TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-10-10, n. 202417394
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Testo completo
Pubblicato il 10/10/2024
N. 17394/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08164/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8164 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del decreto ministeriale-OMISSIS-, emesso dal Ministero dell'Interno, in data 8.5.2020 e notificato al ricorrente in data 13.8.2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 settembre 2024 la dott.ssa V A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 16 ottobre 2020 l’odierno ricorrente ha domandato l’annullamento del decreto ministeriale-OMISSIS-, emesso dal Ministero dell'Interno, in data 8.5.2020 e notificato al ricorrente in data 13.8.2020 con cui è stata domanda di concessione della cittadinanza avanzata dal ricorrente, per i seguenti motivi:
1) “Eccesso di potere per errore di fatto, difetto di istruttoria e carenza di
motivazione” per aver l’amministrazione motivato mancato accoglimento della domanda considerati i pregiudizi di carattere penale a carico del richiedente, di cui all’informativa della Questura di Milano (violazione degli artt. 416, 640, 483, 476, 482, art. 12, co. 3 D.lgs. 286/98) senza considerare che tale procedimento è stato definito in data 9.6.2020 con
sentenza di non doversi procedere;
2) “Violazione dell’art. 6 c. 4 L. 91/92: sul dovere di sospendere il procedimento
volto alla concessione della cittadinanza in caso di procedimento pendente
fino alla comunicazione della sentenza definitiva a norma” per non aver l’amministrazione sospeso il procedimento amministrativo in attesa della definizione del processo penale a carico del ricorrente.
Si è costituita in giudizio chiedendo