TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-09-19, n. 202400601

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-09-19, n. 202400601
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400601
Data del deposito : 19 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/09/2024

N. 00601/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00510/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 510 del 2020, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. D N e dall’avv. F V per mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliati in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio legale del medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la “Fondazione san Vincenzo dè Paoli” con sede in Ravenna via Francesco Negri n. 28, che gestisce la scuola secondaria di primo grado paritaria “S V d P”, in persona del Vice-Presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. M M del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via San Vitale n. 40/3/a, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

«A) del documento di valutazione recante la data dell’-OMISSIS- contenente il giudizio finale dell’alunno -OMISSIS-, nella parte in cui vengono assegnati giudizi insufficienti e nella parte in cui viene attestato dal Consiglio di Classe il seguente giudizio: “ L’alunno, non avendo partecipato, se non in modo estremamente sporadico alla DAD presenta numerose lacune nella maggior parte delle discipline. Ha svolto i compiti in modo estremamente episodico senza rispettare le scadenze e ha interrotto la comunicazione, spesso in modo scorretto, sia con i docenti che con i compagni dimostrando una totale mancanza di serietà e di maturità di cui la famiglia è stata costantemente informata. Il livello globale di apprendimento raggiunto è insufficiente ma verrà ammesso alla classe successiva in seguito all’O.M. del 16 maggio 2020 ”. B) del verbale del Consiglio di Classe II^ A contenente il documento di valutazione finale e delle valutazioni periodiche per l’a.s. 2019/2020 dello studente -OMISSIS- nella parte in cui, nella valutazione relativa al II° Quadrimestre viene affermato che “ Lo studente attraverso un comportamento reiterato manifesta rifiuto sistematico delle regole della DAD attraverso azioni e atteggiamenti scorretti manca di rispetto nei confronti dei compagni e del personale docente. Non mostra impegno e consapevolezza circa il proprio dovere. Non partecipa al dialogo formativo nonostante i numerosi tentativi da parte dei docenti e della dirigente di dialogare con la famiglia per un suo corretto inserimento e coinvolgimento ”;
C) dei criteri e dei metodi di valutazione che il Consiglio di Classe ha adottato per la valutazione dell’allievo, i quali risultano non trasparenti, incomprensibili, illogici e del tutto contraddittori rispetto all’andamento ed al profitto ottenuto dallo studente nel corso del I° Quadrimestre, ovvero nel periodo antecedente alla Pandemia da Covid-19, e comunque perché illegittimi per contrasto con l’art. 6, d.lgs. n. 62/2017 e con l’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020. Qualora occorra, di ogni provvedimento premesso, connesso e/o consequenziale con il quale il Consiglio di Classe stabilito il giudizio di non idoneità siccome illegittimo, incongruo ed immotivato;
nonché di ogni altro atto, verbale e/o determinazione premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo delle prerogative della ricorrente».

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fondazione San Vincenzo Dè Paoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024 il dott. P C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in trattazione, notificato il 5 agosto 2020, i sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, hanno impugnato, deducendo plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere, gli atti indicati in epigrafe, concernenti il giudizio finale negativo espresso nei confronti del minore all’esito del secondo quadrimestre della -OMISSIS- (a causa della mancata partecipazione alla DAD, ma con ammissione alla -OMISSIS- in forza dell’ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020).

I ricorrenti hanno lamentano un’asserita discrasia evidente tra il primo quadrimestre, svolto in presenza, con risultati buoni, e il secondo quadrimestre, svoltosi (causa covid) con la modalità didattica a distanza (DAD). Hanno rappresentano di avere quattro figli impegnati a scuola e di avere avuto difficoltà a gestire i devices e problemi con il servizio wi-fi . Hanno censurato la mancata informazione della famiglia: “ Si è già evidenziata in fatto una totale mancanza di collaborazione e di confronto costruttivo tra la scuola ed i genitori, nonché la scarsa disponibilità da parte degli insegnanti a venire incontro e a rispondere alle esigenze manifestate da -OMISSIS-. Le disposizioni emesse a seguito della pandemia e della sospensione delle lezioni sono state rivolte a favorire la massima collaborazione tra i docenti e le famiglie e finalizzate a favorire i ragazzi ”.

