TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-03-20, n. 202300361
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Pubblicato il 20/03/2023
N. 00361/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00904/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 904 del 2022, proposto da
Hepv05 S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato R P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino e Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.R.P.A. Puglia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Chiapperini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, Ministero della Cultura e Ministero della Transizione Ecologica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata
ex lege
in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento e/o disapplicazione,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento dirigenziale n. 70 del 15.6.2022 della Provincia di Brindisi - Area - 4, Ambiente Ecologia e Mobilità, Settore Ambiente che non autorizza il rilascio del P.A.U.R. per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrovoltaico di potenza nominale di 7,75 MW denominato “Impianto 56”, ricadente nel Comune di Brindisi, Contrada “V”;
- delle note del Comune di Brindisi prot. n. 34387 del 10.4.2020, prot. n. 57469 del 2.7.2020, prot. n. 44230 del 21.4.2022;
- della nota di A.R.P.A. Puglia D.A.P. Brindisi prot. n. 25524 dell’11.4.2022;
- della nota del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica prot. n. 3711 del 21.4.2022;
- delle note della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto prot. n. 4053 del 21.2.2020 e prot. n. 18452 del 9.10.2020;
- delle note del Servizio Agricoltura della Regione Puglia prot. n. 4551 del 28.1.2020, prot. n. 9595 del 20.2.2020 e prot. n. 47013 del 15.9.2020;
- del verbale della Conferenza di Servizi del 22.4.2022 nota prot. n. 14018 del 3.5.2022;
- della determinazione dirigenziale della Provincia di Brindisi nota prot. n. 16113 del 20.5.2022, con la quale, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, sono stati comunicati alla società proponente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza inerente il prefato impianto agrovoltaico;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali;
- dell’elaborato 4.4 Linee Guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 e ss.mm.i., pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 23.03.2015, alla voce “Obiettivi”, nella parte in cui dispone che “Il Piano introduce il divieto di localizzazione su suolo di impianti fotovoltaici in aree agricole”;
- dell’elaborato 4.4.1. (Paragrafi B2.2.2, B2.2.1 e B2.1.3) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 e ss.mm.i., pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 23.03.2015, recante “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili” nella parte in cui individua tra gli obiettivi quello di “disincentivare la realizzazione a terra del fotovoltaico” ed individua zone privilegiate entro cui localizzare gli impianti fotovoltaici e nella parte in cui individua come “elemento di criticità” l’incremento di impianti fotovoltaici in area agricola;
- della Sezione della Scheda d’Ambito C2 “Campagna Brindisina” del P.P.T.R., con riguardo ai limiti di installazione di impianti fotovoltaici, nell’ipotesi in cui gli Indirizzi e le Direttive ivi riportate siano ex se sufficienti a giustificare il diniego alla realizzazione dell’impianto agrovoltaico denominato “Impianto 56”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi, della Regione Puglia, del Comune di Brindisi, di A.R.P.A. Puglia, del Ministero della Transizione Ecologica, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2023 la dott.ssa A A e uditi per le parti i difensori avv. L. Patruno, per la parte ricorrente, avv. G. Somma, in sostituzione dell'avv. A. Pisanelli, per la Provincia di Brindisi, e avv. R. P. Bellomo per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente, con ricorso notificato il 26/07/2022 e depositato in giudizio il 29/07/2022, impugna il provvedimento dirigenziale n. 70 del 15.6.2022 della Provincia di Brindisi - Area - 4, Ambiente Ecologia e Mobilità, Settore Ambiente che non autorizza il rilascio del P.A.U.R. per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrovoltaico di potenza nominale di 7,75 MW denominato “Impianto 56”, ricadente nel Comune di Brindisi, Contrada “V”, le note del Comune di Brindisi prot. n. 34387 del 10.4.2020, prot. n. 57469 del 2.7.2020, prot. n. 44230 del 21.4.2022, la nota di A.R.P.A. Puglia D.A.P. Brindisi prot. n. 25524 dell’11.4.2022, la nota del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica prot. n. 3711 del 21.4.2022, le note della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto prot. n. 4053 del 21.2.2020 e prot. n. 18452 del 9.10.2020, le note del Servizio Agricoltura della Regione Puglia prot. n. 4551 del 28.1.2020, prot. n. 9595 del 20.2.2020 e prot. n. 47013 del 15.9.2020, il verbale della Conferenza di Servizi del 22.4.2022 nota prot. n. 14018 del 3.5.2022, la determinazione dirigenziale della Provincia di Brindisi nota prot. n. 16113 del 20.5.2022, con la quale, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, sono stati comunicati alla società proponente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza inerente il prefato impianto agrovoltaico, tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, l’elaborato 4.4 Linee Guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 e ss.mm.i., pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 23.03.2015, alla voce “Obiettivi”, nella parte in cui dispone che “Il Piano introduce il divieto di localizzazione su suolo di impianti fotovoltaici in aree agricole”, l’elaborato 4.4.1. (Paragrafi B2.2.2, B2.2.1 e B2.1.3) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 e ss.mm.i., pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 23.03.2015, recante “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili” nella parte in cui individua tra gli obiettivi quello di “disincentivare la realizzazione a terra del fotovoltaico” ed individua zone privilegiate entro cui localizzare gli impianti fotovoltaici e nella parte in cui individua come “elemento di criticità” l’incremento di impianti fotovoltaici in area agricola, la Sezione della Scheda d’Ambito C2 “Campagna Brindisina” del PPTR, con riguardo ai limiti di installazione di impianti fotovoltaici, nell’ipotesi in cui gli Indirizzi e le Direttive ivi riportate siano ex se sufficienti a giustificare il diniego alla realizzazione dell’impianto agrovoltaico denominato “Impianto 56”.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I) Il parere mai pervenuto della Soprintendenza nell’ambito del P.A.U.R. e in relazione al progetto modificato da fotovoltaico in agrovoltaico - Silenzio assenso - Difetto istruttorio – Difetto di motivazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990.
II)Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. n. 241/1990 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 – Eccesso di potere – Violazione degli artt. 24, 97 e 113 Costituzione – Violazione del contraddittorio procedimentale e democratico - Violazione e falsa applicazione del D. Lgs n. 199/2021 – Violazione e falsa applicazione della Legge Regione Puglia n. 51/2021 - Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 65 comma 1-quinquies del D.L. 24 marzo 2012, n. 27 così come modificato dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17 – Istruttoria erronea e deficitaria - Difetto di istruttoria – Travisamento dei fatti.
III) Difetto istruttorio – Vizio di motivazione – Illogicità manifesta – Travisamento dei fatti e contraddittorietà dell’agire amministrativo – Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione delle Linee Guida 4.4 e 4.4.1 P.P.T.R. Regione Puglia - il P.P.T.R. come atto pianificatorio di indirizzo generale e non come imposizione di un autonomo ed escludente vincolo.
IV) Violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.2010 – Eccesso e sviamento di potere – Carenza istruttoria e difetto di motivazione Violazione dell’art. 97 Costituzione – Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, D. Lgs. n. 387/2003 – Violazione e falsa applicazione del P.N.R.R..
V) Violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria - Violazione del Regolamento UE 2018/1999 – Violazione della Direttiva UE 2018/2001 – Violazione del Regolamento UE 2020/842 – Violazione del Regolamento UE 2021/241 – Violazione del Regolamento UE 2021/1119 Eccesso di potere e carenza istruttoria derivanti dall’applicazione illegittima di norme anticomunitarie del