TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2009-10-28, n. 200902659

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2009-10-28, n. 200902659
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 200902659
Data del deposito : 28 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01924/2009 REG.RIC.

N. 02659/2009 REG.SEN.

N. 01924/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 1924 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
T Ristorazione S.r.l., rappresentato e difeso dall’Avv. C C e dall’Avv. L M, con domicilio eletto in Venezia presso lo studio dell’Avv. Giorgio Pinello, San Polo, 3080/L;

contro

Comune di Montebelluna (TV), in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. D S ed elettivamente domiciliato in Venezia presso lo studio dell’Avv. E R, Santa Croce n. 312/A;
Casa di Riposo Umberto I - Ente Morale I.P.A.B., in persona del suo Presidente pro tempore, costituitosi in giudizio, parimenti rappresentato e difeso dall’Avv. D S ed elettivamente domiciliato in Venezia presso lo studio dell’Avv. E R, Santa Croce n. 312/A;

nei confronti di

Gemeaz Cusin Spa;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di esclusione disposto nei confronti della ricorrente dalla gara avente ad oggetto il servizio triennale di ristorazione con pasti veicolati e del connesso servizio di distribuzione di cui al bando pubblicato in data 10 giugno 2009 dal Comune di Montebelluna;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente e, in particolare, del verbale di gara;
nonché per il risarcimento dei danni discendenti dagli atti impugnati.


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montebelluna;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Casa di Riposo Umberto I - Ente Morale I.P.A.B.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 07/10/2009 il dott. F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;


Ritenuto quanto qui appresso specificato.

1. La ricorrente, T Ristorazione S.r.l., è stata esclusa dal procedimento di scelta del contraente per l’affidamento con durata triennale del servizio di ristorazione con pasti veicolati e del connesso servizio di distribuzione, bandito dal Comune di Montebelluna (Treviso) ed articolato sui seguenti lotti: lotto 1 – “servizio di ristorazione scolastica”;
lotto 2 – “servizio di ristorazione del Centro diurno per anziani presso Casa Roncato”;
lotto 3 – “servizio di ristorazione per la Casa di Riposo Umberto I – Ente Morale IPAB”.

