TAR Parma, sez. I, sentenza 2011-03-01, n. 201100055
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Testo completo
N. 00055/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00216/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di AR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 216 del 2008, proposto da GI RI OB, rappresentato e difeso dall'avv. Luciana Guareschi, con domicilio eletto presso l’avv. Luciana Guareschi in AR, Borgo Regale 1 c/o Studio Volponi;
contro
Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, prot. M-D GMIL II 5 1 0391072 del 28.07.2008 di mancato accoglimento dell'istanza di collocamento in aspettativa presentata dal ricorrente, in parte qua e nelle parti indicate nei motivi di ricorso;
di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è Tenente dell’Arma dei Carabinieri e presta servizio quale Ufficiale in Servizio permanente, comandando il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di AR.
In data 12 giugno 2008 il Sindaco di AR, avvertito l’interessato, inoltrava apposita richiesta al Ministero della Difesa, evidenziando la inderogabile necessità di avere la disponibilità del Tenente GI RI OB per fargli assumere la Direzione del Settore Sicurezza del Comune di AR con decorrenza dal 1° agosto 2008; l’assunzione sarebbe avvenuta a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110 del D.lgs. 267/2000 e a seguito di collocazione in aspettativa del ricorrente ai sensi dell’articolo 119, comma 6 del d.lgs. 165/2001.
In data 12 giugno 2008 il ricorrente inoltrava, al Ministero della Difesa, richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 119, comma 6 D.lgs. 165/2001 con decorrenza dal 01 agosto 2008 per assumere l’incarico dirigenziale a tempo determinato di Dirigente del Settore Sicurezza del comune di AR ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000.
In data 31 luglio 2008 veniva notificato al ricorrente il provvedimento in data 28 luglio 2008 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare , con il quale è stata respinta l’istanza di collocamento in aspettativa senza assegni del ricorrente.
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 29 agosto