TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2019-03-14, n. 201903402
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Testo completo
Pubblicato il 14/03/2019
N. 03402/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10635/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10635 del 2017, proposto da
Fondazione Jangl Privatstiftung, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L T, M F, A S, con domicilio eletto presso lo studio L T in Roma, viale Bruno Buozzi;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
S N, Giulia Pesaro, Laura Pesaro non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Soprintendente archivistico e bibliografico della Lombardia n. 15-2017 del 29.8.2017, di dichiarazione dell'interesse culturale del manoscritto medievale contenente la traduzione dall'arabo all'ebraico della “Guida dei perplessi”, opera di M M, notificato alla ricorrente con nota della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia prot. 4091 del 29.8.2017;
del decreto del Direttore generale Archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rep. 574 del 27.9.2017 e relativi allegati, con cui è stato esercitato il diritto di prelazione sul manoscritto medievale contenente la traduzione dall'arabo all'ebraico della “Guida dei perplessi”, notificato alla ricorrente in data 18.10.2017;
della nota del Segretario generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 14024 del 16.10.2017, e dell'allegato parere dell'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 30632 del 16.10.2017, notificati alla ricorrente in data 17.10.2017, con cui è stata comunicata la cessazione dell'efficacia dell'accordo-quadro stipulato ai sensi dell'art. 11, della legge n. 241 del 1990, in data 23.5.2017;
della nota del Direttore generale Archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. n. 14006 del 6.9.17 e relativi allegati, che ha disposto il trasferimento coattivo da Torino a Roma del manoscritto medievale contenente la traduzione dall'arabo all'ebraico della “Guida dei perplessi”, non notificata né comunicata alla ricorrente;
nonchè per la condanna alla restituzione del Manoscritto alla legittima proprietaria, nonchè per la condanna al risarcimento dei danni, subiti e subendi dalla ricorrente, come determinati in corso di causa;
nonchè, in via subordinata, per la condanna alla liquidazione dell'indennizzo dovuto per il recesso dall'accordo-quadro stipulato ai sensi dell'art. 11 della l. n. 241 del 1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 11 dicembre 2018 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La Fondazione di diritto privato senza scopo di lucro ricorrente, con sede in Vienna, espone di essere proprietaria di “una delle più importanti collezioni di arte giudaica d’Europa”, composta da 25.000 pezzi (oggetti religiosi ebraici, libri, documenti, 17 manoscritti, per la maggior parte miniati, appartenenti alla tradizione di origine austriaca dell’Europa centrale), di cui cura la conservazione e tutela, provvedendo alla catalogazione, restaurazione, digitalizzare e messa a disposizione del pubblico degli specialisti e delle istituzioni museali, anche in forma di prestito (a condizione di compatibilità con l’integrità delle opere).
Premette di essere interessata all’acquisto, al restauro, all’esposizione agli studiosi (oltre che alla divulgazione presso il pubblico) di un manoscritto medievale, concernente la traduzione dall’arabo all’ebraico della “Guida dei perplessi” (Moreh Nevukhim) di M M, curata da S B J I T, opera di un rabbino nel XIV secolo, in quanto costituente “verosimilmente il più antico manoscritto miniato esistente realizzato in Austria”, sotto la protezione del Duca A I d A, e rappresentante “un’opera fondamentale nella storia dell'ebraismo”.
Precisa che tale manoscritto, acquistato nel 1516 dalla famiglia N di Mantova, non è mai stato esposto in pubblico e non è stato oggetto di studio (escluso un saggio del 2002), è stato dichiarato di interesse culturale con Decreto del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia del 14.2.2014 ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettere a) e d) ed articolo 13, comma 1, D. Lgs. n. 42/2004.
Consapevole dell’esistenza del doppio vincolo gravante sul bene e dell’impossibilità di trasferire il manoscritto fuori dal territorio nazionale, la Fondazione ricorrente ha stipulato in data 23.5.2017 un contratto di compravendita con i proprietari del Manoscritto in questione ed ha, nello stesso giorno, firmato un accordo-quadro con il Ministero dei Beni Culturali ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990. Tale accordo prevedeva, in particolare, a carico della fondazione l’assunzione dell’impegno di restaurare, a sue spese, l’opera e di assicurarne la fruizione e l’accessibilità in Italia e all’estero; prevedeva, in cambio, a carico del Ministero la rinuncia al diritto di prelazione sull’opera e la predeterminazione delle condizioni e dei termini per il rilascio dell’autorizzazione all’esportazione temporanea dell’opera (in particolare veniva previsto il deposito presso il Museo Nazionale dell’Ebraismo a Ferrara - o altra biblioteca pubblica italiana – per un periodo di durata pari a quello della circolazione all’estero per l’esposizione al pubblico e la consultazione da parte di studiosi).
