TAR Venezia, sez. I, sentenza 2012-07-30, n. 201201058

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2012-07-30, n. 201201058
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201201058
Data del deposito : 30 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02032/2010 REG.RIC.

N. 01058/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02032/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2032 del 2010, proposto da G G, rappresentato e difeso dagli avv. C P,, M B e E B con domicilio eletto presso qeust’ultima in Venezia- Mestre, via Fapanni, 46 Int. 1;

contro

Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, Palazzo Reale, San Marco, 63;

nei confronti di

G F, G S, rappresentati e difesi dal prof. avv. Chiara Cacciavillani, con domicilio eletto presso il suo studio in Stra', piazza Marconi, 48;

per l'annullamento

- del decreto rettorale n. 1788/10 di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice concernenti la valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, settore disciplinare MED/23, indetto con d.r. 1771/08;

- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice;

- della delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova del 22 settembre 2010 e dell’eventuale decreto rettorale di nomina del prof. G S;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o collegato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Padova, di G F e di G S;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso indicato in epigrafe (n.r.g. 2032/10), il prof. G G ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento degli atti del concorso ad un posto di prima fascia di professore universitario, settore disciplinare MED/23, bandito dall’Università degli Studi di Padova con decreto rettorale n. 1771 del 30 giugno 2008.

2. In via preliminare il Collegio deve respingere l’eccezione di irricevibilità per tardività del gravame in quanto non risulta essere stata prodotta agli atti di causa, idonea documentazione dalla quale sia possibile evincere l’effettiva data di pubblicazione, sull’albo web di Ateneo, degli atti concernenti la richiamata procedura concorsuale.

3. Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esaminare l’eccezione d’inammissibilità del gravame per carenza d’interesse attesa l’infondatezza, nel merito, delle censure con esso proposte.

4. Con i primi tre mezzi di ricorso, parte ricorrente adduce la violazione dei criteri di cui all’art. 4, comma 2, lettere a) b) e c) del d.P.R. 117/00;
la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del bando di concorso e dei criteri di valutazione fissati dalla commissione esaminatrice nel verbale n. 1;
l’eccesso di potere per difetto di motivazione ed errore di fatto.

5. Lamenta, nello specifico, l’insufficiente considerazione del carattere innovativo delle proprie pubblicazioni scientifiche, la mancata precisazione del contributo individuale apportato dai candidati nei lavori in collaborazione, e l’erroneità della valutazione di non completa congruenza di dette pubblicazioni, in relazione alle materie ricomprese nel settore scientifico disciplinare specificato nel bando di concorso.

I motivi sono infondati.

6. Osserva, ai fini del decidere, il Collegio, che i contestati giudizi individuali - che i singoli componenti della Commissione esaminatrice hanno espresso nei confronti dei lavori scientifici prodotti del ricorrente - rappresentano espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge al predetto organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, al quale spetta solo di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, è conforme al parametro normativo e non risulta inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

7. Orbene, si deve rilevare che nel caso di specie non emergono, dalla documentazione in atti, profili di illegittimità concernenti la non corretta applicazione da parte della Commissione esaminatrice dei criteri di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 117/2000;
è infatti agevole riscontrare, dalla lettura dei verbali di concorso, che i giudizi formulati dalla Commissione sono il risultato di una attività di valutazione compiuta attraverso un completo ed approfondito esame di tutte le pubblicazioni presentate dai candidati, alla luce dei prescritti parametri di originalità e innovatività della produzione scientifica asseritamente violati.

8. Non essendo, pertanto, riscontrabili abnormi illogicità o palesi incongruenze nei giudizi individuali espressi dalla Commissione giudicatrice, la relativa doglianza dev’essere respinta.

9. Altrettanto priva di fondamento appare, altresì, la dedotta omessa considerazione dell’effettivo apporto dei candidati alle pubblicazioni in collaborazione, avendo in realtà la Commissione giudicatrice espressamente "verificato la possibilità di enucleare, nei lavori, il personale apporto dei candidati” .

10. Anche questa attività di verifica risulta, per tabulas, dai verbali del concorso dai quali è, altresì, agevole riscontrare che i giudizi espressi dalla Commissione hanno effettivamente tenuto conto dei contributi offerti da ciascun candidato nei lavori in collaborazione (cfr. pag. 3, verbale n. 2).

11. Parimenti infondata è la contestata valutazione di congruità dei lavori scientifici del ricorrente in rapporto allo specifico settore disciplinare del concorso, in ragione dell’incensurabilità di tale valutazione se non per manifesti profili di irragionevolezza che, tuttavia, non si rinvengono nel caso di specie, essendo tutte le pubblicazioni presentate dai candidati pertinenti agli ambiti disciplinari richiamati nel bando.

12. Con il quarto motivo di gravame, il ricorrente adduce la mancata considerazione da parte della Commissione esaminatrice del criterio di valutazione concernente l’ impact factor di cui all’art. 4, comma 2, lett. d) del d.P.R. 117/00.

13. Tuttavia, anche questa doglianza dev’essere respinta atteso che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, il criterio dell’impact factor ha carattere sussidiario, e rappresenta soltanto uno degli parametri che la Commissione può prendere in considerazione per esprimere le proprie valutazioni, dovendosi pertanto escludere qualsiasi diretta relazione tra tale criterio e l’esito della procedura concorsuale.

14. Privi di pregio risultano, altresì, il quinto e sesto motivo di ricorso con cui il prof. G afferma la superiorità, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, della propria esperienza didattica, clinica e professionale, atteso che i titoli didattici e di servizio universitario non possono essere considerati isolatamente, potendo soltanto concorrere, in via subordinata rispetto agli altri parametri di valutazione, di cui all’art. 4, comma 2, del d.P.R. 117/00, ai fini della elaborazione dei giudizi espressi dalla commissione giudicatrice.

15. Non è, infine, suscettibile di essere accolto il settimo e ultimo motivo con cui parte ricorrente sostiene l’illogicità, l’incongruità e la contraddittorietà delle motivazioni poste a sostegno dei provvedimenti impugnati in relazione alle censure esposte nei precedenti motivi di ricorso, avendo il Collegio concluso, alla luce delle considerazioni dianzi rappresentate, per la loro totale infondatezza.

16. In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.

17. In ragione della peculiarità della fattispecie controversia, sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare, tra le parti in causa, le spese del presente giudizio.

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