TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-12-21, n. 202003523

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-12-21, n. 202003523
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202003523
Data del deposito : 21 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2020

N. 03523/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01498/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di AT (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1498 del 2019, proposto da
ET TI AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Munafò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Mario Martino Munafò in Messina, Viale Luigi Cadorna, Isolato 212, Comp. V;



contro

Comune di Messina, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Franciò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Messina n. 328 in data 10 aprile 2019, con cui è stata rigettata la sua di concessione edilizia in sanatoria presentata dal ricorrente in data 7 dicembre 1985.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il giorno 16 dicembre 2020 il dott. Daniele Burzichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Messina n. 328 in data 10 aprile 2019, con cui è stata rigettata la sua richiesta di concessione edilizia in sanatoria presentata in data 7 dicembre 1985.

La richiesta è stata rigettata sul rilievo che le opere in questione sono state realizzate nella fascia di inedificabilità dei 150 metri dalla battigia di cui all’art. 15, lettera a), della legge regionale n. 78/1976.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) la costruzione è stata realizzata nell’anno 1980 e all’epoca la distanza della costruzione dalla battigia era superiore a 150 metri, come attestato dalla perizia di parte versata in atti, nonché come risulta dagli ulteriori documenti indicati in ricorso e depositata; b) il Comune ha ritenuto che la distanza richiesta dalla legge debba sussistere non solo al

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