TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-12-30, n. 202401051

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-12-30, n. 202401051
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202401051
Data del deposito : 30 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/12/2024

N. 01051/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00776/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di RE (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 776 del 2023, proposto da
RG AR BA, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Falcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, in persona del legale rappresentante pro tempore , e Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in RE, via S. Caterina, 6;
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

a) del verbale d’esame contenente il giudizio di “non idoneità” attribuito alla ricorrente all’esito delle prove sostenute il 18.7.2023 per l’assunzione quale operatore amministrativo nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Regione Lombardia, Comando di Mantova;

b) dell’avviso pubblico d’avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 legge 56/1987;

c) del decreto dipartimentale n. 362 del 21.11.2022 del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile presso il Ministero dell’Interno;

d) dell’allegato n. 1 all’avviso pubblico di cui sopra;

e) del verbale di valutazione delle prove d’esame del 18.7.2023;

f) di ogni atto prodromico e conseguenziale all’atto di esclusione della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.- La ricorrente ha partecipato alla procedura di selezione, ai sensi dell’art. 16 l. 56/1987, per un posto di operatore amministrativo nel ruolo degli operatori e degli assistenti del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova, bandita con decreto n. 362 del 21.11.2022 del capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile presso il Ministero dell’Interno.

L’art. 16 cit., al 1° comma, prevede che “ Le Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti ”.

La procedura prevedeva che, a seguito della presentazione delle domande di partecipazione, venisse stilata una graduatoria tra i partecipanti, in ambito provinciale, redatta sulla base di anzianità di disoccupazione, carico familiare ed età anagrafica, e che i candidati in graduatoria, convocati in numero doppio rispetto ai posti da ricoprire per ogni sede, fossero sottoposti a un giudizio di idoneità, senza valutazione comparativa, mediante svolgimento di una prova pratica a tempo finalizzata, tra l’altro, alla valutazione della capacità di utilizzo “ dei principali software di scrittura e di calcolo (ad esempio: Word, Excel, ecc.) ” (così l’avviso pubblico di avviamento a selezione).

2.- Nel caso in esame la graduatoria, denominata “ Graduatoria definitiva relativa alla chiamata tra i presenti del 22-23-24 marzo 2023 ”, era composta da 54 partecipanti, tra i quali la ricorrente, collocata in settima posizione, e non solo i primi due, ma i primi sette, compresa dunque la ricorrente, sono stati convocati per la prova di idoneità, la quale però è stata sostenuta solo dalla ricorrente, non essendosi presentati gli altri sei candidati convocati.

3.- Il 18.7.2023 la ricorrente ha sostenuto per l’appunto la prova di idoneità, e in quell’occasione le sono state consegnate, e ha firmato, le “ istruzioni pratiche ” per lo svolgimento della prova, le quali prevedevano che vertesse sull’utilizzo dei programmi informatici Word ed Excel e della posta elettronica.

In particolare, per il programma Excel , la prova consisteva in questo: “ Al candidato sono forniti una serie di dati finalizzati alla creazione di una tabella Excel, con l’inserimento di dati numerici e l’impiego di semplici operazioni matematiche ”. Le “ istruzioni pratiche ” prevedevano inoltre, quale criterio valutativo, che “ la tabella Excel non deve riportare errori di calcolo correlati all’applicazione delle formule e sono ammessi non più di 2 errori complessivi relativamente alla formattazione richiesta e alla trascrizione del testo ”.

4.- La prova estratta sull’uso di Excel prevedeva l’inserimento nelle celle di determinati dati (giorni e ore lavorate, buoni pasto maturati dal lavoratore e loro importo), l’utilizzo delle formule “somma” e “moltiplicazione” per calcolare rispettivamente il numero totale dei buoni pasto e il loro costo complessivo, e l’impiego di una determinata formattazione del testo (carattere, dimensioni, distribuzione, grassetto e colore).

5.- Nella prova sull’utilizzo del foglio di calcolo Excel la ricorrente era pervenuta a risultati aritmeticamente corretti, e pertanto inizialmente la commissione aveva ritenuto superata la prova e aveva comunicato verbalmente alla candidata l’esito di idoneità.

Tuttavia poco dopo, durante la stesura del verbale, la commissione si è avveduta che la ricorrente, per pervenire a quei risultati, nella colonna E del foglio di calcolo, anziché utilizzare le formule per le operazioni di “moltiplicazione” del programma Excel , come richiesto, aveva digitato di volta in volta, per ogni riga, la moltiplicazione tra i numeri della colonna C e quelli della colonna D, errore che comportava il mancato superamento della prova. Per tale ragione, la commissione ha riconvocato la candidata e le ha comunicato che la prova era stata rivalutata nel senso della non idoneità della candidata.

6.- Lo stesso giorno la ricorrente ha chiesto e ottenuto l’accesso al verbale, e ha poi impugnato il giudizio di inidoneità con ricorso notificato il 14.10.2023 all’Amministrazione resistente e depositato il 19.10.2023; nel ricorso ha chiesto di essere autorizzata a notificarlo mediante pubblici proclami a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, sostenendo che, in ipotesi di

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