Nel medesimo giorno, la denuncia di trasferimento della proprietà veniva comunicata ai sensi dell’art. 59, del d.lgs. n. 42 del 2004 all’Amministrazione, confidando nel rispetto dell’impegno assunto dal Ministero a non esercitare il diritto di prelazione previsto dall’art. 60 del Codice (art. 2 dell’Accordo in parola). Invece il Soprintendente archivistico e bibliografico della Lombardia s’è attivato per approfondimenti, interessando della questione la competente Direzione Generale del Ministero, e con nota del 30.5.2017 ha chiesto ai proprietari di effettuare un’ispezione al Manoscritto; nelle more ha prolungato i termini per l’esercizio del diritto di prelazione, ritenendo incompleta e comunque affetta da irregolarità formali la predetta denuncia, essendo a suo parere applicabile il termine di 180 giorni previsto dall’art. 61 co. 2 del predetto codice.
Nel corso dell’ispezione, effettuata in data 8.6.2017, la Direzione generale Archivi ha accertato il cattivo stato di conservazione del bene e ne ha disposto, in via d’urgenza, il trasferimento coattivo presso l’Archivio di Stato di Torino con decreto del 6.9.17 (anch’esso impugnato), contestualmente comunicando l’avvio del procedimento di vincolo dell’atto di compravendita unito al Manoscritto, “in ragione dell’interesse storico-archivistico particolarmente importante dello stesso” ai sensi dell’art. 10 co. 2 lett. b) del Codice.
Nel frattempo la Direzione generale Archivi del Ministero in data 7.6.2017 aveva inviato alla predetta Soprintendenza una relazione di “Note aggiuntive sull’interesse archivistico” in cui, “sulla base delle fotografie trasmesse e della ricerca bibliografica compiuta”, rappresentando la sussistenza di un “elemento di interesse archivistico, costituito dall’atto di vendita redatto sul verso di uno dei bifogli iniziali, attualmente staccati”.
Tale procedimento s’è concluso con l’impugnato decreto del 29.8.2017, con cui il Soprintendente archivistico e bibliografico della Lombardia ha dichiarato “di interesse storico particolarmente importante” il bene culturale in questione, costituito dal “compendio archivistico-bibliografico” composto dal Manoscritto e dal relativo atto di compravendita considerati come “unicum inscindibile”.
Con decreto del 27 settembre 2017 – del pari impugnato - la Direzione generale Archivi ha esercitato il diritto di prelazione sul Manoscritto, riducendo d’ufficio il prezzo di acquisto del Manoscritto (fissato dalle parti in €. 1.668.335,00) a €. 1.382.143,00 in considerazione sia dei costi dell’intervento di restauro effettuato direttamente dalla P.A. (per un valore indicato dalla stessa Amministrazione pari a €. 136.192,00), sia della ritenuta natura demaniale dell’atto di compravendita allegato (il cui valore era stato stimato da esperto di fiducia della P.A. in €. 150.000,00).
Infine il Segretario Generale del Ministero, sulla base del parere dell’Ufficio Legislativo, ha decretato l’autoscioglimento dall’Accordo-quadro - di cui aveva già in precedenza, a seguito dell’avvio del procedimento di valutazione dell’interesse archivistico, disposto la sospensione dell’efficacia in data 4.8.2017 – con provvedimento prot. 14024 del 16.10.2017, del pari oggetto di impugnativa.
Con il ricorso in esame la Fondazione ricorrente impugna i provvedimenti sopraindicati, deducendo diversi motivi di censura.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata depositando memoria difensiva.
In vista della trattazione del merito del gravame la ricorrente ha presentato una memoria di replica.
All’udienza pubblica dell’11.12.2018 la causa è trattenuta in decisione.
Con il ricorso in esame vengono impugnati un complesso di atti con cui il Ministero dei Beni