TAR Venezia, sez. III, sentenza 2014-10-20, n. 201401321
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N. 01321/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00601/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2014, proposto da:
Flc Cgil - Segreteria Provinciale di Verona, Cisl Scuola - Segreteria Provinciale di Verona, Uil Scuola - Segreteria Provinciale di Verona, Snals Confsal - Segreteria Provinciale di Verona, rappresentati e difesi dagli avv.ti S C, A P, M S e A S, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia - Mestre, Calle del Sale, 33;
contro
Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti G M, G C, F S e C Z, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R.;
per l'accertamento
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Verona, Sezione lavoro, n. 364 del 27/5/2011, pubblicata il 30/6/2011, nonchè della sentenza della Corte d'Appello Civile di Venezia, Sezione lavoro, n. 15 del 17/1/2013, pubblicata il 19/4/2013, passata in giudicato il 19/10/2013, e per la declaratoria di nullità della deliberazione della Giunta Comunale n. 585 del 27/12/2012 e della circolare n. 56 del 28/12/2012 in quanto provvedimenti e atti assunti n violazione o elusione del giudicato di cui si richiede l'ottemperanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe i sindacati provinciali di Verona di Cgil, Cisl, Uil e Snals chiedono l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Verona, Sez. lavoro, 30 giugno 2011, n. 364, confermata dalla sentenza di secondo grado della Corte d’Appello di Venezia, 29 aprile 2013, n. 15, e la dichiarazione di nullità della deliberazione della Giunta comunale n. 585 del 27 dicembre 2012.
Per meglio comprendere i termini della controversia è necessario premettere che il Comune di Verona con deliberazione consiliare n. 128 del 24 giugno 1957, estese al personale direttivo insegnante delle scuole comunali lo stesso trattamento economico e giuridico previsto per il personale insegnante dello Stato confermando l’equiparazione, in assenza di una diversa disciplina, anche negli anni successivi.
Tale regime è stato mantenuto anche dopo l’introduzione nel pubblico impiego della contrattazione collettiva di diritto privato apportata dal Dlgs. 3 marzo 1993, n. 29.
Infatti, con un contratto integrativo decentrato stipulato il 10 giugno 1997, il Comune e i sindacati hanno convenuto di applicare la disciplina contrattuale dei dipendenti delle scuole statali con riguardo al trattamento economico retributivo, all’orario di lavoro, oltre che ad altri istituti (quali il contratto individuale, le ferie, le festività, i permessi retribuiti e la tutela della maternità, i permessi brevi, le assenze per malattia e le aspettative per motivi di famiglia o di studio).
Con il contratto collettivo nazionale del 14 settembre 2000 è stato esaustivamente disciplinato il rapporto di lavoro del personale docente della scuola dipendente degli enti locali, con la previsione di una articolazione dell’orario di lavoro diversa da quella prevista per le scuole statali, funzionale alla differente tipologia dei servizi resi dalle scuole comunali.
Il Comune e le organizzazioni sindacali hanno continuato a riferirsi al predetto accordo integrativo del 10 giugno 1997.
Con deliberazione di Giunta n. 120 del 14 aprile 2010, il Comune, ritenendo modificato il quadro normativo per effetto dell’art. 54 del Dlgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha rafforzato la forza cogente ed inderogabile del livello di contrattazione nazionale rispetto a quello integrativo locale, ha applicato al personale insegnante del Comune il contratto di lavoro del comparto Regioni ed autonomie locali.
I sindacati provinciali di Cgil, Cisl, Uil e Snals hanno proposto un ricorso per condotta antisindacale al Tribunale di Verona, Sez. Lavoro, accolto con la sopra citata sentenza 30 giugno 2011, n. 364, la quale ha accertato la perdurante vigenza ed efficacia del contratto integrativo stipulato il 10 giugno 1997, dichiarando antisindacale la determinazione unilaterale di non applicare, a far data dal 1 ottobre 2010, il contratto decentrato del 10 giugno 1997.
Tale sentenza, avverso la quale ha proposto appello il Comune di Verona, è stata confermata dalla sentenza della Corte d’Appello di Venezia, 29 aprile 2013, n. 15.
Successivamente il Comune con deliberazione della Giunta comunale n. 585 del 27 dicembre 2012, ha nuovamente applicato il contratto di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali, ritenendo di dare applicazione all’art. 65 del Dlgs. 27 ottobre 2009, n. 150, il quale ha ridefinito gli ambiti riservati alla legge e alla contrattazione collettiva nazionale, imponendo l’obbligo di adeguamento della contrattazione integrativa e fissando a tal fine la data del 31 dicembre 2012 quale termine entro il quale le parti erano abilitate ad intervenire modificando consensualmente i contratti, ferma restando l’inefficacia dei contratti integrativi per le parti incompatibili dopo questa data.
I sindacati con il ricorso in epigrafe chiedono l’ottemperanza alle sopra citate sentenze, e la dichiarazione di nullità, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm., della deliberazione della Giunta comunale n. 585 del 27 dicembre 2012, perché adottata in violazione ed elusione del giudicato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Verona replicando alle prospettazioni dei ricorrenti, concludendo per la reiezione del ricorso.
Alla Camera di consiglio del 9 ottobre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Entrambe le domande, quella avente oggetto il giudizio sull’ottemperanza e quella con ad oggetto la richiesta di dichiarare la nullità della deliberazione della Giunta comunale n. 585 del 27 dicembre 2012, devono essere respinte.
2. Sul punto è necessario richiamare alcuni principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa che ha precisato contenuto e limiti del giudizio di ottemperanza, e che, applicati al caso di specie, inducono alla reiezione delle domande proposte.
E’ in primo luogo necessario tener presente che il giudice amministrativo nel giudizio volto ad ordinare all’Amministrazione l’ottemperanza alle sentenze di un giudice appartenente ad altro ordine giurisdizionale, deve limitarsi ad usare poteri sostitutivi di "stretta esecuzione", in quanto l'esercizio di poteri di attuazione suscettibili di modificare il giudicato verrebbe ad incidere su situazioni soggettive estranee all'ambito della sua giurisdizione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 marzo 2001, n. 1143).
La verifica dell'esatto adempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire l'utilità o il bene della vita già riconosciuto in sede di cognizione, deve condursi nell'ambito del medesimo quadro processuale che ha costituito la base fattuale e giuridica della sentenza di cui si chiede l'esecuzione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 maggio 2001, n. 2607;Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49;id. 28 dicembre 1999, n. 1964).
Ciò comporta la necessità che il giudice dell'ottemperanza svolga preliminarmente un’attività di interpretazione del giudicato, al fine di chiarire e precisare il contenuto del comando, e tale attività è astretta sulla sequenza “petitum - causa petendi - decisum” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49;id. 28 dicembre 1999, n. 1963;Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 2001, n. 1075)
Ne consegue l’impossibilità di riconoscere un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 247).
3. Alla luce di tali principi va osservato che nel caso di specie le sentenze di primo e secondo grado delle quali è stata chiesta l’esecuzione avevano ad oggetto la condotta antisindacale posta in essere dal Comune con la deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 14 aprile 2010.
Infatti la sentenza del Tribunale di Verona, Sez. lavoro, 30 giugno 2011, n. 364, ha dichiarato la natura antisindacale tenuta dal Comune “consistita nella determinazione unilaterale di non applicare a far data dal 1.1.2010 il contratto decentrato 10.6.1997 e i successivi contratti integrativi con i quali era stata pattuita e regolata l’applicazione degli istituti del