TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-03-13, n. 202304257

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-03-13, n. 202304257
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202304257
Data del deposito : 13 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2023

N. 04257/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07630/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7630 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Fedeli, con domicilio eletto presso lo studio NA LM in Roma, via Luigi Pirandello, 67 - Pal. A;



contro

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto di rigetto della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, avente n. prot.-OMISSIS-, adottato in data 14 marzo 2016;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in esame il ricorrente, di nazionalità straniera e residente in Italia da diversi anni, ha domandato l’annullamento del decreto n.-OMISSIS-, del 14 marzo 2016, con il quale il Ministero dell’interno ha rigettato la sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 13 febbraio 2014 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) , della legge n. 91 del 1992 (per residenza decennale).

In motivazione, l’amministrazione ha rilevato, dall’“ attività informativa esperita ”, l’emersione di una “ contiguità del richiedente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica ”, ragione che acquisirebbe valenza ostativa all’accoglimento della domanda di cittadinanza.

Nel ricorso sono dedotti i motivi di violazione di legge, con riferimento sia all’art. 9 della legge n. 91 del 1992, in quanto – si deduce – il richiedente sarebbe in possesso “di tutti i requisiti previsti” per la naturalizzazione, sia all’art. 3 della legge n. 241 del 1990, per difetto e/o genericità della motivazione; si deduce, inoltre, il vizio di eccesso di potere, in quanto il ricorrente non sarebbe stato posto in condizione di conoscere i presupposti di fatto che hanno condotto al provvedimento di diniego.

2. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, provvedendo al deposito di alcuni documenti (tra i quali, una relazione sui fatti di causa predisposta, in data 20 maggio 2022, dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero stesso).

A seguito di ordinanza istruttoria di questo TAR, n. -OMISSIS-del 1° giugno 2022, che chiedeva “la documentazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, con l’adozione delle cautele necessarie (stralci ed omissis) a tutela delle fonti di informazione”, l’amministrazione, in data 21 ottobre 2022, ha depositato in giudizio, in busta chiusa a cagione della natura riservata delle informazioni, una nota informativa integrativa della relazione già depositata.

Il difensore del ricorrente, autorizzato da questo TAR (con ordinanza collegiale del 14 novembre 2022) a prendere visione presso la Segreteria di tale nota informativa riservata, ha quindi svolto difese con memoria depositata in giudizio il 10 gennaio 2023.

3. – Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – Il ricorso non è fondato.

Come costantemente rilevato da questo TAR, a fronte della domanda di concessione della cittadinanza italiana l’amministrazione è chiamata a valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l’inserimento del richiedente, in modo

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