TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-04-03, n. 202406428
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Testo completo
Pubblicato il 03/04/2024
N. 06428/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02902/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2902 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria della nullità
-del provvedimento di cessazione dal servizio permanente e di collocamento in congedo a decorrere dal 3.9.18, essendo stata indotta a presentare istanza di dimissioni per effetto delle discriminazioni subite in ambito lavorativo previo annullamento ove occorra della determinazione M_DGMILREG20190100189 del 6.2.19 con cui si conferma il provvedimento di cessazione dal servizio permanente,
- di ogni altro atto ivi compreso il decreto M_DGMILREG20180442136 del 31.7.18 conosciuto a seguito di istanza di accesso,
- nonchè per l'accertamento del diritto ad essere riassunta in servizio o in subordine ad ottenere il risarcimento integrale per l'ingiusto danno subito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 marzo 2024 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente impugna il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e di collocamento in congedo a decorrere dal 3 settembre 2018 quale-OMISSIS- del -OMISSIS-, deducendo di essere stata indotta a presentare istanza di dimissioni per effetto delle discriminazioni dirette di genere, anche di natura -OMISSIS-, subite in ambiente di lavoro e non contrastate dal datore di lavoro.
Chiede il previo annullamento, ove occorra, della determinazione M_DGMIL REG2019 0100189 del 6 febbraio 2019, notificata in pari data, con cui la competente Direzione Generale del Personale ha stabilito di confermare il provvedimento di cessazione dal servizio permanente a domanda, in quanto la riammissione in servizio è ristretta alle fattispecie di cui all’art. 935 bis del D.lgs. 66/2010.
L’-OMISSIS-, nella qualità di-OMISSIS- del -OMISSIS-, afferma di avere subito -OMISSIS- in ambito lavorativo, nonché -OMISSIS-, riportandone danni morali, psichici e materiali, tanto da essere indotta a presentare un’istanza di dimissioni che non avrebbe dovuto essere accettata senza un’accurata indagine sui motivi che l’avevano determinata.
Ritiene trattarsi di fatti gravi, verificatisi nel contesto professionale ove, si sostiene, gli effetti della discriminazione sono più dannosi che altrove poichè il lavoro è il principale strumento di inclusione sociale.
La ricorrente riferisce che il 28 marzo 2015, prima di procedere con una denuncia riteneva opportuno informare la linea gerarchica e il Comandante. Quest’ultimo la invitava a presentare una denuncia presso una stazione dei carabinieri esterna, in quanto erano episodi di interesse privato e non riguardavano l’Amministrazione Difesa.
Pertanto, il 27 marzo 2015 sporgeva denuncia contro ignoti presso gli uffici della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-. In tale circostanza esponeva una serie di danni subiti a causa delle ripetute forature dei copertoni dell’autovettura, nonché le molestie da parte di sconosciuti che la contattavano sul recapito telefonico privato per fini di -OMISSIS-.
La ricorrente afferma quindi che la decisione di lasciare il servizio è maturata in una condizione di disagio marcato, in ordine al quale l’Ente avrebbe omesso reiteratamente di intervenire per tutelare la sua posizione.
Tale decisione, quindi, ritiene la ricorrente essere stata il frutto di violenza e l’atto che ne ha manifestato la volontà è da considerarsi nullo.
A fronte di quanto esposto, la ricorrente chiedeva al Ministero della Difesa la reintegrazione in servizio in quanto:
1.la richiesta di congedo avanzata dal -OMISSIS- -OMISSIS- e accettata dall’Amministrazione Difesa scaturiva da uno -OMISSIS-, correlato a danno da -OMISSIS- -OMISSIS- imputabile ad eventi ed azioni avvenute nell’Ente militare di appartenenza ;
2. l’Ente militare non adottava le misure necessarie per tutelare l’integrità psico-fisica del-OMISSIS- -OMISSIS- e non la supportò con alcuna azione volta a prevenire atti estremi di natura privata/lavorativa, che sfociarono nella depressione e si concretizzarono con la richiesta di congedo.
Propone i seguenti tre motivi di ricorso:
1. VIOLAZIONE DI TUTTA LA NORMATIVA IN MATERIA DI PARITA’ DI TRATTAMENTO, NAZIONALE E COMUNITARIA, DI CUI AL CODICE PARI OPPORTUNITA’, D.LGS. 198/2006, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DIVIETI POSTI DAL CAPO II.
2. VIZIO DELLA FUNZIONE PER CARENZA ED ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. CONTRADDITTORIETA’, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; CARENZA DELLA MOTIVAZIO-NE; ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE.
3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.
Chiede in definitiva di accertare e dichiarare:
a) la nullità delle dimissioni in quanto frutto di violenza psicologica, verbale e fisica;
b) la nullità del decreto n. M_D GMIL REG2018 0442136 del 31 luglio 2018 con cui la medesima è stata dichiarata cessata dal servizio permanente e transitata nei ruoli del complemento;
c) il diritto della ricorrente ad essere riassunta e ricollocata nella posizione precedentemente occupata;
d) in via subordinata, l’integrale risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.
Il Ministero della Difesa ha prodotto i seguenti atti in adempimento di ordinanza cautelare