TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-02-21, n. 202400207

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-02-21, n. 202400207
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400207
Data del deposito : 21 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/02/2024

N. 00207/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01029/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2023, proposto da
EL PP s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alle procedure CIG 9090780CF7, 9090877D03 e 9091024654), rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Ida Leonardo, Elvira Riccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

APES (Azienda Pisana Edilizia Sociale) s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Germano Scarafiocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;



per l'annullamento

della determinazione dell'amministratore unico di A.P.E.S. - ATTO N. 86 del 03/08/2023 con la quale è stata disposta la revoca della determina dell'amministratore unico n. 123 del 19.12.2022, contenente il provvedimento di aggiudicazione della procedura finalizzata alla presentazione di progetti definitivi finalizzati alla stipula di contratti di partenariato pubblico-privato per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici ad uso abitativo gestiti da APES PISA, mediante i benefici fiscali, nell'ambito del c.d. super bonus 110% di cui alla legge 77/2020 e ss.mm.ii., a fronte di totale sconto in fattura ex art. 121 comma 1, lett. a) della medesima legge. LOTTO 5 PONTEDERA CIG: 9090780cf7; LOTTO 7 S. MINIATO, SANTA CROCE CIG: 9090877d03, LOTTO 11 PISA 9091024654 CUP h18g21000010001 (comune per tutti i lotti)

- della nota prot. n. 6973 del 25.08.2023, con la quale è stata inviata in allegato la suddetta determina n. 86 di revoca dell'aggiudicazione;

- della nota del 31.8.2023 prot. 7089 con la quale è stata chiesta l'escussione della polizza fideiussoria ex art. 103 del Dlgs. 50/2016 e ss. mm. ii. – Polizza n. E1502080 relativamente al LOTTO 11 rilasciata dalla compagnia assicuratrice Itas Mutua dell'importo di € 189.017,77;

- della nota del 31.8.2023 prot. 7099 con la quale è stata chiesta l'Escussione polizza fideiussoria ex art. 103 del Dlgs. 50/2016 e ss. Mm. Ii. Relativa al lotto 5 – Polizza n. QB230011511 rilasciata dalla compagnia assicuratrice QBE Europe Sa/NV dell'importo di euro 204.583,32;

- della nota del 31.08.2023 con la quale APES ha proceduto alla segnalazione ad ANAC dell'intervenuta revoca dell'aggiudicazione;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la determina a contrarre, il bando, il disciplinare e il capitolato di gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di APES (Azienda Pisana Edilizia Sociale) s.c.p.a. e di

Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La società ricorrente partecipava alla procedura di gara indetta da A.P.E.S.- Azienda Pisana Edilizia Sociale s.c.p.a., con determinazione 25 febbraio 2022, n. 31 dell’Amministratore unico ed avente ad oggetto l’aggiudicazione di undici diversi lotti relativi a “contratti di partenariato pubblico-privato per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici ad uso abitativo gestiti da APES Pisa, mediante i benefici fiscali, nell’ambito del cd. super bonus 110% di cui alla legge 77/2020 e ss.mm.ii., a fronte di totale sconto in fattura ex art. 121 comma 1, lett. a) della medesima legge”; all’esito della procedura, la determinazione 19 dicembre 2022, n. 123 dell’Amministratore unico di A.P.E.S. s.c.p.a., disponeva l’aggiudicazione alla ricorrente dei lotti 5-Pontedera (CIG: 9090780CF7), 7-S. Miniato, Santa Croce (CIG: 9090877D03) ed 11-Pisa (CIG: 9091024654).

Con nota 30 dicembre 2022 prot. 9733, il R.U.P. richiedeva alla ricorrente la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto (garanzia definitiva; polizza per ciascun lotto) e disponeva l’anticipata esecuzione del contratto ex art. 8, 1° comma del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (conv. in l. 11 settembre 2020, n. 120), con riferimento alla progettazione esecutiva “per ciascuno dei fabbricati inseriti nei lotti aggiudicati”, da consegnare nel medesimo termine stabilito per la trasmissione della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto; seguiva un nutrito carteggio tra le parti che si concludeva con la sostanziale mancata consegna della progettazione esecutiva (del tutto omessa con riferimento al lotto n. 7 e consegnata, per gli altri due lotti, in una versione non ritenuta utilizzabile dalla Stazione appaltante), in tempo utile per poter usufruire del cd. super bonus 110% (ragione determinante per l’esecuzione degli interventi, non essendo previsto alcun onere a carico della Stazione appaltante per l’esecuzione dei lavori) nel termine, da ultimo, previsto dal d.l. 16 febbraio 2023 n. 1112 (nel testo risultante dalla l. di conversione 11 aprile 2023, n. 38).

Con determinazione 3 agosto 2023, n. 86, l’Amministratore unico di A.P.E.S. s.c.p.a. disponeva pertanto, la revoca della determinazione di aggiudicazione (richiamando, a questo proposito, la previsione di cui all’art. 21- quinquies della l. 7 agosto 1990, n. 241) e l’incameramento delle due cauzioni definitive prestate dalla ricorrente.

Con il ricorso, la ricorrente impugnava la determinazione sopra richiamata e le note della Stazione appaltante che comunicavano l’incameramento delle cauzioni e la segnalazione ad A.N.A.C. della revoca, sulla base di censure di: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 21- quinquies e 21- nonies della legge n. 241/90, violazione degli artt. 32, 106 e 109 del d.lgs. n. 50/2016, violazione dell’art. 61, comma 3, del d.p.r. n. 207/2010, difetto di istruttoria e di motivazione, carenza e/o erroneità dei presupposti, contraddittorietà, sviamento; 2) violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza e buona fede ai sensi dell'art. 1337 c.c., violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, eccesso di potere per abnormità, violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 93 d.lgs. n. 50 del 2016, violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 21- quinquies della legge n. 241/90; con il terzo motivo di ricorso era altresì richiesta la quantificazione dell’indennizzo ex art. 21- quinquies della l. 7 agosto 1990, n. 241 spettante per la revoca dell’aggiudicazione, quantificato nella capital somma di € 811.247,25, sulla base del deposito in giudizio di un prospetto di parte, non accompagnato da un qualche giustificativo.

Si costituivano in giudizio l’Autorità Nazionale Anticorruzione (che si limitava a rilevare come l’annotazione nel Casellario della revoca fosse già stata effettuata e non impugnata dal ricorrente) e A.P.E.S.- Azienda Pisana Edilizia Sociale s.c.p.a. (che controdeduceva sul merito dell’impugnazione e sollevava eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O., per quello che riguarda la sola contestazione dell’incameramento della cauzione definitiva e di inammissibilità per difetto di interesse dell’impugnazione della nota di segnalazione della revoca ad A.N.A.C.).

Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2024, la Sezione sollecitava il contraddittorio delle parti ex art. 73, 3° comma c.p.a. con riferimento ad

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