TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-05-26, n. 202206848
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Pubblicato il 26/05/2022
N. 06848/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07417/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7417 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M L A M, rappresentata e difesa dall'avvocato G P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
R R, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia e/o idonea tutela cautelare,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata il 6 maggio 2021, con la quale il dott. R R è stato nominato Presidente del Tribunale di Roma, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado;
di ogni altro atto e provvedimento comunque connesso, conseguenziale e presupposto, compreso il decreto ex art. 17 legge n. 195/1958 contenente la citata delibera, il provvedimento di immissione nelle funzioni del controinteressato, se medio tempore intervenuti e le proposte/verbali di Commissione presupposti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6.10.2021:
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia e/o idonea tutela cautelare,
della delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata il 6 maggio 2021, con la quale il dott. R R è stato nominato Presidente del Tribunale di Roma, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado;
di ogni altro atto e provvedimento comunque connesso, conseguenziale e presupposto, compreso il decreto ex art. 17 legge n. 195/1958 contenente la citata delibera, il provvedimento di immissione nelle funzioni del controinteressato, se medio tempore intervenuti e le proposte/verbali di Commissione presupposti;
ed ora anche per l'annullamento
del d.P.R. del 14.5.2021 Reg. C.C. 21.6.2021 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 16 del 31.8.2021) con il quale è stata decretata, a domanda, la nomina a Presidente del Tribunale di Roma del dott. R R, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado;
nonché di ogni atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia e di R R;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe M L A M ha impugnato la delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 6 maggio 2021, con la quale il dott. R R è stato nominato Presidente del Tribunale di Roma.
La ricorrente, magistrato di settima valutazione di professionalità, ha esposto di avere presentato domanda per il conferimento del suddetto incarico, allegando la documentazione relativa alle funzioni svolte nell’arco della carriera, dalla nomina nel 1983, come giudice civile presso il Tribunale di Cosenza, al servizio svolto fino al 1997 presso il Tribunale di Crotone, poi come Consigliere Pretore Dirigente presso la Pretura Circondariale di Vibo Valentia, alla successiva assunzione di funzioni semidirettive come Presidente della Sezione Lavoro e Previdenza presso il Tribunale di Vibo Valentia e come Presidente di Sezione Penale presso il Tribunale di Crotone dal 2000 al 2008, fino alle funzioni direttive assunte dal 30.9.2008, per sette anni, come Presidente del Tribunale di Crotone e, poi, come Presidente del Tribunale di Cosenza con decorrenza dal 18.9.2015.
Nonostante ciò, la delibera impugnata aveva ritenuto prevalente il dott. R R in considerazione degli indicatori generali relativi alle esperienze di collaborazione gestionale ed organizzativa e all’esperienza extragiudiziaria presso il Ministero della Giustizia, pur avendo ritenuto prevalente il profilo della ricorrente con riferimento agli indicatori specifici individuati dalla circolare del CSM sulla Dirigenza giudiziaria ai fini del conferimento degli incarichi direttivi.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1.Violazione degli art. 18, 25, 26 e 29 del Testo Unico della Dirigenza Giudiziaria (circolare 14858 del 28/7/2015) - Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria – Inversione dell’ordine di priorità degli indicatori.
Il combinato disposto degli art. 26 comma 3 e dell’art. 29 del Testo Unico citato imponeva al CSM di privilegiare, nella valutazione comparativa e nella scelta del miglior candidato, gli indicatori specifici di cui agli artt. 15 – 23 e, in particolare, quelli relativi agli uffici direttivi di primo grado di grandi dimensioni, di cui all’art. 18 della stessa circolare;la valutazione degli altri elementi, ovvero degli indicatori generali di cui agli articoli 7 – 13, invece, avrebbe dovuto avere rilievo residuale, mentre era stata posta a fondamento della preferenza accordata al controinteressato.
