TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-10-02, n. 202314516

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-10-02, n. 202314516
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202314516
Data del deposito : 2 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/10/2023

N. 14516/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04855/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4855 del 2019, proposto da Postepay S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F P, V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F P in Roma, via di San Nicola Da Tolentino 67;

contro

- Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

- Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;
- Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Beniamino Caravita Di Toritto, Sara Fiorucci, Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Beniamino Caravita Di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;

per l'annullamento

- delle Delibere Agcom 527/18/CONS e 19/19/CONS in materia di determinazione delle modalità di calcolo e pagamento della contribuzione annuale 2019 a carico degli operatori di comunicazioni elettroniche.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, di Telecom Italia Spa e di Wind Tre S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 settembre 2023 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Viene, con il presente ricorso, sottoposta a censura la delibera di AGCom n. 527/18/CONS, recante “ Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2019 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media ”, la delibera n. 19/19/CONS, recante “ Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2019 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media ”, nonché la delibera n. 525/18/CONS recante “ Rendiconto ex articolo 34, comma 2-ter, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 – Anno 2017 ”.

2. A sostegno della proposta impugnativa, parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

- “ I. VIOLAZIONE DEI VINCOLI COMUNITARI ALL’IMPOSIZIONE DI ONERI ECONOMICI AGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12

DELLA DIRETTIVA

2002/20, DELL’ART. 34 D.LGS. 259/2003, DELL'ART. 1,

COMMI

65 E 66,

LEGGE

266/2005,

DELLA SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA

18

LUGLIO

2013, C-228/12. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE ED IN PARTICOLARE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E TRASPARENZA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE”;

- “II. ILLEGITTIMITÀ

DELLA DELIBERA

527/18/CONS NELLA PARTE IN CUI SOSTIENE IL VALORE DI “INTERPRETAZIONE AUTENTICA” DELL’ART. 5

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