L’Istituto Scolastico Paritario “San Vincenzo De’ Paoli” si è costituito a resistere in giudizio con memoria di replica in data 3 e 4 settembre 2020.

La domanda di tutela cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. è stata respinta con decreto n. 310/2020 del 6 agosto 2020.

La domanda cautelare è stata poi respinta anche nella sede collegiale, con ordinanza -OMISSIS- dell’8 settembre 2020, ampiamente motivata, con la quale il Tribunale ha comunque assicurato un’adeguata delibazione della causa (“ Non sussiste, sia pure sulla scorta di una delibazione sommaria propria della fase cautelare, la probabilità del buon esito del ricorso, tenuto in particolare conto che la documentazione depositata in giudizio sembra confermare la correttezza delle valutazioni espresse nonché l’avvenuto adempimento degli obblighi comunicativi posti a carico dell’istituto scolastico nei confronti della famiglia dell’alunno dell’andamento scolastico del discente ”).

In assenza di ulteriori e più recenti attività processuali delle parti (nulla invero risultava depositato e prodotto in atti successivamente alla fase cautelare risalente all’anno 2020 e l’ultimo atto processuale della parte ricorrente risultava risalire al 18 ottobre 2020, con il deposito della quietanza di versamento del contributo unificato), la causa è stata iscritta nell’apposito ruolo “aggiunto” con finalità “esplorative” dell’udienza di merito dell’8 maggio 2024, al fine di verificare l’attuale persistenza di un interesse della parte alla decisione della controversia.

Nulla è pervenuto, nonostante la comunicazione di cortesia effettuata dalla segreteria al fine di nuovamente rappresentare al difensore costituito la specifica finalità della chiamata della causa alla predetta udienza pubblica dell’8 maggio 2024, nella quale è comparso il solo avv. M M per l’Istituto scolastico paritario S V d P, mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente. La causa è stata dunque rinviata per la decisione conclusiva all’udienza del 18 settembre 2024.

Nell’udienza del 18 settembre 2024 è nuovamente comparso il solo difensore della parte intimata, mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente, che nulla ha nelle more depositato o prodotto in giudizio. La causa – previo avviso a verbale ai sensi dell’art. 73, comma 3, primo periodo, c.p.a. (“ Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale ”) - è stata dunque presa in decisione.

L’esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento del processo dimostra il sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente a coltivare il ricorso e a chiederne la decisione nel merito.

Depongono in modo inequivoco nel senso della sopravvenuta carenza d’interesse:

- l’assenza di qualsivoglia atto processuale della parte ricorrente successivo alla fase cautelare;

- la sua mancata comparizione e l’assenza di memorie, atti, documenti nelle successive due udienze pubbliche alle quali la causa è stata chiamata, nonostante la parte risulti esser stata ritualmente avvisata e sollecitata anche con apposite, ulteriori comunicazioni di cortesia;

- la natura della controversia e la tipologia degli atti impugnati, per loro natura destinati a dispiegare effetti temporanei o a essere rapidamente superati dalle successive vicende amministrative;

- il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sull’ordinanza collegiale di rigetto della “sospensiva”, motivata anche sulla carenza del fumus boni juris e dunque con una prima delibazione negativa circa la possibile fondatezza del ricorso, non appellata dalla parte ricorrente.

Tutti questi elementi fattuali e processuali costituiscono idonei elementi di prova desumibili dagli atti e dal comportamento delle parti ai sensi degli artt. 116, cpv., c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a., nel senso della improcedibilità della causa per sopravvenuta carenza d’interesse.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

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