TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-05-29, n. 202300215

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-05-29, n. 202300215
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202300215
Data del deposito : 29 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2023

N. 00215/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00144/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 144 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Agricola -OMISSIS- di -OMISSIS- Società Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A F, G M, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

U.T.G. - Prefettura di Pescara, Ministero Dell Interno, Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;



Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 10 marzo 2022, comunicato in data 11 marzo 2022, con il quale la Prefettura di Pescara ha ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizza e per l'effetto ha adottato l'informazione interdittiva antimafia ex art. 91 del DLGS. 159/2011;

- ove occorra delle note ancorché non conosciute 1) del comando provinciale dei Carabinieri di L'Aquila prot. -OMISSIS-del 18.08.2020; 2) della DIA di Napoli prot. -OMISSIS-del 9.02.2022; 3) della Compagnia della Gdf di San Donà di Piave prot. -OMISSIS- del 27.05.2021;

- dei verbali GIA del 7 2 28 febbraio e del 8 marzo 2022;

- di qualunque ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto e non comunicato;

nonché per l'annullamento

Della nota prot. -OMISSIS- del 15 aprile 2022 di diniego di accesso agli atti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Agricola -OMISSIS- di -OMISSIS- Società Semplice il 28/11/2022:

per l'annullamento

– del provvedimento prot. -OMISSIS-del 6.09.2022 con il quale l'agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, sul presupposto dell'adozione del provvedimento prefettizio prot. n. -OMISSIS- del 10.3.2022 (con il quale Prefettura di Pescara ha ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizza e per l'effetto ha adottato l'informazione interdittiva antimafia ex art. 91 del DLGS. 159/2011), ha richiesto alla società ricorrente la restituzione dei contributi erogati sotto condizione risolutiva e riferiti alle domande uniche 2018 e 2019, oltre interessi al tasso legale dalla data di ciascun pagamento, intimandone il pagamento entro il termine di 60 giorni.

– del provvedimento prot. -OMISSIS-del 6.09.2022 nella parte in cui ha richiesto la restituzione in solido nei confronti dei soci preannunciando l'applicazione dell'art. 28 del Reg. Ue 908/2014;

– del provvedimento di iscrizione del debito all'interno del registro debitori sia della società che dei soci.

– di qualunque atto presupposto connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto e non comunicato.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Pescara e di Ministero Dell Interno e di Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2023 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Considerato che:

-la ricorrente, società semplice che svolge attività diretta alla coltivazione di terreni,

selvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse, ha impugnato il provvedimento con il quale la Prefettura di Pescara ha ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizza e ha conseguentemente adottato l’informazione interdittiva antimafia ex art. 91 del d.lgs. 159/2011;

-con i motivi aggiunti ha invece impugnato il provvedimento con il quale l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, sul presupposto dell’adozione del succitato provvedimento prefettizio ha richiesto alla ricorrente stessa la restituzione dei contributi erogati entro il termine di 60 giorni;

