TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2012-04-24, n. 201201935

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2012-04-24, n. 201201935
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201201935
Data del deposito : 24 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01983/1989 REG.RIC.

N. 01935/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01983/1989 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1983 del 1989, proposto da:
C S, rappresentato e difeso dall’avv. A A, in sostituzione del precedente procuratore avv. C T, domiciliato ope legis in N Segreteria Tar;

contro

Gestione Governativa Circumvesuviana, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale Stato di N, domiciliata per legge in N, via Diaz, 11;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato N, domiciliato per legge in N, via Diaz, 11;

per l'annullamento

del provvedimento della Gestione Governativa della Circumvesuviana dell’11.01.1989, con cui – ai sensi e per gli effetti dell’Accordo Nazionale 13.05.1987 all. B, nonché degli accordi nazionali 20.06. e 13.07.1988, è stata attribuita al ricorrente, con decorrenza dal 01.01.1989 il livello 5 e la qualifica di addetto operativo;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Gestione Governativa Circumvesuviana e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2012 il dott. G P Di N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 1983 dell’anno 1989, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

- di essere dipendente della Circumvesuviana, e di essere stato assunto in data 01.06.1975 in qualità di conduttore, con successiva qualifica di sottocapo alla gestione e poi gestore di 2^ classe V livello, dal 01.01.1985, ma di aver svolto in realtà mansioni di IV livello;

- che il ricorso veniva dichiarato perento, ai sensi dell’art. 9 l. 205/2000, con decreto n. 6447/2008;
- di aver quindi proposto opposizione, sostenendo di non aver mai ricevuto l’avviso di cui all’art. 9 co. 2 l. 205/2000.

Insisteva quindi per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese processuali.

All’udienza del 14.12.2011, con ordinanza n. 5947/2011, l’opposizione veniva accolta e fissata per il merito l’udienza del 14.03.2012.

All’udienza del 14.03.2012, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione della l. 30/1978;
tale legge trova indubbiamente applicazione fino alla sua abrogazione da parte della l. 270/1988;
al tempo stesso, si eccepisce l’illegittimità costituzionale della l. 270/1988;
sicché al ricorrente spetta l’attribuzione della qualifica di gestore di prima classe liv. IV, di cui alla l. 30/1978, ai sensi dell’art. 2103 c.c..

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

Il ricorso si fonda sulla pretesa applicazione della l. n. 30/1978. Tuttavia, tale legge è stata abrogata dalla l. 270/1988, e tale legge ha efficacia retroattiva.

Come ha stabilito la Corte di cassazione, “Nella materia che forma oggetto del presente giudizio si era manifestato un contrasto all'interno della Sezione Lavoro di questa Corte, dal momento che alcune sentenze (fra le quali quella indicata dall'Azienda ricorrente) avevano affermato la nullità degli accordi collettivi nazionali con i quali era stata dettata la nuova disciplina delle qualifiche dei lavoratori autoferrotranvieri - in quanto stipulati nella vigenza della l. 1 febbraio 1978 n. 30, la quale, con l'art. 2, secondo comma, aveva previsto la nullità delle clausole contrattuali "in contrasto con la presente legge" - mentre altre sentenze avevano sostenuto la tesi contraria, in base al rilievo che gli accordi erano stati posti in essere in vista (e con l'espressa previsione dell'efficacia differita dopo l'entrata in vigore della stessa) della emanazione della legge 12 luglio 1988 n. 270, con la quale era stata delegificata la materia delle qualifiche del personale autoferrotranviario con l'abrogazione della legge precedente.

Questo contrasto è stato di recente risolto dalle Sezioni Unite della Corte, le quali con la sentenza n. 9560 del 16 giugno 2003 (e con altre sentenze coeve) hanno aderito al secondo dei sopra indicati orientamenti e, quindi, al principio di diritto secondo cui il legislatore, con la legge 12 luglio 1988 n. 270, nel prevedere l'abrogazione, a far tempo dal novantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, della legge 1 febbraio 1978 n. 30 - la quale aveva dettato la disciplina delle tabelle delle qualifiche del personale autoferrotranviario, disponendo la nullità delle clausole degli accordi collettivi o individuali contrari alla stessa - e nell'assegnare alla contrattazione collettiva la disciplina delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ha attribuito alla legge abrogatrice, vera e propria legge contrattata secondo la definizione datane dalla Corte costituzionale, una efficacia retroattiva;
con la conseguenza che gli accordi nazionali collettivi, stipulati per regolare la materia sotto la vigenza della legge poi abrogata ma in vista dell'entrata in vigore della nuova legge e a decorrere dal momento in cui non sarebbe stata più vigente la legge precedente, debbono essere considerati pienamente validi ed efficaci” (Cass. sez. lav. N. 19478/2003).

Né può essere accolta l’eccezione di illegittimità costituzionale della l. 270/1988. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, il legislatore, in materia di successione di leggi, dispone di ampia discrezionalità, salvo - in caso di norme retroattive - il limite imposto in materia penale dall'art. 25, comma 2, cost., e comunque a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, tra i quali il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica (C cost. n. 236/2009, tra le tante). Orbene, nel caso di specie – proprio perché si è trattato di una legge contrattata, le cui disposizioni sono dunque state oggetto di negoziato con i rappresentanti dei lavoratori – non può davvero configurarsi alcuna lesione di legittimi affidamenti. La questione di legittimità costituzionale, dunque, appare manifestamente infondata.

Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

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