La richiesta di sospensiva della decadenza è stata respinta dal Collegio con ordinanza n. -OMISSIS- con le seguenti motivazioni:

Ritenuto ad un primo esame tipico della fase cautelare che non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura in quanto:

a) vi sono questioni già definite con forza di giudicato;

b) è pacifico il mancato pagamento dei canoni pregressi.

Il ricorso non sembra assistito da adeguato fumus boni iuris ”.

4. Nelle more del giudizio è sopraggiunto, a maggior tutela delle attività economiche, il D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, conv. in legge n. 126 del 15 ottobre 2020, recante “ Misure urgenti per il rilancio dell’economia ”.

Per favorire la ripresa degli operatori economici in crisi è stata disposta dal legislatore una disciplina agevolata “speciale” di sospensione dei procedimenti, fino al 31.12.2020, anche di decadenza, attinenti ad omessi pagamenti di canoni in riferimento alla necessità di “ riordino ed aggiornamento della materia ” (canoni demaniali marittimi) con nuovi “ criteri di calcolo ”.

La ricorrente, in applicazione dell’art. 100 del DL 104/2020, ha presentato, il 16.9.2020, domanda per fruire di tale “ sospensione del procedimento ”, nonostante in quel momento, la società non fosse più nella “ disponibilità giuridica ” dell’area demaniale, oggetto della concessione demaniale marittima (rilasciata con determinazione del 3.5.2013), e dichiarata decaduta il 30.5.2019.

Inoltre, a seguito di tale istanza, la ricorrente ha altresì presentato istanza, ai sensi dell’art. 182 del D.L. n. 34/2020, di rinnovo della concessione demaniale marittima sino al 31.12.2033, nella quale è stato fatto espresso riferimento alla domanda presentata ex art. 100 del DL n. 104/2020, subordinando la richiesta di rinnovo-proroga della concessione demaniale al “ preventivo accoglimento di tale domanda ” (presupposto logico-giuridico necessario per decidere sull’eventuale accoglimento o per il diniego della richiesta di rinnovo).

5. Con il provvedimento impugnato, la Regione Sardegna ha rigettato le istanze della ricorrente, ritenendo in particolare insussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 100 DL 104/2020, in quanto, da un lato, non vi era un contenzioso pendente di decadenza dalla concessione relativo a contestazioni in merito ai criteri di calcolo del canone (art. 100, comma 5), essendo tale questione già definita con D.P.R. del 17 aprile 2012 su ricorso straordinario presentato dall'allora titolare della concessione; dall'altro, risultava comunque un procedimento penale per abusiva

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