TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 2022-11-02, n. 202214229

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 2022-11-02, n. 202214229
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202214229
Data del deposito : 2 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2022

N. 14229/2022 REG.PROV.COLL.

N. 07219/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7219 del 2022, proposto da
I S, rappresentata e difesa dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del silenzio dell'amministrazione serbato sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana, ex art. 9, lett. f) della L. 91/1992, del 14 marzo 2018 K10/0850842.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 31 e 117 cpa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2022 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con il ricorso in esame il ricorrente agisce in giudizio avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992.

In data 2.9.2022 il ricorrente ha dichiarato che non aveva più interesse alla decisione.

In data 29.9.2022 si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata ed ha depositato in giudizio il DPR del 19.52022 con cui è stata accolta l’istanza di concessione della cittadinanza;
chiedendo comunque che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto quanto ancora il termine per provvedere non era scaduto.

Alla camera di consiglio odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

Risulta condivisibile la ricostruzione della tempistica del procedimento prospettata dall’Amministrazione, anche alla luce della giurisprudenza della Sezione in merito all’applicabilità immediata del nuovo termine per provvedere (sul punto, si rinvia alla giurisprudenza di questa Sezione, ex plurimis, sentenze nn. 733/2022, 2749/2022, 2719/2022) in cui è stata risolta la questione di diritto intertemporale causata dal succedersi delle normative che hanno disciplinato diversamente la durata massima del procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione (art. 14, d.l. n. 113/2018, conv. legge n. 132/2018, che ha introdotto l'art. 9 ter nella legge n. 91/1992, seguito dal D.L. n. 130/2020, conv. legge n. 173/2020, che ha ulteriormente modificato il predetto art. 9, riportando il termine per la conclusione del procedimento a 24 mesi, eventualmente prorogabili a 36 mesi), stabilendo tuttavia che tale nuovo termine si applichi esclusivamente alle domande presentate dopo il 21.12.2020.

Il nuovo termine, pertanto, non si applica all’istanza presentata dalla ricorrente in data 14.3.2018.

Ne consegue che il ricorso in esame - notificato e depositato il 23.6.2022 - è stato proposto quando non era ancora spirato il termine riconosciuto all’Amministrazione per la definizione del procedimento, dovendosi altresì tener conto degli ulteriori ottantatré giorni relativi al periodo di sospensione dei provvedimenti amministrativi (dal 23 febbraio al 15 maggio 2020) previsto dai decreti d’urgenza adottati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Covid-19 (art. 103, comma 1, decreto-legge n. 18/2020 e art. 37, decreto-legge n. 23/2020).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, attesa la complessità della questione di diritto intertemporale sopra esaminata.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi