TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-03-08, n. 202200735

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-03-08, n. 202200735
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202200735
Data del deposito : 8 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2022

N. 00735/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01474/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2021, proposto da Società Publicittà s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Comune di Cefalù, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

alla sentenza del

TAR

Sicilia, sede di Palermo, III, n. 3004 del 2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria della ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2022, il consigliere Aurora Lento e udito per la ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato il 28 luglio 2021 e depositato il 9 agosto successivo, la società Publicittà s.n.c. ha chiesto l’ottemperanza, vinte le spese, alla sentenza di questa sezione n. 3004 del 2019, passata in giudicato, di annullamento del provvedimento prot. n. 43170 del 5 dicembre 2018 con cui il Comune di Cefalù le aveva comunicato di non poter adottare alcun provvedimento autorizzatorio con riferimento alla richiesta di installazione di n. 3 impianti pubblicitari oggetto dell’istanza n. 29887 del 17 ottobre 2017.

Ha precisato che tale sentenza aveva statuito l’obbligo dell’Amministrazione comunale di rideterminarsi sull’istanza, previa apposita istruttoria, tenendo conto delle disposizioni vigenti a tutela della sicurezza, della viabilità, dell’ambiente e del paesaggio, e facendo salvi gli ulteriori provvedimenti a seguito delle modifiche o integrazioni che sarebbero eventualmente stati apportati a seguito dell’adozione di nuovi atti programmatori.

Ha anche chiesto la nomina di un commissario ad acta .

Il Comune di Cefalù, seppur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

La ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie domande.

Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2022, la causa è stata posta è decisione.

Il ricorso è fondato secondo quanto di seguito specificato.

Consta, infatti, che: la sentenza reca l’esposta affermazione della sussistenza dell’obbligo del Comune di Cefalù di provvedere sull’istanza della ricorrente;
avverso la stessa non è stata proposta impugnazione;
sono state rispettate le formalità in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione soccombente nel giudizio amministrativo.

Di converso il Comune di Cefalù non si è costituito e deve essere condannato a eseguire la sentenza de qua entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inerzia si nomina sin da ora commissario ad acta il Dirigente generale del Dipartimento delle autonomie locali dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, con facoltà di delega, il quale - su richiesta espressa di parte - provvederà all’esecuzione con oneri a carico del Comune di Cefalù.

Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

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