TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-06-28, n. 202401660

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-06-28, n. 202401660
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202401660
Data del deposito : 28 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2024

N. 01660/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00672/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 672 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G V ed E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione,

del decreto a firma del Direttore Centrale del -OMISSIS-, Direzione centrale per le Risorse Umane, -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- notificato in data 19 marzo 2024, con il quale è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio del ricorrente ai sensi dell’art. 14, comma 3, del C.C.N.L. di categoria, sottoscritto il 26 maggio 2004, nonché di ogni altro atto pregresso e consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 il dott. C P e uditi, per le parti, l’avvocato Vivona e l’avvocato dello Stato Di Biase;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, il ricorrente: A) con il D.M. -OMISSIS-è stato sospeso obbligatoriamente dal servizio, a decorrere dal 29 marzo 2022, in esecuzione dell’ordinanza del -OMISSIS-, -OMISSIS-, con cui il ricorrente medesimo era stato sottoposto-OMISSIS- nell’ambito del-OMISSIS-;
B) con il D.M.-OMISSIS- è stato riammesso in servizio, con decorrenza immediata, a seguito dell’ordinanza del -OMISSIS- Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri in data-OMISSIS-, con cui era stata annullata, limitatamente alla posizione del ricorrente medesimo, la predetta ordinanza del -OMISSIS- presso i -OMISSIS- in data-OMISSIS-;
C) con Decreto del -OMISSIS-, Sezione -OMISSIS-, -OMISSIS-, pervenuto all’Amministrazione in data 11 marzo 2024 è stato -OMISSIS-di cui agli articoli 110, 81 cpv, e 319 quater cod. pen. (-OMISSIS-), agli articoli 117, 319 e 321 cod. pen. (-OMISSIS-) e agli articoli 110 e 346 bis cod. pen. (-OMISSIS-).

Come pure si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, in ragione di quanto precede la competente Autorità – in applicazione dell’art. 14, comma 3, del C.C.N.L. di categoria sottoscritto il 26 maggio 2004 che «disciplina la sospensione cautelare dal servizio, con privazione della retribuzione, nel caso in cui il dipendente venga sottoposto a procedimento -OMISSIS- che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell’art. 12, commi 5 e 6, del citato contratto» – ha ritenuto di dover disporre la sospensione facoltativa dal servizio del ricorrente in quanto «-OMISSIS- di tale gravità da procurare, in caso di permanenza in servizio, non soltanto turbamento all’ordinato andamento dell’Amministrazione all’interno della sede -OMISSIS-dì appartenenza e comunque in qualsiasi altra struttura del -OMISSIS-, ma anche grave danno all’immagine del -OMISSIS- stesso».

2. Dell’impugnato decreto il ricorrente chiede l’annullamento lamentando la violazione dell’art. 14, comma 3, del C.C.N.L. di categoria, sottoscritto il 26 maggio 2004, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione, osservando che la motivazione dell’impugnato decreto, fondata soltanto sull’astratta gravità dei -OMISSIS- ascritti al ricorrente, è «insufficiente ad esprimere e dar conto della valutazione operata dall’Amministrazione in ordine al possibile discredito che la permanenza in servizio del dipendente potrebbe arrecare all’immagine ed al prestigio dell’Amministrazione» ;
e ciò in quanto la stessa Amministrazione, in precedenza, venuta meno la misura cautelare -OMISSIS-, pur permanendo il ricorrente indagato per i medesimi gravi fatti di -OMISSIS- poi oggetto del rinvio a giudizio, ha discrezionalmente ritenuto di non dover disporre, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del predetto C.C.N.L., il prolungamento della sospensione cautelare e di riammettere in servizio il ricorrente medesimo. Inoltre con il provvedimento impugnato l’Amministrazione si contraddice perché, senza però dar conto e rendere intellegibile il proprio iter logico motivazionale, perviene ad una diversa valutazione dei medesimi ed originari fatti addebitati al ricorrente, «non potendosi certo fondare la nuova e contrastante valutazione sull’unico dato nuovo costituito dal rinvio a giudizio». Risulta infatti certamente rilevante la circostanza che la revoca della misura -OMISSIS- sia stata disposta dal -OMISSIS- di -OMISSIS- non già in base ad una diversa valutazione del quadro indiziario posto a base del provvedimento cautelare, ma semplicemente per l’insussistenza delle esigenze cautelari. Dunque le gravi contestazioni mosse al ricorrente nel decreto di rinvio a giudizio sono le stesse di quelle esistenti allorquando l’Amministrazione lo ha riammesso in servizio. A ciò si aggiunge che l’Amministrazione, «a differenza di quanto implicitamente fatto in sede di riammissione in servizio» , non ha nemmeno valorizzato l’occasionalità della partecipazione del ricorrente ai fatti oggetto del procedimento -OMISSIS-, occasionalità rilevata dal -OMISSIS- e che potrebbe anche condurre, qualora fosse accertata la responsabilità del ricorrente, all’applicazione di una sanzione disciplinare meno afflittiva del licenziamento. Del resto l’Amministrazione, sin dall’avvio del procedimento disciplinare, ha avuto piena contessa della gravità dei fatti -OMISSIS- al ricorrente, come risulta dalla contestazione degli addebiti, ove si si legge che: «I fatti per i quali si sta procedendo nei confronti della S.V., qualora accertati definitivamente-OMISSIS-, potrebbero ledere l’immagine e di affidabilità ed integrità che si richiede ad un appartenente del -OMISSIS-, in ragione della particolare delicatezza dei compiti istituzionali svolti e della qualifica funzionale rivestita, quale funzionario del -OMISSIS-» ;
ciononostante l’Amministrazione ha ritenuto di poter riammettere in servizio il ricorrente, evidentemente ritenendo di non porre in pericolo o di pregiudicare l’immagine e il prestigio dell’Amministrazione stessa.

