TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-07-04, n. 202400820
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/07/2024
N. 00820/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00949/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 949 del 2023, proposto da
Myt Development Initiatives S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G C, M M e M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Regina Margherita, 174;
nei confronti
Comune di San Giacomo Vercellese e Comune di Arborio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della D.G.R. Piemonte del 31 luglio 2023 n. 58-7356, recante “indicazioni sull''installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 31, Supplemento ordinario n. 2 del 3 agosto 2023;
della DGR del 23 ottobre 2023, n. 26-7599, recante “Decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7. Indicazioni sull''installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021. Modifica parziale della D.G.R. n 58-7356 del 31 luglio 2023 (punto d)”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2024 il dott. M C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Società ricorrente, attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, ha avviato lo sviluppo di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a circa 11 MWp, da realizzarsi nei Comuni di San Giacomo Vercellese e Arborio (VC) denominato “Parco fotovoltaico San Giacomo” (l’“Impianto”).
2. I terreni su cui è prevista la realizzazione dell’intervento, di cui la Società ha ottenuto la disponibilità in forza di contratto preliminare di compravendita (doc. 3 ricorrente), hanno destinazione agricola, e appartengono alle classi II e III di capacità d’uso del suolo ai sensi della disciplina regionale.
3. La scelta localizzativa, secondo la prospettazione della ricorrente, è dipesa dalle valutate caratteristiche dei fondi, contraddistinti dalla ridotta potenzialità agricola e tutti ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199; sugli stessi, infatti, non gravavano vincoli diretti, né si collocavano all’interno della fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (pari per il fotovoltaico a 500 metri) (doc. 4 ricorrente).
4. La Società richiedeva a e-Distribuzione il preventivo di connessione (doc. 5 ricorrente, recante la data del 5.5.2023), ottenendone il rilascio da parte del gestore in data 10.10.2023 con il codice di tracciabilità 358850416 (doc. 6 ricorrente, con indicazione della data di ricevimento della corrispondente domanda in data 06.09.2023). Il preventivo in questione non risulta “ritirato” e, quindi, accettato dalla richiedente.
5. Nelle more, la Regione Piemonte ha emanato la gravata D.G.R. del 31 luglio 2023 n. 58-7356, recante “indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021” , pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 31, Supplemento ordinario n. 2 del 3 agosto 2023. L’atto in questione, alla luce dell’introduzione delle aree idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, disciplina le attività realizzabili in area agricola in attesa del completamento del tessuto normativo con l’emanazione dei decreti interministeriali e degli atti regionali previsti, riconoscendo piena forza precettiva alle disposizioni vigenti, non abrogate e non ancora modificate.
In particolare, qualificate come “aree agricole ad elevato interesse agronomico” le aree agricole riconducibili a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), del D.M. 1444/1968, individuate dagli strumenti urbanistici, appartenenti: (i) agli areali individuati dai disciplinari delle produzioni agricole vegetali come D.O.P.; I.G.P.; D.O.C. e D.O.C.G., (ii) ai terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo ai sensi della “Carta della capacità d’uso dei suoli del Piemonte”, adottata con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010, la suddetta delibera regionale ivi consente unicamente l’installazione di impianti fotovoltaici di tipo agrivoltaico.
6. Con DGR del 23 ottobre 2023, n. 26-7599, la Regione è intervenuta nuovamente sulla materia, modificando le misure di salvaguardia previste nella precedente e qui gravata deliberazione, prevedendo che il divieto a realizzare impianti fotovoltaici a terra non agrivoltaici “non si applichi ai procedimenti abilitativi già conclusi alla data della pubblicazione dello stesso sul BUR né a quelli rispetto ai quali il proponente alla stessa data abbia acquisito ed esplicitamente accettato il preventivo per la connessione redatto dal gestore di rete, fatta salva la possibilità per gli interessati di richiedere l’applicazione del presente provvedimento ai procedimenti in corso” .
7. Avverso le deliberazioni regionali del 31 luglio e del 23 ottobre 2023 è insorta la ricorrente, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, sulla base dei motivi di ricorso come di seguito rubricati:
I. Violazione degli Artt. 1 e 20 e Ss. del D.Lgs. 199/2021 – Violazione dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e delle Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010 – Violazione dell’art. 117, commi 1 e 3 Cost. – Violazione dell’art. 194, paragrafo 1, del Tfue – Violazione della Direttiva (Ue) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 - Violazione degli Artt. 3, 97 Cost. – Carenza assoluta di potere – Irragionevolezza;
II. Violazione degli artt. 1 E 20 s ss. del D.Lgs. 199/2021 – Violazione dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e delle Linee Guida di cui Al D.M. 10.09.2010 – Violazione dell’art. 117, Commi 1 e 3 Cost. – Violazione degli Artt. 3, 97 Cost. – Carenza assoluta di potere – Arbitrarietà;
III. Violazione degli artt. 1 e 20 e Ss. del D.Lgs. 199/2021 – Violazione dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e delle Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010 – Violazione dell’art. 117, commi 1 e 3 Cost. – Violazione dell’art. 194, paragrafo 1, del Tfue – Violazione della Direttiva (Ue) 2018/2001 dell'11 Dicembre 2018 - Violazione degli Artt. 3, 97 Cost. – Eccesso di potere sviamento – Arbitrarietà;
IV. Violazione della Direttiva (Ue) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 – Violazione della comunicazione repowereu della Commissione dall’8 marzo 2022 – Violazione del “piano repowereu” del 18 maggio 2022 - Violazione del regolamento (ue) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 - Violazione dell’art. 117 cost. – Eccesso di potere sviamento – Arbitrarietà;
V. Violazione dell’art. 3, 41 e 117, comma 2, lettera s) cost. – Eccesso di potere sviamento – Difetto di istruttoria e di motivazione – Arbitrarietà;
VI. Violazione dell’art. 3, 41, 97 cost. – Violazione del principio di legittimo affidamento e certezza del diritto -Eccesso di potere sviamento – Difetto di istruttoria e di motivazione – Arbitrarietà.
8. Si è costituita la Regione Piemonte, contestando con memorie e documenti le avversarie domande e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
9. All’esito della camera di consiglio del 14.12.2023 questo TAR, con ordinanza n. 500/2023, ravvisava l’opportunità di disporre la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
10. A seguito di ulteriore scambio di atti difensivi, all’udienza pubblica del 18.4.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In limine , occorre scrutinare l’eccezione di parte resistente circa l’inammissibilità ovvero l’improcedibilità dell’impugnativa. La Regione Piemonte, per un verso, ritiene gli atti impugnati inidonei ad imporre qualsivoglia limitazione o moratoria alle