Nella delibera impugnata, dopo aver richiamato l’esperienza direttiva e semidirettiva di oltre ventidue anni della ricorrente, il Plenum aveva riconosciuto “la prevalenza del profilo professionale della dott.ssa M rispetto all’indicatore in disamina, avuto riguardo al consistente arco temporale (oltre 22 anni e mezzo) in cui la candidata ha svolto funzioni semidirettive ed alla duplicità degli incarichi direttivi ricoperti dal settembre del 2008, presso i Tribunali di Crotone e di Cosenza”;tuttavia, aveva ritenuto che tale indicatore specifico non le consentiva di prevalere sul controinteressato, in ragione delle maggiori esperienze di collaborazione organizzativa e gestionale vantate da quest’ultimo.
Così facendo, il CSM avrebbe violato l’art. 18 della circolare citata, non essendo stato valorizzato l’indicatore specifico delle funzioni direttive e semidirettive svolte previsto dall’art. 18, lett. a), in violazione della disposizione di cui al successivo art. 29, che assegnava ad esso “particolare” rilievo rispetto ai residui indicatori specifici;il controinteressato, infatti, poteva vantare solo una minore esperienza semidirettiva di sette anni e nessuna esperienza direttiva.
Il giudizio di prevalenza del profilo del dott. R avrebbe quindi sovvertito il rapporto tra gli indicatori attitudinali specifici e quelli generali, senza adeguata e particolare motivazione, tanto più necessaria considerato che l’indicatore generale costituiva un minus rispetto all’esperienza direttiva maturata dalla ricorrente ed era relativo a specifici e limitati settori, oggetto di delega da parte dei capi degli uffici.
Le funzioni delegate, infatti, sarebbero estranee ai parametri ricordati nell’art. 7 del T.U., ovvero l’organizzazione dell’ufficio, la strutturazione tabellare, le interlocuzioni con gli uffici giudiziari, con il Consiglio dell’ordine, le responsabilità connesse alla manutenzione degli uffici, la risoluzione delle problematiche degli uffici di cancelleria, la sicurezza dei plessi giudiziari, i programmi di gestione e, infine, la redazione dei rapporti sui magistrati.
II. Violazione degli art. 18, 25, 26 e 29 del Testo Unico della Dirigenza Giudiziaria (circolare 14858 del 28/7/2015) sotto un ulteriore profilo - Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria.
Il Plenum, dopo aver riconosciuto la netta prevalenza del profilo della ricorrente con riguardo all’indicatore specifico di cui all’art. 18, lett. a) della circolare sulla Dirigenza Giudiziaria, aveva ritenuto che “gli ulteriori indicatori specifici di cui all’art. 18 vedono i due candidati su posizioni paritarie, in particolare essendo entrambi in possesso di formazione dirigenziale ed avendo entrambi dimostrato, nel corso delle esperienze sin qui maturate nella giurisdizione, ottime capacità relazionali all’interno degli uffici in cui hanno prestato servizio e nei rapporti con autorità ed enti esterni”.
La ritenuta equivalenza dei due aspiranti all’incarico con riferimento agli indicatori specifici di cui alle lett. b) e d) dell’art. 18 della circolare sarebbe, tuttavia, frutto di difetto di istruttoria e di motivazione, non essendovi traccia, nella parte descrittiva del profilo del controinteressato, né in quella comparativa, della specifica formazione del dott. R nelle scienze dell’organizzazione e nelle competenze dirigenziali maturate, sicché non si giustificherebbe la posizione di paritarietà dei due candidati con riguardo al ridetto indicatore specifico.
III. Violazione di legge, violazione dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 160/2006 e degli artt. 6, 11, 9 e 12 del Testo Unico della Dirigenza Giudiziaria (circolare 14858 del 28/7/2015) - Eccesso di potere per errore di fatto, motivazione solo apparente e grave difetto di istruttoria.
La delibera sarebbe, altresì, illegittima per violazione di legge ed eccesso di potere, con riferimento alla valutazione delle attitudini e della comparazione tra gli aspiranti, nella parte in cui ha ritenuto la netta “prevalenza del profilo del dott. R sul piano degli indicatori generali”.
