TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2021-12-24, n. 202100838
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Testo completo
Pubblicato il 24/12/2021
N. 00838/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00820/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 820 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, rappresentata e difesa dagli avvocati V T, S M e I M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio della prima, via Dante n. 77;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Nuoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;
per l’annullamento
-- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento della Prefettura UTG di Nuoro prot. n.0053111 del 22 settembre 2020;
- del parere del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione indirizzato alla Prefettura UTG di Nuoro in data 22 settembre 2020, nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di ASGI di accedere agli spazi e ai luoghi ove sono trattenuti i richiedenti protezione internazionale del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Macomer (NU) ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
- degli atti ad essi presupposti, connessi e consequenziali.
-- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dall’Associazione ricorrente il 20 luglio 2021:
- del provvedimento di riesame della Prefettura di Nuoro fasc. n. 3294/2020 comunicato via pec all’Associazione in data 21 aprile 2021,
- dell’avviso del Ministero dell'Interno, rif. Nota 003213 del 19 gennaio 2020,
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2021 il dott. Tito Aru;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 6 luglio 2020 l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) chiedeva alla Prefettura di Nuoro l’autorizzazione all’accesso al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Macomer - in una data compresa tra il 30 agosto e il 30 settembre 2020 - per una delegazione della stessa associazione.
1.1. In particolare chiedeva di poter effettuare l’accesso agli spazi riservati ai richiedenti protezione internazionale e agli spazi destinati ai cittadini stranieri in attesa di rimpatrio.
2. Detta richiesta veniva reiterata in data 16 settembre 2020 per mancanza di riscontro da parte della Prefettura adita.
3. Con nota del 22 settembre 2020 il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione esprimeva avviso contrario in merito alla predetta richiesta, evidenziando che l’associazione ricorrente non poteva essere considerata ente legittimato all’accesso nei Centri di permanenza per il rimpatrio in base alla normativa di riferimento di cui agli artt. 7, comma 2, D.lgs. n. 142/2015 e 6 comma 3 del DM 20 ottobre 2014, in quanto, secondo il proprio statuto, svolgerebbe attività non riconducibili alla nozione di assistenza e tutela a diretto beneficio dei soggetti trattenuti.
3.1 Inoltre, sempre secondo la Prefettura di Nuoro, la medesima Associazione non figurerebbe tra gli enti che hanno sottoscritto specifici accordi di collaborazione con il Ministero dell’Interno o con la stessa Prefettura ai sensi dell’art. 6, comma 3, del DM 20 ottobre 2014.
4. In data 19 ottobre 2020 l’Associazione ricorrente inoltrava richiesto di accesso agli atti istruttori richiamati nel provvedimento negativo della Prefettura, immediatamente riscontrata dall’Amministrazione.
5. All’esito dell’esame della documentazione acquisita l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione ha proposto il ricorso in esame concludendo, previa sospensione, per l’annullamento del provvedimento di diniego, con vittoria delle spese del giudizio.
6. Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
7. Con ordinanza n. 4 del 13 gennaio 2021 il Tribunale ha accolto ai fini del riesame l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
8. In data 21 aprile 2021 la Prefettura U.T.G. di Nuoro, richiamato l’avviso del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili ed Immigrazione 1983 del 27 gennaio 2021, ritenuto che l’ASGI non rientri tra gli Enti legittimati all’accesso di cui all’art. 7, comma 2, d.lgs n. 142/2015, confermava il diniego all’accesso al Cpr di Macomer, con conseguente assorbimento delle valutazioni in ordine alla possibilità di consentire l’ingresso ad un numero limitato di delegati dell’Associazione nel rispetto delle particolari prescrizioni volte a fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto.
9. Avverso detto secondo provvedimento reiettivo l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione ha proposto, in data 20 luglio 2021, motivi aggiunti con i quali, oltre a reiterare le argomentazioni già contenute nell’atto introduttivo del giudizio quanto alla sua legittimazione all’accesso alla struttura, ha altresì dedotto la violazione del giudicato cautelare di cui alla precitata ordinanza n. 4/2021 di questo TAR.
10. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
11. Alla pubblica udienza del 7 dicembre 2021 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene di dover confermare, pur tenendo conto delle argomentazioni poste dall’Amministrazione a fondamento del nuovo provvedimento negativo del 21 aprile 2021, l’orientamento espresso in sede cautelare (ordinanza n. 4 del 13 gennaio 2021) favorevole alla richiesta dell’Associazione ricorrente.
2. Tale orientamento ha trovato conferma in recenti pronunce del giudice amministrativo su vicende analoghe verificatesi tra le stesse parti oggi in causa in diverse regioni italiane.
3. In particolare risultano particolarmente articolate e condivisibili le argomentazioni del TAR Piemonte, Sezione I, n. 360 del 6 aprile 2021, che per chiarezza espositiva meritano di essere riportate integralmente:
“ In via preliminare, a livello eurounitario, il Collegio osserva che l’art. 16, comma 4 della direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE “Direttiva del parlamento europeo e del consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” recita: “I pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi hanno la possibilità di accedere ai centri di permanenza temporanea di cui al paragrafo 1, nella misura in cui essi sono utilizzati per trattenere cittadini di paesi terzi in conformità del presente capo. Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione ”.
Sempre a livello europeo, l’art. 10, comma 4 della direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE “direttiva del parlamento europeo e del consiglio recante