3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 21 giugno 2024 ha replicato alle suesposte censure osservando, in particolare, che: A) secondo la giurisprudenza il datore di lavoro pubblico può sospendere cautelarmente dal servizio il dipendente-OMISSIS-, anche quando il dipendente stesso è stato già sottoposto a misura restrittiva della libertà personale che ha perso efficacia, se a suo carico vi sono gravi e fondati indizi di responsabilità per fatti tali da giustificare, se accertati, il licenziamento;
B) dalla lettura dell’impugnato provvedimento di sospensione dal servizio si può risalire all’iter logico seguito dall’Amministrazione, «che è stata debitamente motivata in ragione della gravità del comportamento tenuto dall’interessato».

4. Alla camera di consiglio del 26 giugno 2024 è stato dato l’avviso relativo alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.. Quindi il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.

2. Nel merito, giova innanzi tutto evidenziare che l’art. 14 del C.C.N.L. di categoria disciplina, per quanto interessa in questa sede due distinte autonome ipotesi di sospensione cautelare facoltativa del dipendente sottoposto a procedimento -OMISSIS-: A) quella di cui al comma 2, secondo il quale nel caso di dipendente colpito da una misura restrittiva della libertà personale, l’amministrazione, “cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3” ;
B) quella di cui al comma 2, secondo il quale il dipendente “può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento -OMISSIS- che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 12, commi 5 e 6 (Codice disciplinare )”.

Inoltre i presupposti per la sospensione cautelare di cui all’art. 14, comma 3, che rileva in questa sede, sono costituiti: A) dall’adozione di un provvedimento di rinvio a giudizio-OMISSIS-;
B) dalla natura e dalla gravità dei fatti -OMISSIS--OMISSIS-, dovendosi trattare di “fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 12, commi 5 e 6 (Codice disciplinare)”. Deve, quindi, ritenersi applicabile alla previsione dell’art. 14, comma 3, il consolidato orientamento giurisprudenziale ( ex multis , T.A.R. Lazio Roma, Sez. I-bis, 8 luglio 2020, n. 7870) secondo il quale la valutazione ai fini della sospensione precauzionale facoltativa costituisce una tipica manifestazione del potere discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile innanzi al Giudice amministrativo solo ove risulti manifestamente irragionevole, e non comporta la necessità di esporre le ragioni per le quali i fatti -OMISSIS- al dipendente devono considerarsi particolarmente gravi, potendo tale giudizio essere implicito -OMISSIS-.

3. Passando al caso in esame, come si evince dal decreto di rinvio a giudizio richiamato nel provvedimento impugnato, sono stati formulati tre distinti capi d’imputazione nei confronti del ricorrente, il quale risulta imputato: A) in concorso con altri -OMISSIS-, «Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 319 quater c.p. perché, in concorso fra loro e con píù azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, -OMISSIS-, in qualità di membro della -OMISSIS- per titoli ed esame -OMISSIS-di -OMISSIS-, di cui al decreto -OMISSIS-..., e quindi di pubblico ufficiale, abusando della sua qualità, anche per il tramite di -OMISSIS--OMISSIS-, suo referente e uomo di fiducia che manteneva i contatti con i candidati al concorso provenienti -OMISSIS-, riceveva da -OMISSIS-, partecipante al concorso, -OMISSIS- a -OMISSIS- - consegnate materialmente al -OMISSIS-- per consentirgli di svolgere e superare le prove del suddetto concorso senza impedimenti e senza comportamenti ostruzionistici da parte del -OMISSIS-o di soggetti di sua fiducia e anche attraverso il consapevole contributo di -OMISSIS-,-OMISSIS-, extraneus - che concretamente interveniva sui membri di commissione fornendo loro indicazioni e ricevendo informazioni, per interferire sul giudizio della commissione e comunque garantire l’assenza di ostacoli e il sereno svolgimento delle prove in favore del -OMISSIS-» (-OMISSIS-);
B) in concorso con altri -OMISSIS-, «Del delitto p. e p. dagli artt. 117, 319, 321 c.p. perché -OMISSIS-, in qualità di membro della -OMISSIS- per titoli ed esame -OMISSIS-di -OMISSIS-, di cui al decreto -OMISSIS-..., e quindi di pubblico ufficiale, riceveva da -OMISSIS- -OMISSIS-, partecipante al concorso, anche per il tramite di -OMISSIS--OMISSIS-, suo referente e uomo di fiducia che manteneva i contatti con i candidati al concorso provenienti -OMISSIS-, -OMISSIS-per compiere gli atti contrari ai doveri d’ufficio e in particolare per interferire sul giudizio della commissione e garantire il giudizio di idoneità in favore del -OMISSIS-» (-OMISSIS-);
C) in concorso con altri -OMISSIS-, «Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 346 bis c.p. perché -OMISSIS-, sfruttando le proprie e altrui relazioni all’interno della -OMISSIS- con pubblici ufficiali e commissari del concorso pubblico, per titoli ed esami, a -OMISSIS- della -OMISSIS-, indetto con decreto-OMISSIS- ..., si faceva promettere -OMISSIS- da -OMISSIS-, partecipante al concorso, il quale materialmente contava sulla collaborazione attiva di -OMISSIS- e -OMISSIS-, -OMISSIS- posta in essere per garantire il superamento del concorso da parte del -OMISSIS-» (-OMISSIS-).