Di tale esclusione si dà contezza nel processo verbale di pubblico incanto dd. 1 settembre 2009 redatto dalla Commissione giudicatrice della gara, laddove si legge – perquanto segnatamente interessa – che “il Presidente, durante l’esame dell’istanza presentata dalla ditta T Ristorazione S.r.l., al Punto a.13. (dell’istanza stessa) riscontra una incompletezza nella corrispondente dichiarazione, che recita: ‘a.13): (dichiara) che è proprietaria o ha la disponibilità, precisandone il titolo, per tutto il periodo di durata del contratto, di un centro di cottura autorizzato e idoneo a garantire qualitativamente e quantitativamente l’oggetto del servizio descritto nei documenti di gara, da impiegarsi per la fornitura dei pasti oggetto del presente appalto, che disti non più di 20 (venti) chilometri (attraverso il circuito stradale per il tragitto più breve) dal Municipio di Montebelluna, Corso Mazzini 118 – Montebelluna’. La ditta, che ha utilizzato direttamente il modello allegato n. 1 al disciplinare di gara ‘Istanza di ammissione all’appalto e dichiarazioni sostitutive’ ha cancellato a penna, barrandola, dicitura ‘è proprietaria’ ed anche la successiva frase ‘precisandone il titolo’ senza null’altro indicare, rilasciando pertanto la sola dichiarazione di avere la disponibilità di un centro di cottura, omettendo di dichiarare il titolo in base al quale deterrebbe i locali. Il Presidente verifica se la dichiarazione omessa nell’istanza sia comunque contenuta o desumibile in altra documentazione contenuta nella ‘Busta A’. Nulla che contenga l’indicazione del titolo di disponibilità del centro di cottura risulta allegato alla documentazione amministrativa. La Signora S A e il Signor D G, della T S.r.l. intervengono, previo assenso del Presidente, dichiarando che la ditta ha la disponibilità dei locali senza peraltro indicarne il titolo e precisano che l’individuazione fisica del centro di cottura risulterebbe nell’altra documentazione allegata all’offerta. Il Presidente rileva come nella documentazione amministrativa non vi sua nulla che offra degli elementi sul centro cottura. Il Presidente, per consentire alla Commissione di gara di esaminare e valutare la questione sorta, alle 10.25sospende la seduta pubblica per 15 minuti, chiedendo ai rappresentanti delle ditte partecipanti di uscire. La Commissione di gara procede in seduta riservata;
all’esito dell’esame, all’unanimità la Commissione esprime le seguenti valutazioni e motivazioni: il titolo di disponibilità dei locali non è stato dichiarato da parte della ditta e non ci sono documenti o dichiarazioni scritte da cui lo stesso si possa comunque ricavare;
il Capitolato Speciale – Parte generale specifica quanto segue: all’art. 3 – Requisiti di partecipazione alla gara, punto 3.3.2 – Capacità tecnica professionale, dice: ‘Avere la disponibilità, per tutta la durata dell’appalto, di un centro di cottura autorizzato e idoneo a garantire, quantitativamente e qualitativamente, l’oggetto del servizio illustrato nel Capitolato Speciale, da impiegarsi per la fornitura dei pasti oggetto del presente Appalto …’;
all’art. 36 – Localizzazione del Centro di cottura, dice: ‘Si precisa che, per l’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l’Impresa dovrà utilizzare unn unico centro di cottura, di cui la stessa abbia la piena disponibilità per tutto il periodo di durata dell’appalto ed in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge, i cui requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio in oggetto saranno oggetto di verifica prima della stipula del contratto’;
il disciplinare di gara richiede: al punto 5.3.2. – Requisiti di partecipazione – Capacità tecnico-professionale: ‘… che siano proprietari o abbiano la disponibilità, per tutta la durata dell’appalto, di un Centro di Cottura autorizzato e idoneo a garantire qualitativamente e quantitativamente l’oggetto del servizio illustrato nei documenti di gara da impiegarsi per la fornitura dei pasti oggetto dell’appalto…’;
al punto 7.1 – Busta A) Documentazione Amministrativa, capoverso a.13), tra le dichiarazioni sostitutive deve esserci anche quella in cui si attesta: ‘che l’impresa è proprietaria o ha la disponibilità, precisandone il titolo, per tutto il periodo di durata del contratto, di un centro di cottura autorizzato e idoneo a garantire qualitativamente e quantitativamente l’oggetto del servizio illustrato nei documenti di gara da impiegarsi per la fornitura dei pasti oggetto dell’appalto…’;
la richiesta di precisazione del titolo del possesso dell’immobile era ovviamente voluta dal Comune proprio con riferimento all’ipotesi in cui il bene non fosse in proprietà;
dagli atti di gara – in particolare dalla descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali che deve possedere il centro cottura, nonché dalla precisazione che il rapporto tra la ditta ed il locale deve garantire una determinata durata – emerge sia come il centro cottura sia uno strumento essenziale per assicurare un corretto svolgimento del servizio, sia l’esigenza per la stazione appaltante che il titolo giuridico che fonda la disponibilità dei locali abbia il carattere della stabilità e certezza;
nel capitolato speciale è richiesta la disponibilità piena (non soggetta a condizioni) del centro di cottura per tutto il periodo di durata del contratto (tre anni) e che lo stesso centro di cottura sia idoneo a garantire qualitativamente e quantitativamente l’oggetto del servizio illustrato nei documenti di gara da impiegarsi per la fornitura dei pasti oggetto dell’appalto;
pertanto conoscere il titolo consente di accertare la piena disponibilità e i caratteri del contratto con cui la ditta detiene il locale per verificarne la rispondenza alle prescrizioni del capitolato;
la disponibilità del centro di cottura è prevista come requisito di partecipazione alla gara, e quindi deve sussistere – eventualmente anche attraverso un contratto preliminare avente data certa – al momento della presentazione dell’offerta;
il non avere effettuato la dichiarazione al riguardo ma, anzi, l’aver depennato proprio le frasi ‘è proprietaria’ e ‘precisandone il titolo’ non garantisce che la ditta abbia, ad oggi, la disponibilità di un immobile;
il disciplinare di gara, nell’ultimo paragrafo del punto 7.1, Busta A) Documentazione Amministrativa (pag. 16), prevede espressamente l’esclusione dei concorrenti che ‘non riportino uno o più dati, non rilascino una o più dichiarazioni sostitutive, non alleghino tutti i documenti richiesti, ovvero alleghino documenti scaduti, o presentino documenti – dichiarazioni incompleti o diversi rispetto a quanto richiesto nel bando o nel presente disciplinare’;
la dichiarazione di cui al punto a.13) art.

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