TAR Perugia, sez. I, sentenza 2018-06-21, n. 201800403

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2018-06-21, n. 201800403
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201800403
Data del deposito : 21 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2018

N. 00403/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00179/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 179 del 2017, proposto da
Distillerie G. di Lorenzo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M B e F F, con domicilio eletto presso lo studio M B in Perugia, via del Sole n. 8;



contro

Comune di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S M e R M, con domicilio eletto presso lo studio S M in Perugia, via Oberdan 50;



per l'annullamento

previa sospensiva

-dell'ordinanza n. 15 del 1 marzo 2017, notificata in data 8 marzo 2017, del Dirigente dell'Area Governo e Sviluppo del Territorio, Unità Operativa Architettura Pubblica e Privata e SUAPE del Comune di Perugia, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopra indicato, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il verbale di accertamento redatto dall'Ufficio Controlli dell'U.O. Edilizia Privata – SUAPE del Comune di Perugia e trasmesso con nota in data 15.2.2017, prot. n. 33133, al Dirigente della medesima U.O.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Perugia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2018 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1.Con l’intestato ricorso la Distillerie G. di Lorenzo s.r.l. ha impugnato l'ordinanza n. 15 del 1 marzo 2017 con cui il Comune di Perugia ha disposto la demolizione, ai sensi degli artt. 143 L.R. 1/2016 e 167 D.lgs. 42/2004, di un piazzale di mq 1500 in conglomerato bituminoso destinato ad area di sosta e manovra dei mezzi aziendali.

A motivazione dell’ordinanza è stato indicato il carattere abusivo dell’intervento in quanto privo sia della necessaria autorizzazione paesaggistica, insistendo su area vincolata ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. 42/2004 sia del necessario permesso a costruire.

A sostegno del gravame la società istante deduce i seguenti motivi, così riassumibili:

I.-VIOLAZIONE E FALSA E/O ERRATA APPLICAZIONE ARTT. 3, 7, 8 E 10 L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA E/O ERRATA APPLICAZIONE ARTT. 18 L. N. 765/1967, 26 L. N. 47/1985, 118 PRIMO COMMA LETT. D) L.R. UMBRIA N. 1/2015 E 21 COMMA 3 LETT. B) R.R. UMBRIA N. 2/2015 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE: sarebbe stato violato il “giusto procedimento” ed impedito alla ricorrente di evidenziare le ragioni in grado di dimostrare la non abusività dell’intervento si da potersi evitare il contenzioso; l’opera in questione sarebbe già stata assentita dal Comune di Perugia con la concessione edilizia in sanatoria n. 11368 del 14 maggio 2001; l’ordinanza non qualificherebbe l’intervento in questione né indicherebbe il titolo in ipotesi necessario; sarebbe evidente il carattere pertinenziale dell’opera tanto ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. c) d.P.R. n. 380/2001, quanto dell’art. 21, comma 2 lett. b) R.R. Umbria n. 2/2015; l’intervento contestato sarebbe poi imposto dallo stesso Regolamento comunale di Igiene; le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni anche per aree di sosta, quale quella di specie, sarebbero riconducibili all’attività edilizia libera ai sensi sia dell’art. 118, comma 1 lett. d) L.R. Umbria n. 1/2015 che dell’art. 6, comma 2 lett. c) d.P.R. n. 380/2001;

II.-VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRATA APPLICAZIONE ART. 3, L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRATA APPLICAZIONE ARTT. 146 E 167 D.LGS. N. 42/2004 - ECCESSO DI POTERE PER GENERICITA’ ED INDETERMINATEZZA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE: i provvedimenti impugnati sarebbero generici ed indeterminati anche sotto il profilo della presunta violazione della disciplina posta a tutela del paesaggio, poiché non viene indicato né il vincolo paesaggistico con il quale l’opera contestata si porrebbe in contrasto, né la fonte normativa di tale vincolo; al più si tratterebbe di una violazione meramente formale, dal momento che, trattandosi di un intervento consistente nella mera sostituzione della precedente pavimentazione in ghiaia, privo di rilevanza paesaggistica ed integrante attività edilizia libera, non vi sarebbe dubbio possa procedersi per la stessa all’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 167, commi 4 e 5 D.Lgs. n. 42/2004;

III. - VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRATA APPLICAZIONE ART. 143 L.R. UMBRIA N. 1/2015 - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO TEMPUS REGIT ACTUM - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE: sarebbe illegittima la scelta operata dal Comune della sanzione ripristinatoria, in quanto secondo il principio “ tempus regit actum” applicabile anche al regime sanzionatorio edilizio, la sanzione

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