4. Risulta allora evidente che nessuna delle suesposte censure coglie nel segno, alla luce delle seguenti considerazioni.

Innanzi tutto il ricorrente non ha motivo di dolersi del fatto che la motivazione dell’impugnato decreto sia fondata soltanto sull’astratta gravità dei -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- in quanto dall’esame dei suddetti capi d’imputazione risulta che al ricorrente sono addebitate plurime condotte, poste in essere in concorso con altri, che configurano gravi -OMISSIS- contro la pubblica amministrazione. Dunque la valutazione dell’Amministrazione sulla gravità dei fatti per i quali è stata disposta la sospensione precauzionale è implicita nella gravità dei -OMISSIS- -OMISSIS- al ricorrente nel decreto di rinvio a giudizio.

Né si configura l’asserita contraddizione tra la decisione (discrezionale) assunta con il provvedimento impugnato e la precedente decisione (anch’essa discrezionale) dell’Amministrazione di riammettere in servizio il ricorrente a seguito del venir meno della misura -OMISSIS- disposta nei suoi confronti.

È ben vero che, come rimarcato dal ricorrente, la misura -OMISSIS- disposta nei suoi confronti dal -OMISSIS- presso -OMISSIS- è stata revocata dal -OMISSIS- di -OMISSIS- non già in base ad una diversa valutazione del quadro indiziario posto a base della misura cautelare, bensì in ragione dell’insussistenza delle esigenze cautelari. Non coglie però nel segno il ricorrente quando afferma che non vale a giustificare l’adozione del provvedimento impugnato «la nuova e contrastante valutazione sull’unico dato nuovo costituito dal rinvio a giudizio». Difatti tale affermazione contrasta con la ratio di previsioni come quella dell’art. 14, comma 3, del C.C.N.L. di categoria, che pongono in capo all’Amministrazione il potere/dovere di operare una nuova valutazione - distinta ed autonoma da quella prevista dell’art. 14, comma 2 - sulla posizione dell’interessato, laddove questi venga rinviato a giudizio. Difatti se la richiesta di rinvio a giudizio è l’atto con cui il pubblico ministero esercita l’azione -OMISSIS-, l’adozione del decreto di rinvio a giudizio presuppone un controllo, da parte del Giudice, sull’esercizio dell’azione -OMISSIS-, controllo che oggi risulta ancor più incisivo alla luce della previsione dell’art. 425, comma 3, cod. proc. pen. (come modificato dalla c.d. legge Cartabia), secondo il quale “Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di -OMISSIS-”.

A tal riguardo giova evidenziare che il legislatore ha optato per l’ampliamento dei poteri di controllo del Giudice sull’esercizio dell’azione -OMISSIS-, rimodulando i criteri per l’emissione della sentenza di non luogo a procedere (peraltro estesi alle ipotesi di citazione diretta a giudizio). Difatti la nuova regola di giudizio - ora collegata alla “ragionevole previsione di -OMISSIS-” impone - al Giudice penetranti valutazioni prognostiche in ordine alla responsabilità dell’imputato, innestandosi a valle di un articolato iter decisionale, nel corso del quale il giudice è tenuto a verificare la correttezza del capo di imputazione e la sua corrispondenza alle risultanze dell’attività investigativa, oltre che la completezza del materiale probatorio posto a sostegno della tesi accusatoria.

Dunque - nonostante la pregressa riammissione in servizio il ricorrente, disposta dall’Amministrazione a seguito del venir meno della misura cautelare disposta dal -OMISSIS- nei suoi confronti - la sospensione cautelare disposta con il provvedimento impugnato si giustifica proprio in quanto l’Amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha tenuto conto anche della “ragionevole previsione di -OMISSIS-” sottesa alla sopravvenuta decisione del -OMISSIS- di disporre il rinvio a giudizio del ricorrente medesimo, oltre che della gravità dei -OMISSIS- -OMISSIS-.

5. In definitiva il ricorso d’essere respinto perché infondato.

6. Le spese di lite, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza.

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