Il CSM, nella comparazione delle esperienze e delle conoscenze ordinamentali (lett. e dell’art. 6 e art. 11, comma 1, della circolare), avrebbe illegittimamente equiparato l’esperienza ordinamentale della dott.ssa M, che aveva ricoperto l’incarico di componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Catanzaro per due bienni (1993-1995 e 1999-2001), a quella maturata dal dott. R che, sporadicamente, “su delega del Presidente della Corte d’Appello di Roma e del Presidente f.f., ha presieduto, in periodi più recenti, diverse sedute del Consiglio Giudiziario di Roma e della relativa Sezione autonoma per i Giudici onorari di pace”, senza mai far parte del Consiglio.
IV. Violazione degli art. 6, 9, 12, 18, 25, 26 e 29 del Testo Unico della Dirigenza Giudiziaria (circolare 14858 del 28/7/2015) - Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e difetto di istruttoria.
Viziata sarebbe anche la valutazione delle attitudini e della comparazione tra gli aspiranti, poiché il CSM, pur avendo menzionato le numerose esperienze direttive e semidirettive della ricorrente in correlazione ai risultati conseguiti, avrebbe ritenuto prevalente con riguardo all’attitudine direttiva il profilo del dott. R “sul piano delle esperienze di collaborazione maturate a completamento dell’attuale incarico semidirettivo e da valutarsi, pertanto, in forma integrata rispetto all’indicatore specifico di cui all’art. 18, lett. a, T.U.”.
La delibera aveva richiamato le esperienze maturate dal dott. R come magistrato addetto alla Segreteria Generale del Tribunale di Roma ed alla Segreteria Generale della Corte d’Appello di Roma, nonché quella maturata fuori ruolo (indicatore generale di cui all’art. 13 della circolare) presso il Ministero della Giustizia, di cui, peraltro, non era indicato l’arco temporale di riferimento e per la quale, quindi, non potevano essere apprezzati “i risultati effettivamente conseguiti”, come imponeva la disciplina regolamentare.
La delibera avrebbe invertito la gerarchia degli indicatori attribuendo maggiore rilevanza ai fini della valutazione attitudinale comparativa alla più settoriale e limitata esperienza nei settori delegati rispetto all’esperienza direttiva e semidirettiva della ricorrente.
Illogico sarebbe anche il valore assegnato all’esperienza presso lo stesso ufficio di grandi dimensioni in cui è incardinato il posto da conferire, poiché la conoscenza dell’ufficio ad quem e del suo territorio non potrebbe assumere rilievo in uno scrutinio comparativo che è per sua natura su base nazionale e, dunque, non può che prescindere dal radicamento sul singolo territorio.
Si sono costituiti il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero della Giustizia e il controinteressato R R resistendo al ricorso.
Con motivi aggiunti depositati il 6 ottobre 2021, affidati alle medesime censure, la ricorrente ha impugnato il d.P.R. del 14.5.2021, con il quale è stata decretata la nomina del controinteressato a Presidente del Tribunale di Roma.
All’udienza pubblica del 23 febbraio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Deve premettersi che il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari è disciplinato dal d.lgs. n. 160/2006 e dal Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria adottato dal CSM nella seduta del 28 luglio 2015.
Secondo tale disciplina, per il conferimento di incarichi direttivi assumono rilevanza il parametro delle “attitudini” e quello del “merito” che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.
Il parametro delle attitudini viene definito all'art. 12, comma 12, del d.lgs. 160/2006, ai sensi del quale l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale;è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.
Il profilo del merito investe, invece, la verifica dell'attività, anche giudiziaria, svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, come definiti dall’art. 11 del d.lgs. 160/2006.
Integrativa della normativa primaria è, come detto, quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura contenuta nella Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, “Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria”, che ha stabilito, quanto alla valutazione del merito, che la stessa debba avvenire sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale e ha disciplinato in maniera estremamente puntuale l’apprezzamento del requisito dell’attitudine.
In particolare, con riferimento alle attitudini, il nuovo Testo Unico ha previsto accanto agli indicatori generali - disciplinati dagli artt.