TAR Genova, sez. I, ordinanza cautelare 2011-01-27, n. 201100102

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, ordinanza cautelare 2011-01-27, n. 201100102
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201100102
Data del deposito : 27 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01226/2008 REG.RIC.

N. 00102/2011 REG.PROV.CAU.

N. 01226/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1226 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A A, con domicilio eletto presso di lui a Genova, viale Padre Santo 3/2;


contro

Universita' degli Studi di Genova, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Genova, domiciliata presso l’ufficio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei seguenti provvedimenti:

- rettorale -OMISSIS- prot. -OMISSIS- recante diniego alla riammissione in servizio, ricevuta con racc. a.r. il -OMISSIS-;

- rettorale -OMISSIS- prot. -OMISSIS- avente ad oggetto " apertura di procedimento disciplinare, contestazione di addebiti ai sensi dell'art.89 del TU leggi istruzione superiore approvato con RD n. 1592/1933" consegnata a mano il -OMISSIS- dal Rettore;

- rettorale -OMISSIS- prot. -OMISSIS- recante " sospensione cautelare dal servizio" a tempo indeterminato a decorrere dal -OMISSIS- ricevuta con racc.a.r. -OMISSIS-

- all'occorrenza, della nota -OMISSIS- prot. -OMISSIS- recante apertura procedimento disciplinare e contestuale sospensione, pervenuta con racc.a.r. -OMISSIS-

- all'occorrenza della relazione illustrativa dei fatti relativi al procedimento disciplinare di cui alla nota -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS-trasmessa al collegio di disciplina

CUN

Ministero Istruzione, non conosciuta dal ricorrente;

- per la condanna al risarcimento del danno dell'Università di Genova.;

E con motivi aggiunti depositati il -OMISSIS- per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti: a) nota Università Studi di Genova -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-;
b) Nota Università Studi di Genova -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-;

Ed ora con nuovi motivi aggiunti depositati il -OMISSIS- per l'annullamento previa sospensione dei seguenti provvedimenti: a) Nota Univeristà degli Studi di Genova -OMISSIS-, notificata con racc.r.r. il -OMISSIS- recante permanenza nella sospensione cautelare dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeerminato;
b) Nota Univesità Studi di Genova -OMISSIS-, notificata con racc.r.r il -OMISSIS- recante prosecuzione del procedimento disciplinare aperto con contestazione di addebiti prot. n. -OMISSIS-;
c) Rettorale -OMISSIS- (prot. ris. n. -OMISSIS-) recante sospensione cautelare dal servizio a tempo indeterminato già impugnata e depositata con il ricorso principale.

Nonché per la condanna al risarcimento del danno dell'Università di Genova ai sensi dell'art. 30, comma 2, D.Lgs 2010/104 e dell'art. 2 bis legge n. 241/1990.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Genova;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 il dott. P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che il collegio può apprezzare in questa sede cautelare la sola attività amministrativa con cui è stata negata la riammissione in servizio dell’interessato, posto che non è ammissibile la disamina giudiziale della dichiarazione dell’Università di Genova di voler aprire un diverso procedimento disciplinare nei confronti del dipendente;

considerato a tale stregua che la p.a. si è pur succintamente ripronunciata con l’atto -OMISSIS-, desumendo argomenti di apprezzamento dalla verificazione di fatti costituenti reato che, ancorché dichiarati in parte prescritti, hanno ora una sicura valenza di giudicato, quanto alla loro storica esistenza;

considerato che non appare possibile effettuare la comparazione tra situazioni affatto differenti, come è quella che viene profilata con i motivi in rassegna;

considerato che la domanda proposta per la revoca della sospensione cautelare non può essere influenzata dalla considerazione dello stato di salute del dipendente al tempo dei fatti, atteso che i ripetuti pronunciamenti penali non hanno escluso l’imputabilità del reo;

considerato che ai fini della richiesta riammissione in servizio del ricercatore ricorrente non è chiaro quale sia l’incidenza della possibilità prospettata dai motivi aggiunti in esame, secondo cui il dipendente potrebbe passare ad altro insegnamento (per il quale, peraltro, non ha ancora maturato abilità alcuna), o ad altro Ateneo;

considerato pertanto che, quanto alla presente fase cautelare, non è possibile ravvisare elementi di fondamento delle censure proposte;

considerato che la lunga durata della vicenda induce a ritenere opportuna la compensazione delle spese di lite per questa fase;

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