- nella informativa interdittiva, l’Amministrazione da atto: 1.- che la società era composta, alla data della richiesta delle informazioni antimafia, dall’amministratore -OMISSIS- e dai soci -OMISSIS- e -OMISSIS-; 2.- che essa risulta collegata ad altre società attraverso rapporti personali, a vario titolo, e assunzione di cariche sociali da parte degli stessi soggetti; 3.- che le società tra loro collegate, e in particolare la odierna ricorrente, risulterebbero riconducibili alla famiglia -OMISSIS- e in particolare ai due fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS-; 3.- che il socio -OMISSIS- -OMISSIS-, pur cessato dalla carica alla data di adozione della informativa (in data 28 aprile 2021), con il fratello -OMISSIS- partecipa alla società agricola -OMISSIS-, tramite la società agricola -OMISSIS-; 4.- che in sostanza in ognuna delle società tra loro collegate vi è inserito qualcuno del territorio (e in particolare -OMISSIS-, coniuge di -OMISSIS-, nelle due società -OMISSIS-, operanti nella provincia aquilana; -OMISSIS- e -OMISSIS- nel -OMISSIS- anch’esso operante nella provincia aquilana; -OMISSIS- nella società odierna ricorrente; -OMISSIS- nelle società -OMISSIS-, operanti nella provincia di Verona; i fratelli -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, nell’azienda agricola -OMISSIS-, operante nella provincia di Trento, dove i medesimi risiedono); 5.- che molti di tali soggetti tra loro collegati sono stati più volte denunciati per associazione per delinquere, spesso in concorso tra loro e come titolari e soci di società tra loro appunto satelliti; e che in sostanza le predette società attraverso le persone che le compongono esercitano un vero e proprio controllo del territorio oltre a reati vari anche nella zona garganica (a tal proposito, -OMISSIS-sarebbe stato socio dal 18.4.2016 al 31.10.2019 nella società agricola -OMISSIS- con sede a -OMISSIS- di cui risultano soci -OMISSIS- e -OMISSIS-); 6.- che dagli accertamenti risulterebbero anche collegamenti con la criminalità organizzata e in particolare: - al clan dei -OMISSIS-, tramite -OMISSIS- -OMISSIS- collegato a -OMISSIS- (dalla O.C.C. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- del 25.1.2019, dalla sentenza del Tribunale di -OMISSIS- del 25.1.2019, e dalla informativa della Compagnia della Guardia di Finanza di San Donà di Piave del 27.5.2021, risulterebbe tra l’altro che -OMISSIS-, che avrebbe operato anche in concorso con -OMISSIS-, agendo per la organizzazione criminale facente capo al gruppo -OMISSIS- e appunto al clan dei -OMISSIS-, avrebbe ottenuto la disponibilità di una società appartenente al gruppo camorristico, la -OMISSIS- srl, per conseguire fraudolentemente contributi europei, e ciò in concorso con -OMISSIS- -OMISSIS-, come risulterebbe da diverse intercettazioni telefoniche; e in particolare dalle indagini sarebbe emerso che la -OMISSIS-srl avrebbe emesso false fatturazioni per favorire la società -OMISSIS-srl, di cui è -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, nel ricevere maggiori contributi indebiti dalla Regione -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- per la realizzazione di un impianto di biogas); - alla mafia garganica tramite -OMISSIS-, che avrebbe frequentazioni e cointeressi nelle gestioni societarie con la famiglia -OMISSIS- (in particolare, -OMISSIS- -OMISSIS-, ucciso a colpi di arma da fuoco era il nipote di -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS-, condannato all’ergastolo per la uccisione dei membri della famiglia -OMISSIS-; mentre -OMISSIS- -OMISSIS- è il nipote del marito di -OMISSIS-; peraltro -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- sono stati destinatari di misure cautelari per reati concernenti l’indebito conseguimento di erogazioni pubbliche); - con la mafia sanseverese, tramite -OMISSIS- e -OMISSIS- (questi ultimo collegato non solo a -OMISSIS-, di cui si è appena detto, ma anche a -OMISSIS- e -OMISSIS-, con il quale è stato denunciato dai Carabinieri per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, questi ultimi facenti capo al gruppo della criminalità organizzata foggiana denominato -OMISSIS---OMISSIS-, come risulterebbe tra l’altro da una O.C.C. emessa dal Tribunale di -OMISSIS-l’8.9.2005 a carico di 20 soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti, omicidi ed estorsioni); 6.- che, in conclusione, i descritti collegamenti tra società e tra i soci e appartenenti a organizzazioni criminali deporrebbero per la forte probabilità di una permeabilità di fatto della ricorrente a decisioni e obiettivi riconducibili alla criminalità organizzata; 7.- che le esigenze di celerità contemplate dall’articolo 92 comma 2 bis del d.lgs. 152 del 2021 hanno impedito il preavviso alla ricorrente e quindi la istaurazione del contraddittorio preventivo;

- nel ricorso introduttivo, la ricorrente espone che: - la società è stata “ Inizialmente costituita dai sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, quest’ultimo in qualità di socio amministratore. In data 30 novembre 2017 sono entrati a far parte della compagine sociale i nuovi soci -OMISSIS- -OMISSIS- e la AZIENDA AGRICOLA -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- s.a.s. Successivamente in data 3 maggio 2018 è entrata a far parte della compagine sociale la nuova socia -OMISSIS-, la

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